La mediazione civile obbligatoria e/o demandata

La mediazione civile obbligatoria e/o demandata

La mediazione civile obbligatoria demandata: i nuovi confini dell’istituto di matrice giurisdizionale secondo l’ermeneutica interpretazione delle formule scientifiche estrapolate dalle norme vigenti e nuove istanze di modifica strutturale finalizzate ad una effettiva applicazione pratica dei suoi effetti deflattivi del processo civile.

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’istituto della mediazione civile obbligatoria: norme formali e  prassi operative e istanze di rinnovamento – 3. La mediazione civile obbligatoria e/o demandata quale parte integrante della giurisdizione civile: stato dell’arte emergente dalle formule giuridiche di riferimento – 4. Conclusioni

 

1. Introduzione

Nel vigente ordinamento giuridico , in materia di mediazione civile , sono site delle norme che disciplinano il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione civile.Nella specie, parliamo dell’art.5 coma I bis d.lgs. 28/2010 il quale recita:<< Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilita’ medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita’,   contratti assicurativi,   bancari   e   finanziari,   e’   tenuto,    assistito dall’avvocato,  preliminarmente  a  esperire   il   procedimento   di mediazione ai  sensi  del  presente  decreto  ovvero  i  procedimenti previsti dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dairispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico  delle  leggi  in materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1°settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,((ovvero  il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209,))  per  le  materie  ivi  regolate.  L’esperimento  del procedimento di mediazione  e’  condizione  di  procedibilita’  dell adomanda giudiziale. A decorrere dall’anno  2018,  il  Ministro   della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti  e sui risultati conseguiti  dall’applicazione  delle  disposizioni  del presente  comma.  L’improcedibilita’   deve   essere   eccepita   dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che  la  mediazione  e’gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso  modo provvede quando la  mediazione  non  e’  stata  esperita,  assegnando contestualmente alle parti il  termine  di  quindici  giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma  non  si applica alle azioni previste dagli articoli 37,  140  e  140-bis  del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.(4) (6) ((8))  2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e  salvo  quanto  disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell’istruzione  e  il comportamento  delle   parti,   puo’   disporre   l’esperimento   del procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l’esperimento   del procedimento di mediazione  e’  condizione  di  procedibilita’  della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui al periodo precedente e’ adottato prima dell’udienza di  precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista,  prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all’articolo  6  e,  quando  la mediazione non e’ gia’ stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.(4)>> .Da quanto enunciato dall’articolo in commento, quale sintesi della sua valenza ontologica e sistematica,  si assume che la mediazione civile, nei casi in esso indicati specificatamente, si intende obbligatoria quale condizione di procedibilità del processo civile, ovvero non potrà celebrarsi la causa civile per carenza di condizione di procedibilità nei casi in cui , per le materie descritte nel richiamato art.5, comma I bis, le parti non abbiano esperito il procedimento di mediazione. Da questo primo estratto, dalla formula scientifica in esso contenuta, è possibile percepire l’importanza dell’istituto in parola nel contesto del processo civile italiano, ad oggi, infatti, non è più pensabile , per la stragrande maggioranza dei casi di tutela civilistica e commerciale, un processo senza procedura di mediazione obbligatoria; da questo dato di scienza è obbligatorio partire al fine di indirizzare la nostra analisi dell’istituto , che , per chi scrive,  si intende esclusivamente finalizzata alla divulgazione di elementi scientifici incontrovertibili che  derivano dalle formule giuridiche ( tra cui appunto il suddetto art.5 comma I bis ) ma che spesso nell’applicazione pratica vengono disattese dagli addetti ai lavori, ( tra i quali magistrati, professionisti forensi, professionisti mediatori)  i quali stravolgono la portata congenita dell’istituto fino  a ridurlo ad un ibrido non corrispondente alle previsioni normative e quindi non ammissibile nell’ordinamento giuridico vigente. Detto della improcedibilità dell’azione civile in mancanza del preventivo procedimento di mediazione , è opportuno adesso soffermarci sulle modalità con cui debba svolgersi tale procedimento per soddisfare i requisiti previsti dalla norma ai fini della procedibilità dell’azione come vedremo nel successivo paragrafo.

