La confessione giudiziale nel sistema delle prove legali

La confessione giudiziale nel sistema delle prove legali

Sommario: 1. Premessa  2. L’oggetto – 3. La confessione dell’incapace – 4. Modalità formali della confessione – 4.1 Confessione giudiziale  provocata – 4.2. Confessione giudiziale spontanea – 4.3. L’interrogatorio formale – 4.4. Mancata  risposta all’ interrogatorio formale – 4.5. Le differenze con l’interrogatorio libero – 5. Le ammissioni del procuratore precostituito – 6. Profili processuali della revoca per errore o violenza

1. Premessa.

Nel linguaggio giuridico, la confessione è una dichiarazione che una parte fa della verità, di fatti ad essa sfavorevoli  e favorevoli alla controparte. (art 2730 c.c.).

Dalla tradizione romanistica s’apprende, in particolare, che la confessio in jure (confessione in diritto) realizzava una possibilità anticipata della risoluzione della controversia, permettendo di equiparare al judicatus il confessus  (giudicato chi confessa), es. chi si fosse riconosciuto debitore di una certa somma liquida, con risparmio tangibile di attività cognitorie di giudizio 1.

In modo sempre più frequente vi è una maggiore attenzione per il fenomeno probatorio, considerata l’esigenza di garantire un corretto ed agevole accertamento del fatto, nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti.

Le difficoltà ed i limiti che la parte incontra nel fornire la prova vengono viste come gravi lesioni delle posizioni giuridiche tutelate, poiché dal l’esistenza della prova stessa, discende la possibilità di  verificare la genuinità della confessione rilasciata dal reo e di  tutelare i diritti della controparte .

Se ne argomenta, quindi, con approssimazione ulteriore al concetto  giuridico, la necessita che la dichiarazione confessoria contenga il riconoscimento espresso di un fatto obiettivamente pregiudizievole agli interessi del dichiarante, e sia favorevole alla controparte che ne trarrà vantaggio nel processo2.

La confessione, anche se resa al di fuori dal giudizio, opera o comunque è finalizzata ad operare, nel processo, con il risultato di  acquisire come non più contestabile il fatto commesso, trova nel giudice il suo destinatario istituzionale, vincolandone di norma l’apprezzamento in termini assoluti3.

Questione fondamentale, collegata all’accertamento dei fatti e quindi all’attività probatoria, nonché alla stessa funzione della giustizia civile, è quella relativa al raggiungimento della verità quale scopo fondamentale del processo.

Il giudice deve valutare le prove prodotte dalle parti al fine di formarsi un convincimento circa la verità dei fatti.

Il problema consiste, nel bilanciare i limiti alla ricerca della verità che derivano dalla legge, con l’esigenza di accertamento veritiero della realtà dei fatti e quindi dell’effettiva attuazione delle disposizioni dettate dal ordinamento.

Se quindi la legge circoscrive il campo d’indagine del giudice, determinando una delle ragioni di diversità della propria attività rispetto a quella dello storico, non si devono tuttavia sopravalutare i limiti secondo il quale il giudice deve decidere in base a ciò che è provato.

D’altra parte, mentre l’obbligo di limitarsi ai fatti allegati dalle parti è una conseguenza  del principio della domanda, quello di giudicare sulla base dei fatti provati non concerne la libertà del titolare del diritto di determinare i margini entro i quali il giudice debba limitare l’attività sulla ricerca della verità, questa decisione spetta al giudice il quale, previene al convincimento ed alla decisione.

Il principio del libero convincimento del giudice, in  relazione alla valutazione delle prove, rappresenta uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico.

Il giudice deve formarsi un libero convincimento in merito alla verità dei fatti.

Si può parlare di libero convincimento soltanto quando l’iter logico del giudice non incontra lo sbarramento delle prove legali, cioè delle prove il cui valore nel processo risulta stabilito dal legislatore.

Il libero convincimento presuppone quindi la libera valutazione delle prove.

Quando la dichiarazione confessoria, prevista dall’art. 2730 c.c. si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a modificare o ad estinguere gli effetti di quanto dichiarato, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro completezza se la parte non contesta la verità di fatti o circostanze aggiunte.

