La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Sommario: 1. Introduzione – 2. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento – 3. Misure protettive e relativo procedimento – 4. Gestione dell’impresa – 5. Autorizzazioni del tribunale – 6. Conclusione delle trattative

 

1. Introduzione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (da ultimo modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83), entrato definitivamente in vigore a partire dal 15 luglio 2022, ha introdotto, agli articoli 12 e seguenti, una peculiare procedura che può aiutare concretamente le imprese in difficoltà economica a superare le situazioni di squilibrio ed evitare che si trasformino in insolvenza.

Tale procedura è attivabile dall’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e – al contempo – risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

La composizione negoziata della crisi è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali, applicabile, quindi, anche ai gruppi di imprese e alle imprese sotto soglia[1], con le peculiarità previste dagli articoli 25 e 25 quater.

Secondo l’opinione prevalente la composizione negoziata della crisi non può considerarsi una procedura concorsuale[2].

2. Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

L’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario può chiedere, tramite l’apposita piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 del Codice, la nomina di un esperto, soggetto terzo e indipendente iscritto presso gli appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale agevola le trattative tra l’imprenditore ed i creditori al fine di superare la predetta situazione di squilibrio, anche mediante il trasferimento d’azienda o di rami di essa.

L’esperto è scelto fra dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro iscritti all’albo da almeno 5 anni e che documentino l’esperienza richiesta dall’articolo 13, comma 3 del codice.

L’imprenditore, che ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce, tra l’altro, nella piattaforma telematica:

– i bilanci degli ultimi 3 esercizi nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;

– un progetto di piano di risanamento unitamente ad un piano finanziario per i successivi 6 mesi;

l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia[3].

L’esperto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione dell’incarico all’imprenditore e lo convoca per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza; in tal caso la nuova istanza potrà essere proposta trascorso un anno. Nella peculiare ipotesi in cui l’archiviazione sia richiesta dall’imprenditore entro 2 mesi dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, il termine per la riproposizione dell’istanza è ridotto, per una sola volta, a 4 mesi.

Qualora, invece, l’esperto ritenga vi siano concrete prospettive di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri a distanza ravvicinata.

L’incarico dell’esperto si conclude se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione concreta per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario. Tale termine può essere prolungato di ulteriori 180 giorni su richiesta congiunta delle parti o nei casi di ricorso dell’imprenditore ai sensi degli articoli 19 (procedimento relativo alle misure protettive e cautelati) e 22 (autorizzazioni del tribunale) del Codice.

Terminato l’incarico, l’esperto redige una relazione finale che inserisce in piattaforma e comunica all’imprenditore. Inoltre, la relazione è trasmessa al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

3. Misure protettive e relativo procedimento

Con l’istanza di accesso alla composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere altresì l’applicazione di misure protettive del patrimonio, ossia misure temporanee finalizzate ad evitare che le azioni dei creditori pregiudichino le iniziative adottate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della sua pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione (salvo accordo con l’imprenditore) e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

Con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 del Codice[4], l’imprenditore chiede poi la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’emissione di provvedimenti cautelari qualora necessari al buon esito delle trattative[5].

Il tribunale fissa con decreto l’udienza entro 10 giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto, è poi notificato dal ricorrente, anche all’esperto, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, al fine di garantire la celerità del procedimento.

All’udienza, il tribunale, sentite le parti e acquisito il parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili. Il giudice stabilisce con ordinanza la durata, compresa tra 30 e 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti; l’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile.

In ogni caso, su istanza dell’imprenditore, di uno più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice può revocare le misure protettive e cautelari se non più funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative o sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

4. Gestione dell’impresa

Aspetto peculiare della procedura in esame è che, nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Tuttavia, l’imprenditore è tenuto ad informare preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Qualora l’atto venga compiuto nonostante il dissenso dell’esperto, quest’ultimo può provvede alla sua iscrizione nel registro delle imprese; l’iscrizione è obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori e può essere causa di revoca delle misure protettive e cautelari eventualmente concesse (articolo 21, comma 5).

Inoltre, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati per i quali l’esperto ha iscritto il proprio dissenso (o per i quali il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22) sono soggetti alle azioni revocatorie di cui agli articoli 165 e 166 del Codice.

Non sono invece soggetti a revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2[6], gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore successivamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con lo stato delle trattative e le prospettive di risanamento nel momento in cui sono stati compiuti.

5. Autorizzazioni del tribunale

L’articolo 22 del Codice consente all’imprenditore di richiedere al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, alcuni provvedimenti funzionali al rispetto della continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Precisamente, ai sensi del comma 1 del citato articolo, il tribunale, sentite le parti interessate e assunte le necessarie informazioni, può:

a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6;

d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente[7].

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed il provvedimento reso è reclamabile innanzi al tribunale.

Infine, per espressa previsione dell’articolo 24, gli atti autorizzati dal tribunale conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato[8].

6. Conclusione delle trattative

L’articolo 23 del Codice consente alle parti, quando è individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario di concludere alternativamente:

– un contratto con uno o più creditori che, se idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni, prevede la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore;

– una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 62 del Codice[9];

– un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d)[10], e 324[11].

Nel caso in cui non venga individuata, all’esito delle trattative, una delle predette soluzioni, l’imprenditore può, in alternativa:

  1. predisporre un piano attestato di risanamento (articolo 56 del Codice);

  2. domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del Codice;

  3. proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio[12] (articolo 25-sexies);

  4. accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza[13].

L’articolo 25 bis del Codice[14], infine, prevede, all’esito positivo della composizione della crisi, misure premiali consistenti nella riduzione dell’importo degli interessi e riduzione delle sanzioni sui debiti tributari.

 

 

 

 

 


[1] L’imprenditore sotto soglia presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice e, segnatamente: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348
[2] Cass. Civ., SS.UU., 31 dicembre 2021, n. 42093, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; In dottrina v. S. Ambrosini, La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI.
[3] Si veda articolo 17 del Codice.
[4] Art. 27. Competenza per materia e per territorio
1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. (
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
[5] L’articolo 19 del Codice dispone che il riscorso debba essere presentato entro il giorno successivo alla presentazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
[6] L’articolo 166, coma 2 del Codice, così dispone: Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
[7] Si veda articolo 22 del Codice.
[8] Si veda articolo 24 del Codice.
[9] La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
[10] Non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano.
[11] L’articolo 324 del d.lgs. n.14 del 2019 così dispone: “Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101”.
[12] Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
[13] Si veda articolo 23 del Codice.
[14] Art. 25-bis. Misure premiali
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Raffaele Nugnes

Laureato presso l’Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto processuale amministrativo (relatore prof. Giovanni Leone), esercita la professione forense occupandosi principalmente di diritto civile e amministrativo.

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