2. L’istituto della mediazione civile obbligatoria: norme formali,  prassi operative e istanze di rinnovamento

Il procedimento di mediazione disciplinato dal  d.lgs 28/2010 e successive modificazioni , dal d.m.180/2010 e successive modificazioni, può definirsi quale procedimento  “informale” per la semplice ragione che lo stesso deve obbedire a poche regole sostanziali ai fini del suo compiuto svolgimento, ma  tale descrizione  può indurre ( spesso anche agli addetti ai lavori ) a travisarne la sua natura ( in termini reali ) e a sminuirne gli effetti sul piano processuale. Difatti, se si legge quanto è sancito dalle norme sopra richiamate, in estrema sintesi , si può affermare che il procedimento si compone sommariamente di tre fasi: 1) l’incontro informativo programmatico ( che può concludersi con verbale negativo per mancata comparizione di una o entrambe le parti o per la mancata volontà di entrambe di entrare in mediazione)   nel quale il professionista mediatore deve informare le parti sulla natura e sulle fasi del procedimento  e , in caso di adesione delle stesse, programmare il successivo incontro per esperire la mediazione vera e propria; 2) la procedura di mediazione, ovvero l’effettivo svolgimento del procedimento, alla presenza del professionista mediatore , delle parti e  ( in caso di mediazione obbligatoria  e/o demandata) dei rispettivi difensori che si può comporre anche di più incontri nell’arco di 90 giorni , all’interno dei quali il professionista mediatore, tramite sessioni congiunte o separate , deve assumere informazioni sull’oggetto di causa e sulla base di queste tentare di indirizzare le parti al raggiungimento di un accordo stragiudiziale.3) In ogni fase del procedimento di mediazione le parti possono chiedere al mediatore professionista di emettere una proposta conciliativa che deve essere accettata da entrambe le parti entro sette giorni. La conclusione della procedura può determinarsi  con conseguente redazione di apposito verbale di accordo o di mancato accordo , oppure la chiusura del procedimento per mancata comparizione di una o entrambe le parti. Fatta questa  breve introduzione , ai fini che qui interessano maggiormente, è necessario chiarire quali devono essere i requisiti che un procedimento di mediazione deve avere al fine di poter adempiere al suo fine di condizione di procedibilità. Sul punto , ci sono in corso continui dibattiti di natura dottrinale ,anche  se la giurisprudenza ha manifestato una sua tendenza interpretativa a dir poco univoca ( si segnala in questa sede l’attività del Tribunale di Firenze dal 2014 in poi  la quale si erge a caposaldo del diritto vivente sulla questione in oggetto )[1] affermando sostanzialmente che, in materia di mediazione civile obbligatoria demandata dal magistrato, non è necessario lo svolgimento dell’incontro programmatico sopra richiamato , in quanto se lo stesso magistrato demanda le parti in mediazione , evidentemente, sulla base degli atti e/o sulla base dei risultati probatori acquisiti, ha già avuto modo di constatare la reale sussistenza dei presupposti per il positivo svolgimento dello stesso ,pertanto, anche alla luce del fatto che le parti devono obbligatoriamente essere informate dai loro difensori, (sul come si svolga e sulla sua funzione) del procedimento di mediazione ( come previsto anche  dalla legge in merito all’atto di procura alle liti che le parti devono sottoscrivere ) non vi è alcun motivo di svolgerlo , quindi il procedimento di mediazione in parola può iniziare direttamente con la comparizione delle parti e dei relativi difensori nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti dall’organismo di mediazione. Da quanto sin qui enunciato, si assume che ai fini dell’esperimento della condizione di procedibilità , è necessario lo svolgimento della mediazione vera e propria, quindi non è sufficiente che le parti partecipino all’incontro informativo/programmatico, ma è necessario che le stesse partecipino “ personalmente” con il loro difensori all’effettivo procedimento di mediazione( come descritto al punto 