La costituzione del diritto di usufrutto impedisce la pignorabilità del bene immobile?

La costituzione del diritto di usufrutto impedisce la pignorabilità del bene immobile?

La tua casa rischia di essere pignorata a causa di alcuni debiti che hai maturato nel corso degli anni e hai sentito dire che con l’usufrutto potresti impedire che i tuoi creditori possano aggredire il tuo bene immobile. È davvero così? Il diritto di usufrutto è realmente un escamotage efficace per evitare il pignoramento della casa?

Innanzitutto, occorre chiarire in che cosa consiste l’usufrutto. L’usufrutto è il diritto a utilizzare un bene, di proprietà altrui, e a godere dei suoi frutti. Ciò significa che l’usufruttuario, pur non diventandone proprietario, può abitarvi e decidere anche di affittare l’immobile, trattenendo per sé i relativi canoni di locazione. Non potrà, invece, procedere alla sua vendita, il cui diritto resta prerogativa del nudo proprietario.

Generalmente il diritto di usufrutto viene costituito tramite un contratto tra il proprietario del bene e l’usufruttuario. L’usufrutto ha sempre una durata limitata nel tempo, che non può in ogni caso superare la durata della vita dell’usufruttuario.

A differenza del diritto di abitazione, l’usufrutto è un diritto pignorabile. Il pignoramento del diritto di usufrutto si effettua con le modalità di un pignoramento immobiliare (cfr. gli artt. 555 e s.s. c.p.c), in quanto si tratta pur sempre di una procedura espropriativa avente ad oggetto un diritto reale insistente su bene immobile. Questo significa che i creditori potranno disporre il pignoramento e la vendita all’asta. Se ciò dovesse accadere, lo stesso diritto di usufrutto verrebbe messo all’asta.

In termini pratici, significa che il creditore può mettere all’asta giudiziaria non già la proprietà del bene, ma la possibilità di vivervi all’interno o utilizzarlo in altro modo per tutta la residua durata dell’usufrutto stesso. L’aggiudicatario avrà così la possibilità di occupare l’immobile, pagando il prezzo d’acquisto.

Ma facciamo ora un esempio pratico. Poniamo il caso in cui il Sig. Rossi sia nudo proprietario di un immobile, mentre il Sig. Bianchi ne goda dell’usufrutto. Se il Sig. Bianchi ha debiti nei confronti della Banca Beta, l’istituto di credito può sottoporre in qualsiasi momento a pignoramento, e a successiva vendita forzata, il diritto di usufrutto che il Sig. Bianchi ha sull’immobile, anche se la proprietà dell’immobile appartiene ad un soggetto, il Sig. Rossi, del tutto estraneo al debito.

Tuttavia, è bene precisare che, in caso di vendita forzata, permane la caratteristica della temporaneità del diritto: l’eventuale acquirente nel corso della procedura espropriativa potrà godere di quanto acquistato in sede di asta solo per il tempo per cui l’usufrutto è stato costituito (quindi sino alla scadenza prevista nel contratto d’usufrutto o, nel caso più comune, sino alla morte del debitore/usufruttuario sottoposto al procedimento esecutivo), dopodiché la piena proprietà del bene ritornerà al proprietario originario.

Uno scenario non troppo dissimile si verifica laddove il Sig. Rossi, debitore della Banca Beta, effettuasse una donazione dell’immobile a favore del Sig. Bianchi, restando però l’usufruttuario dell’immobile. Quindi il Sig. Bianchi, a seguito della donazione, diventerebbe il proprietario dell’immobile, mentre il Sig. Rossi l’usufruttuario. A questo punto, la Banca Beta potrebbe far valere le proprie pretese creditorie nei confronti del Sig. Rossi, anche laddove non risultasse più il proprietario dell’immobile a seguito della donazione?

Certamente, in quanto i creditori, durante i primi cinque anni, possono far revocare l’atto di donazione. Con l’esperimento dell’azione revocatoria, il giudice, una volta accertato l’intento fraudolento del debitore, ovvero quello di evitare il pignoramento, dichiara inefficace la donazione, consentendo così ai creditori di aggredire il bene immobile, nonostante il passaggio di proprietà.


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Lisa Bizzarri

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università di Macerata con tesi in diritto penale ("Colpa e disastri naturali: prove tecniche di diritto penale del rischio"). Dal 2020 sono abilitata alla professione forense.

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