La donazione di cosa altrui

La donazione di cosa altrui

Ai sensi dell’art. 769 c.c. la donazione è il contratto unilaterale a titolo gratuito con il quale un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario) per spirito di liberalità, disponendo di un proprio diritto in suo favore o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione.

Sebbene la suddetta norma trovi collocazione nel libro II del codice civile dedicato alle successioni, la donazione è per definizione un contratto e ad essa, pertanto, si applica la disciplina generale in materia di contratti.

Più in particolare, la donazione è da ascrivere nel novero degli atti di liberalità, quest’ultimi species del più ampio genus degli atti a titolo gratuito.

Elemento distintivo della donazione è la necessità del consenso di entrambe le parti ai fini del suo perfezionamento: proposta e accettazione possono essere contestuali ovvero avvenire in momenti diversi.

In tale ultima ipotesi si ritiene non si possa correttamente parlare della donazione in termini di negozio unilaterale, essendo il suo perfezionamento temporalmente rimandato alla notifica dell’accettazione al donante, con possibilità sino a quel momento di esercitarne la revoca.

Ulteriore caratteristica peculiare dell’istituto in esame rispetto ai contratti a titolo gratuito, tipici e atipici, è lo spirito di liberalità, che ne costituisce appunto la causa.

Mentre, infatti, la gratuità si esaurisce nella mancanza di un corrispettivo, l’animus donandi consiste nella consapevolezza del donante di attribuire ad altri un vantaggio senza esservi tenuto in virtù di un dovere legale o di natura privata.

Tale consapevolezza non va confusa, e anzi ne prescinde, dai motivi particolari che in concreto hanno accompagnato la determinazione volitiva.

Sotto il profilo oggettivo, con la donazione si realizza il depauperamento del patrimonio del disponente a vantaggio del beneficiario.

A seconda degli effetti prodotti, la donazione si distingue in: reale, avente ad oggetto il trasferimento di un bene o di un diritto di credito; liberatoria, che si risolve in una rinuncia, ad esempio di un credito; obbligatoria, con la quale il donante assume un’obbligazione nei confronti del donatario.

Possono formare oggetto di donazione i diritti reali di godimento, le universalità di cose, i crediti e i tioli di credito, le partecipazioni societarie, nonché beni mobili e immobili.

E’ necessario, però, che l’oggetto della disposizione sia presente nel patrimonio del donante, essendo nulla la donazione dei beni futuri ai sensi dell’art. 771 c.c., eccezion fatta che per i frutti non ancora separati.

Il divieto costituisce una norma di ordine pubblico, la cui violazione è sanzionata con la nullità, al pari di quanto disposto dall’art. 458 c.c. in tema di patti successori.

In entrambi i casi è dato cogliere l’intento del legislatore di scongiurare disposizioni avventate, scevre di un’attenta ponderazione del “sacrificio” inferto ai propri interessi personali.

Analogo divieto non è stato, invece, previsto in relazione ai beni altrui, che pure mancano del requisito della “presenza” assunto a paradigma del divieto di cui all’art. 771 c.c.

Il silenzio del legislatore ha, quindi, prestato il fianco a diverse ricostruzioni interpretative, volte a colmare o a legittimare la suddetta lacuna normativa.

A contendersi il campo sono state due opposte correnti, la prima delle quali ha ritenuto che il divieto di donazione di cosa altrui sarebbe implicitamente desumibile da quello previsto in relazione ai beni futuri.

Secondo tale impostazione, i beni futuri devono infatti essere intesi tanto oggettivamente, e cioè inesistenti in natura, quanto soggettivamente e cioè non appartenenti al donante.

In altri termini, altruità e futurità condividerebbero la mancanza dei caratteri di concretezza e attualità in cui si risolve il requisito invalidante della “presenza” enunciato dall’art. 771 c.c.

Ne consegue, pertanto, l’estensione del divieto a tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante.

Ciò nonostante, la donazione di cosa altrui resterebbe astrattamente idonea a realizzare un acquisto a non domino, come tale rilevante ai fini dell’usucapione abbreviata.

Un più recente orientamento ha, invece, ritenuto il divieto sancito dall’art. 771 c.c. di stretta interpretazione e, pertanto, non estensibile per analogia al contratto di liberalità di cosa altrui.

E’ stato osservato che in materia di vendita il legislatore ha positivamente normato l’acquisto di beni futuri e di beni altrui, circostanza questa che confermerebbe la non generalizzata esclusione di contratti aventi ad oggetto beni non rientranti nel patrimonio del disponente.

Ne consegue che, in assenza di un esplicito divieto, l’altruità del bene non è causa di nullità della donazione di cui forma oggetto, quanto invece di sua inefficacia e ciò fino a quando il donante non abbia acquistato la proprietà dei suddetti beni.

A dirimere il contrasto sono state le SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza, n. 5068 del 15 marzo 2016,  frutto della parziale commistione degli orientamenti esaminati .

Nel caso sottoposto al vaglio del collegio giudicante oggetto del contendere era la donazione disposta da un coerede di un bene ereditario indiviso, come tale connotato del carattere di altruità potenziale.

In parte motiva la Suprema Corte ha osservato che la nullità di cosa altrui deriva dal vizio di causa, indipendente e autonomo dalla nullità di cui all’art. 771 c.c.

In particolare, la struttura e la funzione del contratto di donazione presuppongono l’appartenenza del bene al donante.

Diversamente, l’altruità della cosa non è in grado di realizzare in concreto il depauperamento del patrimonio di quest’ultimo, non potendo per logica esservi la riduzione del patrimonio se il bene donato non è parte del patrimonio stesso.

E tuttavia, si è ritenuto che la donazione di cosa altrui possa comunque preservare i suoi effetti nella diversa tipologia di donazione con la quale il donante si obbliga a procurare al beneficiario la disponibilità del bene altrui.

Affinché tali effetti siano a ciò preservati è necessario che l’altruità del bene sia nota ad entrambe le parti e che sia formalmente palesata nella forma dell’atto pubblico prevista ad substantiam ai fini della validità del contratto in parola.

Trattasi di requisiti non alternativi, in assenza dei quali la donazione non potrà assumere contorni obbligatori né potrà essere assimilata alla diversa figura della vendita di cosa altrui.


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Avv. Maria Rosaria Pernice

Ha conseguito nel 2010 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II, con successivo svolgimento a Milano della pratica forense e del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Abilitata all'esercizio della professione di avvocato nel 2013, ha svolto attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, recupero crediti, procedure concorsuali, responsabilità medica, nonché attività di consulenza legale, negoziazione, redazione e revisione dei contratti funzionali alle diverse aree dell’attività d’impresa. Nel 2019 ha conseguito il Master di Giurista di impresa nell'era digitale presso la Scuola di Formazione Ipsoa - Wolters Kluwer. Nel 2019-2020 ha frequentato il corso biennale “Tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per le difese d’ufficio” organizzato dalle Camere Penali di Milano. Dal 2021 dipendente presso l'Università Statale di Milano, Direzione Generale-Ufficio Qualità dell'Amministrazione e Controllo dei Processi.

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