2 del precedente paragrafo ) , se tale circostanza non si verifica , le parti o una di esse possono incorrere in sanzioni di natura pecuniaria e processuale come previsto dall’art.8 comma IV bis d.lgs. 28/2010, dall’art. 97 c.p.c. Prima si è detto che le parti devono comparire personalmente innanzi al professionista mediatore , questo requisito è ulteriormente rafforzato dalla natura della mediazione stessa , ovvero nei casi di mediazione obbligatoria e/o demandata, le parti hanno l’obbligo di presentarsi e partecipare al procedimento ( in alternativa possono adempiere a tale obbligo anche telematicamente), ma non è ammessa la mancata comparizione di una o di entrambe le parti ( tranne per casi di assoluta gravita o di impossibilità oggettiva inderogabile ) , proprio perché la mediazione si svolge con la presenza delle parti, a beneficio delle stesse , senza di loro il procedimento di mediazione ( per di più di tipo obbligatoria e/o demandata) non può dirsi compiuto. La casistica nazionale e giurisprudenziale ci riporta in tal senso dei dati ad dir poco sconfortanti , ovvero, nella grande maggioranza dei casi le parti non si presentano in mediazione, sin dal primo incontro programmatico delegando i loro difensori a rappresentarli. Quanto appena affermato, è la fotografia reale dello stato dell’arte , tale risultato ha origini eterogenee, principalmente deriva dalla mancata o inadeguata conoscenza dell’istituto e quindi della mancata o insufficiente conseguente opportuna informazione da parte dei difensori alle parti, a questa si aggiunge la approssimativa preparazione dei professionisti mediatori ( di cui una buona parte non ha cognizioni giuridiche , lavorando in ambiti professionali e/o in possesso di titoli di studio universitari totalmente distanti dall’ambito giuridico ) che sconoscono gli istituti di carattere processuale incisi dalle richiamate norme sulla mediazione ( che su molti aspetti sono lacunose e non possono integrare le conoscenze di un giurista, acquisite nel corso del percorso universitario in Giurisprudenza )  e di conseguenza sconoscono gli effetti pratici e processuali determinati dalla mancata applicazione di dette norme nel corso del procedimento di mediazione. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, vi è una parte di magistratura , ancora poco informata sul procedimento di mediazione obbligatoria, la quale si determina   ad accogliere verbali negativi di mediazione ( riferiti al mero incontro programmatico) ritenendoli validi ( contrariamente a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti ) ai fini del requisito della condizione di procedibilità. Da quanto sin qui detto , si può affermare  che nei casi previsti dall’art.5 comma I bis del dlgs. 28/2010 affinchè si abbia esperita la condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione deve essere “ effettivo” ovvero  le parti hanno l’obbligo di entrare sin da subito in mediazione , senza l’esperimento dell’incontro informativo programmatico ( o se nel caso questo si svolgesse, comunque le parti hanno l’obbligo di entrare in mediazione ) , tale procedimento può svolgersi anche in un unico incontro , alla presenza delle parti e dei relativi difensori, l’esito di tale procedimento può concludersi con verbale positivo o negativo o con la proposta conciliativa del professionista mediatore che potrà essere accettata da entrambe le parti entro sette giorni dal suo ricevimento. Quindi, da quanto appena asserito, non è ammissibile ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità il mero esperimento dell’incontro programmatico (  anche se svolto alla presenza delle parti e dei loro difensori) in tal caso , infatti , le parti saranno soggette alle sanzioni previste dall’art. 8 comma IV bis d.lgs. 28/2010 per ingiustificata assenza .Quanto detto è un dato di scienza inoppugnabile sancito dal diritto positivo e applicato nel diritto vivente e pertanto in tale contesto di univocità operativa deve essere applicato da organismi di mediazione,  professionisti mediatori, difensori delle parti e magistrati giudicanti.