In caso di contestazione, è rimesso al giudice di appezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

2. L’oggetto.

Il coordinamento tra le norme artt. 2730, 2733. 2734 c.c. lascia intendere chiaramente come ad oggetto della confessione non possano dedursi che fatti giuridici (ovvero atti, situazioni e rapporti, visti sub specie facti), dotati di rilevanza decisoria sfavorevole per il confitente.

Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri di confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all’oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è il concetto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità.

Nel duplice schema dell’art. 2697 c.c.”onere della prova. Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

“Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.4

Ciò comporta che, a seconda della parte cui giovano, essi possano essere indifferentemente costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto controverso.

L’eventuale indisponibilità di quest’ultimo, non incide sulla validità, ma si riflette sull’efficacia della prova, affievolendola al rango di elemento conoscitivo discrezionalmente valutabile dal giudice.

Qualunque sia il grado di verosimiglianza, raggiunto attraverso l’attività probatoria svolta dalla parte onerata, il giudice è  libero  di ritenersi  convinto  della verità dei fatti.

E’ da rilevare che per la confessione, come per ogni altra attività, che spiega i suoi effetti nel processo, vale il principio jura novit curia, (il giudice conosce le leggi, per cui il giudice è libero di applicare le norme di diritto, che meglio ritiene adattabili al caso concreto, dandogli la qualificazione giuridica che ritiene corretta, prescindendo eventualmente da quelle richiamate dalle parti a fondamento delle rispettive richieste).

Inteso nel senso che solo il giudice è competente a decidere sugli effetti giuridici che i fatti dedotti in giudizio sono in ipotesi idonei a produrre, oltre che sulla qualificazione giuridica dei fatti.

Di conseguenza se Tizio confessa di dovere una somma in virtù di un rapporto illecito, o se ammette di aver stipulato un contratto verbale di compravendita di immobili, per l’efficacia della sua confessione si richiede che la persona, da cui proviene, abbia la capacità di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ed inoltre che il diritto medesimo sia oggettivamente disponibile.

Ma non impone al giudice di accogliere la domanda, per il motivo che obblighi assunti in quei termini non producono conseguenze giuridiche, allo stesso modo il giudice, non potrebbe prendere a base della sentenza una confessione nella quale si riconoscesse di dovere il canone locatizio in dipendenza di una compravendita.

Poiché da fatti impossibili o notoriamente inesistenti non discendono, per definizione, conseguenze giuridiche.

Il giudice si limiterà a prendere atto della confessione ma non potrà emettere alcuna statuizione in conseguenza di essa.5

A diversa conclusione deve giungersi in tema di confessione di fatti delittuosi: nei limiti in cui la legge fa discendere obblighi per l’agente e correlativi diritti per la vittima, è pienamente efficace la confessione dell’agente.

Né vale opporre la regola contenuta nell’art. 2764 c.c. perché questa non è giustificata dalla indisponibilità delle conseguenze giuridiche (che nel giudizio civile, limitato come è al risarcimento dei danni, non sussiste), ma dalla necessità di non porre il giurante nella dura alternativa di giurare il falso o di confessare il proprio delitto.

3. La confessione dell’incapace.

L’art. 75 c.p.c. che per un verso attribuisce la capacità di stare in giudizio a chi ha il libero esercizio dei propri diritti,  per altro verso impedisce a coloro che ne sono privi, di stare in giudizio se non rappresentati o autorizzati nei modi di legge.

Conseguenza della correlazione stabilita tra le due norme consiste in ciò che tutti gli incapaci sono abilitati a confessare per mezzo dei legali rappresentanti, e che ogni confessione da loro resa personalmente o dai rappresentanti senza le dovute autorizzazioni è irreparabilmente nulla.

Dal principio secondo il quale la persona processualmente capace può validamente confessare, discende pure che, una volta ottenuta l’autorizzazione a stare in giudizio, non è necessaria un’altra per validamente confessare, tranne che per modifica dell’oggetto della confessione.

posizione del giudice dinanzi alla richiesta d’interrogatorio da deferirsi ad un incapace, e alla confessione spontanea resa dall’incapace stesso è abbastanza semplice: egli non può neppure prendere in considerazione la confessione o la richiesta di interrogatorio.