3. La mediazione civile obbligatoria e/o demandata quale parte integrante della giurisdizione civile: stato dell’arte emergente dalle formule giuridiche di riferimento

Dai dati scientifici riportati nei precedenti paragrafi emerge un ulteriore dato , rappresentato dal fatto che la mediazione civile obbligatoria e/o demandata sia, ad ogni effetto di legge, parte integrante della giurisdizione civile ordinaria. Quanto appena affermato , trova il suo fondamento già nella locuzione “ condizione di procedibilità” ovvero quale requisito dell’azione  ai fini dell’instaurazione del processo civile nelle materie indicate dalla norma dell’art.5 comma I bis ,difatti senza mediazione ( nei casi previsti tassativamente dall’articolo in parola)  non ci può essere azione! Tale principio dovrebbe essere applicato alla lettera dalla magistratura giudicante , (eppure, molto spesso le parti si ritrovano innanzi al magistrato giudicante pronti a riprendere  il processo civile sol perché a non partecipare al procedimento di mediazione è stato solo il convenuto) purtroppo come si è già detto , come la stragrande maggioranza degli istituti del processo civile anche la mediazione civile obbligatoria demandata è pervasa da antinomie che la rendono nella grande maggioranza dei casi inefficace. Per chi scrive, è utile in questa sede un parallerismo con il procedimento penale ,nel quale troviamo delle “ condizioni di procedibilità” quale è appunto la querela , che per determinanti tipologia di reati, deve essere presentata dagli aventi diritto al fine dell’inizio del procedimento penale; in caso contrario il reato non è procedibile .Tale istituto ,proprio perché è condizione di procedibilità   in termini scientifici e giuridici, fa parte degli istituti del procedimento penale quindi è ricompreso nella giurisdizione penale ; allo stesso modo, l’istituto della mediazione civile obbligatoria e/o demandata proprio perché è condizione di procedibilità  del processo civile  fa necessariamente  parte integrante della giurisdizione civile e l’organo deputato al suo svolgimento, ovvero l’organismo di mediazione con i relativi professionisti mediatori deve considerarsi in scienza e diritto organo giurisdizionale. Sul punto non vi è  chi non veda infatti che il termine “ giurisdizione” non vuol dire processo o giudizio, bensì , con esso si deve intendere la sede della tutela dei diritti civili dei consociati che , per determinate materie attinenti ai diritti disponibili, deve principalmente avvenire tramite l’esperimento del procedimento “effettivo”[2] di mediazione nei modi e nei termini descritti nei paragrafi precedenti. Pertanto, in termini pratici, la mediazione  rappresenta l’ingresso delle parti nella giurisdizione civile , e può essere intesa quale anticamera del giudizio , ovvero la sede ove le parti con l’ausilio del professionista mediatore , debbano svolgere ogni possibile tentativo per la risoluzione  stragiudiziale della controversia  al fine di evitare l’ingresso nella  fase giudiziale del procedimento; altre volte invece la mediazione viene appunto demandata dal magistrato giudicante ( il quale ha anche facoltà di indicare alle parti e al professionista mediatore su quali temi deve svolgersi il procedimento oltre a rimandare le parti in mediazione nei casi in cui questa non è avvenuta determinando così la mancanza  di condizione di procedibilità, ammonendo da ultimo il professionista mediatore per non essersi adoperato al fine di evitare il concreto fallimento della procedura in parola ) , in tal caso il fenomeno  in scienza e diritto appartiene alla fase giudiziale ,quindi è un istituto del processo proprio perchè disposto da un organo processuale in sede di giudizio! A riprova di quanto asserito ,  è necessario fare precipuo riferimento all’art. 8 comma 4 bis del dlgs. 28/2010 il richiama l’art.116 c.p.c in relazione alla mancata comparizione delle parti in mediazione, all’art.13 del suddetto decreto il quale richiama precipuamente gli artt. 92, 96 del c.p.c ove viene equiparata ,in termini processuali, la mancata adesione di una o più parti alla proposta conciliativa formulata dal professionista mediatore alla già nota responsabilità aggravata della parte resistente in giudizio; sin da questi semplici richiami al codice di rito si percepisce il carattere precipuamente giurisdizionale dell’istituto in commento , che in determinati casi di mediazione demandata , assume vera e propria valenza processuale , proprio perché disposta dall’organo giudicante in fase di giudizio inoltrato ( ricordiamo a chi legge che la mediazione demandata può essere disposta dal magistrato giudicante in ogni fase del procedimento sia di primo che di secondo grado sino alla fase di precisazione delle conclusioni ) e quindi essa diventa parte integrante del processo !!Sulla base di questi dati di scienza giuridica e sulle conseguenti dovute considerazioni espresse, per chi scrive , l’istituto in parola rientra a pieno titolo tra gli istituti  della giurisdizione civile italiana e quindi anche del processo civile ordinario sui diritti disponibili in tutte le sue attuali declinazioni ( quindi anche e soprattutto del processo civile arbitrale che è autentico ed ordinario tribunale civile per la tutela dei diritti disponibili come ampliamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale) . Purtroppo, nella pratica operativa , si assiste a continue defaillance professionali poste in essere dagli organismi di mediazione e dai professionisti mediatori incaricati di dirigere i procedimenti, nella specie capita sovente che la parte invitata in un procedimento di mediazione obbligatoria e/o demandata rimanga inerme, ovvero non si costituisca in mediazione, omettendo di inviare il modulo di adesione con i relativi allegati , per di più nella stragrande maggioranza dei casi, la stessa parte non si presenta al primo incontro programmatico, determinando così in primis un grave danno alla sua difesa in sede di processo civile, date le richiamate conseguenze processuali per il mancato procedimento di mediazione, ma anche un notevole vulnus all’attività stessa dell’organismo di mediazione , la cui sede territoriale incaricata si trova a fare i conti con ore di lavoro volte all’organizzazione dell’incontro, allo studio della controversia ecc. totalmente vanificate dalle scellerate scelte delle parti non curanti degli obblighi di legge e del fatto che il professionista mediatore svolge il suo incarico al pari di ogni altro professionista iscritto all’albo e quindi merita la giusta considerazione e un adeguato rispetto del ruolo da questo ricoperto. In aggiunta a quanto sin qui riferito, si segnalano le omissioni degli stessi organismi di mediazione i quali spesso ( in base alle direttive dei responsabili nazionali )  non si adoperano ( soprattutto in sede di mediazione obbligatoria e/o demandata)  al momento della spedizione della lettera di invito, ad informare adeguatamente le parti delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento de quo limitandosi a un mero riferimento al suddetto art.5 comma I bis.; purtroppo tale indicazione non è sufficiente a informare le parti dell’importanza dell’esperimento del procedimento in parola , non è infatti sufficiente a far capire che la partecipazione ( e con essa deve intendersi anche la costituzione documentale di parte da depositare alla segreteria dell’organismo in tempo utile prima dell’inizio del procedimento di mediazione) è obbligatoria! Non può infatti accettarsi che la parte invitata non si costituisca e per di più che in sede di primo incontro e nei successivi non si presenti personalmente o che in sostituzione deleghi ( senza procura speciale o mandato sottoscritto con firma digitale) il proprio difensore). Eppure , molti organismi di mediazione pur di svolgere il procedimento sono capaci di renderlo nullo proprio perché ne consentono lo svolgimento in assenza dei suoi presupposti formali , in palese violazione quindi degli obblighi di legge. Di tale modo di procedere, di sovente, a farne le spese è proprio il professionista mediatore il quale si ritrova un fascicolo incompleto,  perchè l’organismo di mediazione non ha provveduto a integrarlo con la documentazione ricevuta dalle parti o perché le parti stesse non hanno provveduto ad inviare i loro documenti probatori, oppure perchè tale fascicolo è mancante delle procure conferite dalle parti ai loro rappresentanti ecc….  )  , dove molto spesso manca addirittura l’istanza del soggetto attore, dove mancano gli allegati probatori posti a fondamento delle rispettive istanze; oppure gli stessi professionisti mediatori si ritrovano a svolgere procedimenti di mediazione obbligatoria e/o demandata che non dovevano nemmeno iniziare, dati gli errori commessi già in sede di domanda giudiziale ove vengono chiamati in giudizio soggetti che nulla hanno a  che fare con le pretese tutele giurisdizionali invocate dalle parti attrici pertanto a maggior ragione non dovrebbero essere invitate in mediazione !!!!Questa è in estrema sintesi, la situazione  che è costretto a vivere un professionista mediatore nella maggioranza dei casi di mediazione obbligatoria e/o demandata.