Accanto all’incapacità assoluta, la nostra legge contempla nell’inabilitato e nel minore emancipato due casi di incapacità relativa. Mentre ai sensi degli artt. 394 “ il minore emancipato può con l’assistenza di un curatore stare in giudizio come attore e come convenuto”, è necessaria, oltre all’assistenza del curatore, l’autorizzazione del giudice tutelare, e se del caso, del Tribunale.

In questa condizione di cose può verificarsi l’ipotesi che l’emancipato e l’inabilitato processualmente capaci siano incapaci di confessare: se il curatore non ha ottenuto l’autorizzazione degli organi competenti, la confessione spontanea non avrà efficacia e il giudice li sottoporrà ad  l’interrogatorio formale, le risposte al quale, secondo la dottrina prevalente, somministreranno un semplice indizio6.

4. Modalità formali della confessione.

Alla stregua della definizione enunciata nell’art. 2733 1°comma c.c. è giudiziale, la confessione  resa in giudizio  fatta oralmente, o comunque riprodotta a verbale, da una parte nei confronti dell’altra.

Il rapporto di antitesi tra l’affermazione e l’ammissione di un fatto controverso rende, intuitiva ed ineliminabile l’esistenza di un contraddittorio bilaterale davanti ad un giudice investito di una funzione giurisdizionale di tipo contenzioso.

La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquistare il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente (colui che rende una dichiarazione di fatti a se sfavorevoli e favorevoli all’altra parte con effetti vincolanti) in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica7.

Dal punto di vista dinamico, l’art. 228 c.p.c. trasferisce il concetto sul piano tecnico-strumentale dei modi di  costituzione  della prova,

introducendo la distinzione, non presente nel vecchio codice, fra confessione giudiziale spontanea  e confessione  giudiziale provocata  dedotto dalla controparte.

4.1 Confessione giudicale provocata.

È ottenuta, secondo l’art. 228 c.p.c., solo mediante interrogatorio formale.

L’interrogatorio è deferito da una parte all’altra e verte sui fatti dedotti e rilevati in giudizio: essi vengono enunciati in articoli separati e specifici sui quali si chiede la dichiarazione di verità (vero è …)8.

Il giudice istruttore ammette la richiesta di parte dopo il consueto esame di ammissibilità e rilevanza; ammesso l’interrogatorio, non si può più mutare l’articolato o aggiungere domande, salvo che le parti concordino ed il giudice vi consenta; il giudice pero, può chiedere chiarimenti opportuni sulle risposte date.

La parte deve rispondere personalmente, non può avvalersi di scritti preparati, ma solo di appunti o note qualora debba riferirsi a nomi, cifre o altre particolari circostanze lo consigliano.

4.2. Confessione giudiziale spontanea.

La confessione giudiziale spontanea può essere resa sia in forma orale (in udienza documentata nel verbale), sia in forma scritta, è quella contenuta in qualsiasi atto processuale firmato personalmente dalla parte, che si inserisce nel processo,  ma è fuori dai poteri del procuratore alle liti  non avendo il difensore munito di procura il potere di disporre del diritto in contesa.

Contrariamente a quanto ritenuto da rara e sporadica giurisprudenza, l’atto di citazione non firmato personalmente dalla parte non è idoneo a contenere confessioni in piena regola; esso, infatti, di norma è opera del procuratore, e non della parte che si limita a sottoscrivere il mandato alla lite.

Invero, l’atto non cessa di essere imputabile alla parte nell’ipotesi in cui sia stato sottoscritto dal difensore, ma le dichiarazioni in esso contenute, pur se favorevoli alla parte contraria e sfavorevoli alla parte il cui difensore ha sottoscritto l’atto, non avrebbero valore di piena prova perché contenute in documento non sottoscritto personalmente dalla parte; d’altro canto, la dichiarazione di verità, sol se munita dei requisiti previsti nell’art. 2730 c.c. ha valore di piena prova.

Tale requisito apre la via ad una triplice alternativa: a) gli atti elencati nell’art. 125, 1° co. c.p.c. ( citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) si prestano un’ammissione confessoria con efficacia di piena prova, ogni volta che la parte sia autorizzata a stare personalmente in giudizio, e quindi sia tenuta a sottoscriverli in proprio; b) ove quest’ultima si debba costituire con ministero o assistenza di un difensore, è ipotizzabile che la sua sottoscrizione agli atti medesimi, si aggiunga di fatto a quella del difensore, separatamente alla sottoscrizione della procura alle liti (art. 83) , con il risultato di rendere tecnicamente  giudiziale e quindi opponibile a pieno titolo, l’eventuale confessione spontaneamente rilasciata per loro tramite; c) non si esclude, in ogni caso, la possibilità di vedere convertita per iscritto e firmata poi dal dichiarante, anche una confessione resa oralmente grazie alla verbalizzazione prevista nell’art. 126 c.p.c

Le dichiarazioni contenute nella citazione possono ritenersi riferibili direttamente all’attore ed assumere, pertanto, valore confessorio, in quanto volte al riconoscimento di fatti a sé contrari ed utili alla controparte e non quando concernano qualificazioni giuridiche di situazioni di fatto, non attribuibili in quanto tali all’attore ma all’opera del procuratore, sicchè esse non ostacolano ad una diversa ulteriore qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.

Devesi, inoltre, escludere  che la citazione sia un atto extragiudiziale, poiché nel momento stesso in cui viene notificato e cioè portato a conoscenza del convenuto, determina la pendenza del processo ad ogni effetto.

Infine non sembra che la domanda giudiziale, per definizione rivolta al conseguimento di un vantaggio a favore dell’attore ed a discapito del convenuto, possa essere prevalsa dalla volontà di dichiarare fatti sfavorevoli al primo e sfavorevoli al secondo.

Le dichiarazioni di tipo genericamente confessorio contenute nella citazione o nella comparsa di risposta o in altri atti processuali dovuti alla penna del difensore, integrano al più delle ammissioni, non vincolanti per il giudice.

4.3. L’ interrogatorio formale.

L’ interrogatorio formale  è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente ad esclusivo vantaggio del deferente.

L’interrogatorio si definisce formale quando viene assunto dal giudice, ad istanza della parte contrapposta a quella da interrogarsi, ponendo a quest’ultima le domande formalmente predisposte dalla prima, a norma dell’art. 230 c.p.c. (l’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici).

Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale se, sotto il profilo soggettivo, ricorre <<l’animus confitenti>>, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne.

L’interrogatorio può essere deferito soltanto al soggetto legittimato a rendere la confessione, cioè alla parte che abbia il libero esercizio del diritto.

Pertanto, in un processo con una pluralità di parti può essere deferito solo su un punto oggetto di diretta contestazione tra la parte che pone l’interrogatorio e la parte che risponde,  in quanto le dichiarazioni rese da chi presta l’interrogatorio non possono avere valore di confessione giudiziale nei confronti di una terza persona.

L’interrogatorio formale è definito procedimento probatorio strumentale che può essere disposto solo su istanza di parte contrapposta a quella da interrogarsi .

Il fondamento del divieto di porre nell’interrogatorio  domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione di quelle concordate dalle parti (in sostanza dai difensori delle parti costituite) e ritenute utili dal giudice, viene rinvenuto nell’ intento legislativo di assicurare, in ragione della disponibilità degli interessi dedotti in giudizio, la piena attuazione del principio dispositivo, sottraendo al magistrato ogni potere inquisitorio (investigativo)  di ricerca della verità.

La funzione di mezzo per provocare confessione è criticata da chi rileva come la confessione sia un risultato eventuale ed improbabile dell’interrogatorio, mentre quello sicuro è la dichiarazione della controparte o eventualmente il suo rifiuto di dichiarare.

In tale prospettiva si è affermato che l’interrogatorio formale è un  mezzo istruttorio attraverso cui la parte costringe l’avversario a pronunciarsi su fatti da lei allegati (tanto pro quanto contro a se), in ogni caso utilizzabile dal giudice per la decisione del merito .

La giurisprudenza è concorde nel ritenere l’interrogatorio formale mezzo di prova diretto a provocare la confessione di colui il quale è soggetto ad interrogatorio.

 4.4. Mancata risposta all’interrogatorio formale.

Se la parte non si presenta a rendere l’interrogatorio senza giustificato motivo, gli art. 232 c.p.c e 116 c.p.c non ricollegano  alla mancata risposta dell’interrogatorio, l’effetto automatico della “fictio confessio” (letteralmente confessione finta, indica un principio di diritto processuale la  cui mancata risposta all’interrogatorio, vale come ammissione dei fatti dedotti in interrogatorio) ma sanciscono il principio  secondo cui la valutazione di tale condotta , è rimessa  all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, che li può  ritenere semplicemente ammessi a suo insindacabile giudizio.

Il quale, fermo l’obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.

Imponendogli però, nel contempo di valutare ogni altro mezzo di prova, ossia di valutare ogni altra circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò per evitare che l’esercizio di un potere discrezionale  si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti nel processo o addirittura smentiti dai medesimi.

Dalla mancata risposta all’interrogatorio formale, possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, in quanto a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale.

La norma dell’art. 232 c.p.c. secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, è applicabile anche al caso di dichiarazioni reticenti o evasive·, caratterizzate, nel caso di specie, da molteplici “non ricordo”.

Un comportamento certamente equiparabile sul piano della rilevanza probatoria alla mancata risposta.

4.5. Le differenze con l’interrogatorio libero.

Predisposto dal legislatore del 1940 come una delle novità più importanti del nuovo codice,  l’interrogatorio libero è finalizzato: a far si che le parti possano chiarire le loro allegazioni di fatto e le loro conclusioni, là dove sembrino al giudice incomplete ed oscure; giova alla parte interrogata, per darle modo di spiegare il meglio delle sue ragioni, e di integrare la propria difesa laddove questa, in seguito alle osservazioni del giudice, le possa sembrare manchevole.

Tale particolare predisposizione consente di distinguere nettamente la ratio dell’interrogatorio libero da quella  dell’interrogatorio formale: mentre quest’ultimo, esperibile solamente ad iniziativa di parte, è diretto propriamente a provocare la confessione della parte, rappresenta quindi il mezzo per ottenere una prova piena, l’interrogatorio libero: appare come lo strumento con il quale la parte possa rendere maggiormente comprensibili al giudice le spesso confuse ed ingombranti allegazioni, ciò soggiace a puntualizzare come l’interrogatorio libero attui concretamente il principio di collaborazione tra il giudice e le parti.

Le intenzioni del legislatore di creare attraverso l’interrogatorio libero uno strumento di fondamentale importanza per il processo civile,  sono in realtà rimaste tali: considerando da un lato la presenza di un interrogatorio formale, sia la scarsa utilità tra un contatto diretto tra giudice e parti nel momento, in cui questo, di fatto, si trasformava in un interrogatorio dei difensori,  hanno avuto come conseguenza che nella prassi l’utilizzazione  dell’interrogatorio libero sia stata particolarmente limitata.

I confini particolarmente incerti che individuano la funzione dell’ interrogatorio libero, hanno portato la dottrina a non offrirne una interpetrazione univoca.

Parte di essa avvalorata dalla propria interpetrazione dalla prevalente giurisprudenzaå che, posta la premessa nel quale dalle dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero debbono trarsi elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento, ne consegue che la mancata considerazione da parte del giudice non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

L’interrogatorio libero rientra tra quegli atti istruttori che sono ad esclusiva iniziativa d’ufficio che sia o meno esercitato è perciò rimesso all’insindacabile discrezionalità del giudice di merito ed il mancato esercizio non può formare oggetto di censura in Cassazione.

Di fronte alla discrezionalità assoluta con la quale il giudice decide di disporre un interrogatorio libero sta l’eventuale richiesta della parte, la quale ha mera funzione di sollecitazione dell’ attività discrezionale.

Le parti vengono invitate in ogni stato e grado a presentarsi in necessario contraddittorio per rispondere alle domande.

Contrariamente a quello che avviene nell’interrogatorio formale, le dichiarazioni che scaturiscono in sede di interrogatorio libero delle parti, disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 117 c.p.c. e del art. 185 c.p.c., non si può avere ne confessione spontanea ne provocata.

Non confessione spontanea, perché la parte non fa dichiarazioni di sua volontà ma su sollecitudine del giudice, perchè l’art 229. c.p.c. eccettua espressamente il caso   dell’art. 117 da quelli in cui questa può configurarsi.

Non confessione provocata9, poiché la legge riserva tale qualificazione soltanto a quella ottenuta mediante interrogatorio formale.

Mancano inoltre, nel caso dell’interrogatorio libero il rapporto diretto di domanda e risposta tra i contendenti e l’elemento intenzionale , di rendere dichiarazione di fatti a se sfavorevoli.

Tale divieto non è tuttavia assoluto in quanto la giurisprudenza confortata anche dalle affermazioni da parte della dottrina è portata ad ammettere anche la possibilità di una confessione in sede di interrogatorio libero, qualora le dichiarazioni della parte siano assolutamente spontanee (non provocate quindi delle domande dal giudice) e caratterizzate dall’ animus confitenti, può avvenire che la parte convocata, per l’interrogatorio libero, ne prenda spunto per mettere a verbale una dichiarazione confessoria che sottoscrive, ma ciò non è,  una conseguenza, di tale interrogatorio, ma un caso come un altro di confessione spontanea10 . 

5. Le ammissioni del procuratore precostituito.

In coerenza con i limiti di vincolatività della rappresentanza negoziale (artt. 2731 c.c., 77 c.p.c.), si argomenta dall’art. 229 c.p.c. che, il procuratore legalmente costituito, senza un’investitura di poteri specifici, generalmente non è abilitato a rendere dichiarazioni confessorie spontanee, 11esigendo che la confessione spontanea sia contenuta in atto processuale personalmente sottoscritto dalla parte e non dal suo difensore.

E’ tuttavia constatabile che, negli atti introduttivi o nel corso della trattazione scritta12, spesso il procuratore esercita il jus postulandi (diritto o la facoltà di proporre domande in giudizio per il proprio patrocinato e cioè il diritto di cui si avvale ogni persona, quando delegata da altri, nel perorare le altrui cause.) ammettendo sia in forma espressa che implicitamente, la verità di taluni fatti sfavorevoli alla parte rappresentata e favorevoli all’avversario.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2735 c.c., per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale ma anche qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta. ( nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva attribuito valore di confessione stragiudiziale la dichiarazione contenuta nel verbale di consegna, di una autovettura, redatto tra il venditore del veicolo ed il conduttore che lo aveva ricevuto in esecuzione di un contratto di leasing stipulato con la società di intermediazione finanziaria).

Quale sia il valore delle ammissioni del procuratore nel corso del giudizio, è facile determinare, almeno negativamente, sulla base delle combinate norme degli art. 2731 c. c. e 84 c. p. c.: esse non hanno efficacia di piena prova, perché il difensore, che non abbia ricevuto espressamente il potere, non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa e, quindi, non può confessare13.

In  alcuni  14casi si ritiene  abbia il carattere di un indizio.

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento; quando invece esse rechino anche la sottoscrizione della parte, ben può essere ad esse attribuito, dal giudice, valore confessorio, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto la titolarità15.

6. Profili processuali della revoca per errore o violenza.

In merito ai vizi della volontà il codice si limita a prevedere i casi annoverati nell’ articolo 2732 “ la confessione può essere revocata se si prova che è stata determinata da errore di fatto o violenza,” normalmente la confessione è irrevocabile, si ha errore quando il confessore è tratto in inganno da una falsa rappresentazione della realtà che lo induce a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto o comunque svoltosi con una dinamica diversa da quella erroneamente descritta.

 Per violenza si intende solo quella morale che abbia indotto la parte a dichiarare un fatto non vero (mentre se, nonostante la violenza, i fatti erano veri, la confessione non sarà revocata

La violenza fisica, difatti, nella misura in cui elimina la volontarietà della dichiarazione, la rende nulla e priva di ogni valore probatorio.

Per la confessione giudiziale, l’inconcepibilità della violenza,16è indubbio che, a supporto della revoca per errore di fatto, non basta dimostrare l’insussistenza obiettiva o l’intrinseca non veridicità delle circostanze dedotte ad oggetto della confessione, ma è indispensabile fornire un’indicazione sufficientemente precisa dei motivi che abbiano indotto il dichiarante a confidare erroneamente nella verità di quanto ammesso 17.

Ciò comporta la necessità di allegare, dedurre ed acquisire in giudizio ogni ulteriore elemento rappresentativo, ritenuto all’uopo rilevante per l’esclusione dell’efficacia, da attribuirsi altrimenti all’impugnata confessione.

Al fine della revoca, è quindi necessario, non solo l’elemento oggettivo, costituito dalla non rispondenza al vero del fatto confessato, ma anche l’elemento soggettivo, cioè la riprova dello stato di errore in cui il confitente si trovava nel momento in cui il fatto venne confessato18.

La confessione può essere invalidata e non  revocata, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante soltanto se il confitente dimostra non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall’erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato o dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall’aver erroneamente confidato sull’avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo in veritiero.

Concludendo, la prova contraria della confessione è soltanto limitata alla dimostrazione della inconsapevolezza della divergenza19: e questa constatazione, se è giustificata dal carattere formale delle attività processuali, costituisce pur un’ulteriore riprova della irrevocabilità della confessione per simulazione.

La confessione, stante la tassatività delle cause di revoca, non è invalidabile per simulazione, in quanto la legge nega a chi abbia scientemente confessato il falso di rimuovere l’efficacia probatoria dell’atto compiuto.


COGLIOLO, P.,  Sul principio confessus pro iudicato habeto, cfr. XII Tab., III, 1, Dig., XLII, 
2  FURNO, C., Confessione (dir. proc. civ.) in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, pag. 877-879
FURNO, C., Confessione (dir. proc. civ.) in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, pag. 871-873
4  V. Corte cost. sentenza del 29.giugno 1983, n. 192; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile  vol. I cit., pag. 443
5 Cass. Civ., 23 gennaio 1934, n. 232, inedita, Ansatone c. Società Transatlantica.
DIANA, op. cit., n. 42; LESSONA, op. cit. n. 412, accomunava nel regime della capacità di confessare il minore emancipato e il maggiore inabilitato, senza tener presente, a proposito del primo, l’art. 318 C. Civ.; REDENTI, Diritto cit., vol. II, n. 119, ritiene che inabilitati ed emancipati possano, con l’assistenza del curatore, rispondere all’interrogatorio formale. 
7 Cass., sez. II, 25 gennaio 1995, n. 869, Marchia c. Rubino, in Mass., 1995; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile  vol. I cit., pag. 445
8  G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I cit., pag. 446
9 Cfr. G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I cit., pag. 445
10  V. Cass. 7.1.1983 n. 122; Cass. 16.1.1981 n .374; Cass. 12.1.1978 n. 122; Corte Cass. 10.04.1990 n. 3035; Cass. 7.01.1983 n. 122; Cfr. SATTA, Commentario, vol. I pag. 469; SATTA- PUNZI, Diritto, pag. 193-195
11 O comunque a compiere atti dispositivi del diritto in contesa: art. 84, c.p.c. 2° co.,
12 Ex artt. 170, 180 c. p. c.; Cass., sez. III, 19 luglio 1996, n. 6512, Ditta Bifarma c. Soc. Union leasing, in Mass., 1996
13 Cass. Civ. 24 gennaio 1929, Cristiani c. Colonna Foro ital., 1929, I, 193; Id., 4 dicembre 1928 Tornielli 
14 LESSONA, op. cit., n. 424; Cass. Civ., 18 giugno 1953, n. 1817, inedita, Fabbri c. Buzzi 
15 Cass. sez. I, 23 luglio 1997, n. 6909
16 ANDRIOLI, V., Commento al codice di procedura civile, I-II, 3° ed., Napoli, 1960-1961
17Per tutte, Cass., 5.4.1962, n. 720, in Foro Ital., 1962, I, 1960-62; 27.6.1972, n. 2198, 1973, I, 803-806; Cass., 28.4.1980, n. 2812, in Foro Ital.,Rep., 1980, voce Confessione civile, n. 12; con riguardo alla confessione stragiudiziale, Cass., 16.5.1984, n. 2993, 1984, voce cit., n.6
18Cass., sez. II, 1 marzo 2002, n. 3010, Soc. Caffè Moranti c. Banca di Roma, in Mass., 2002
19 Così incisivamente CARNELUTTI, sistema cit., pag. 758

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Vincenzo Li Vigni

Laureato nel 2011, in relazioni industriali, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell'Università degli studi di Palermo. L'amore, e la passione per il diritto lo hanno spinto a continuare gli studi giuridici, presso la facoltà di Giurisprudenza, conseguendo una seconda laurea in Giurisprudenza magistrale. Senza mai tralasciare la formazione personale, la passione per il marketing, le dinamiche aziendali; dalla P.M.I alle realtà aziendali più complesse.

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