4. Conclusioni

Concludendo i superiori ragionamenti, per chi scrive appare necessario muovere delle critiche all’istituto in commento che nasce deficitario, incompleto, e che nella pratica si è rivelato tutt’altro che efficace in relazione agli obiettivi che gli sono posti dal legislatore. Nel corso della trattazione sin qui prodotta si è quindi dimostrato la carenza strutturale dell’istituto ( che ad esempio non prevede degli obblighi per gli organismi di mediazione di maggiore incisività e chiarezza nella comunicazione nei confronti delle parti interessate) che si acuisce a causa delle omissioni operative poste in essere dagli stessi organismi di mediazione , dai professionisti mediatori , dai magistrati giudicanti , dai difensori delle parti. Quanto sin qui detto si amplifica nel contesto di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dove le urgenze di tutela giurisdizionale ( di cui fa parte a pieno titolo la mediazione obbligatoria e/o demandata) non sono diminuite, dove la possibilità di movimento dei consociati è stata limitata fino all’impossibilità di autodeterminarsi ( in violazione dei basilari principi di uno stato di diritto , e soprattutto dei canoni della nostra Carta Costituzionale) si avverte sempre più l’esigenza di operare in smart working al fine di limitare la circolazione dei contagi da COVID-19.Proprio in tale direzione deve essere compiuto uno sforzo organizzativo importante da parte degli organismi di mediazione , al fine di garantire un servizio di mediazione full on line per consentire alle parti di poter svolgere il procedimento di mediazione esclusivamente in modalità telematica ( disponendo quindi tramite i regolamenti degli organismi, delle clausole specifiche in materia  di COVID-19 o in generale attinenti a possibili eventuali emergenze sanitarie ), per chi scrive, la mediazione si presta ottimamente a tali modalità di partecipazione anche perché la comunicazione a distanza giova ad alleggerire le tensioni che si creano tra le parti, favorendone una più serena ed efficace comunicazione, motivo per cui andrebbe incentivata come modalità di partecipazione primaria anche in fase successiva all’attuale emergenza pandemica. E’ opinione dell’autore che , acclarato lo status di istituto giurisdizionale della mediazione obbligatoria e demandata, secondo quelle che sono state le evidenze scientifiche e quindi giuridiche riportate in narrativa, è necessaria un’ulteriore riforma dell’istituto ( in tal senso la riforma Cartabia non  ci consegna un istituto ristrutturato, ma solo alcune modifiche quasi ininfluenti sul piano operativo tra le quali si segnala la formazione specifica dei mediatori che non provengano da formazione giuridica) che lo renda realmente efficace in materia di deflazione dei processi civili ; nell’ipotizzare un tale cambiamento , deve immaginarsi la mediazione come una sorta di udienza preliminare del processo civile , strutturata secondo i vigenti canoni della giurisdizione cristallizzati nel giusto processo di matrice costituzionale, adeguata ad esigenze operative volte ad una quanto mai esauriente, ma immediata conoscenza degli atti di causa da parte del professionista mediatore incaricato ( il procedimento di mediazione infatti deve essere connaturato dalla brevità della durata , pertanto i 90 giorni dal deposito dell’istanza devono essere confermati in sede di una eventuale riforma) ;in altri termini , nel riformare l’istituto in parola, dobbiamo immaginare un procedimento civile preliminare al processo vero e proprio , ma che si svolga secondo un cerimoniale di impronta giudiziale, solo così il procedimento di mediazione potrà essere effettivo ed essere  realmente partecipato , proprio perché diventerebbe un passaggio obbligato dove le parti non devono soltanto comparire, ma sono obbligate a trovare una soluzione( stragiudiziale da confermarsi in un accordo allegato al verbale conclusivo  nel caso in cui  non sopraggiunga il pronunciamento del professionista mediatore che deve porre in essere quando glielo chiedono le parti o se lui stesso ritiene, nel silenzio delle parti , matura per una decisione la procedura in parola ) ; in caso contrario il professionista mediatore (che secondo la proposta dell’autore, dati gli ipotizzati compiti tipici di un organo giudiziale,  è un professionista in possesso obbligatorio  di un titolo universitario almeno di I livello in Giurisprudenza proprio perché nelle sue funzione deve essere ricompreso l’onere di formulare una sentenza aggiudicativa della lite, a differenza di quanto è previsto dall’attuale disciplina della mediazione civile obbligatoria) si dovrà determinare ,anche senza il consenso delle parti ad esperire la sua decisione che dovrà avere la forma di una sentenza e solo nel caso in cui tale sentenza sia manifestamente contraria all’ordine pubblico o a norme imperative , le parti potranno adire la Suprema Corte la quale potrà pronunciarsi sull’effettiva applicazione delle norme sul procedimento e sulla non violazione di norme giuridiche imperative sulla base della contestata pronuncia aggiudicativa. Soltanto realizzando  tali modifiche, per chi scrive, il procedimento  di mediazione obbligatoria e/o demandata potrà svolgere  le sue congenite e naturali funzioni , ad oggi a livello legislativo siamo indietro, se si pensa che  l’istituto in commento viene ancora definito ADR ( quando di facoltativo, l’istituto non ha proprio nulla)  ci possiamo rendere conto di quale è il livello di preparazione e comunicazione degli addetti ai lavori!!!C’è molto da cambiare, ma per iniziare a farlo è necessario far capire che l’istituto della mediazione obbligatoria e/o demandata riveste ad oggi un’importanza preminente di alto valore giurisdizionale, è necessario infatti , far capire agli addetti ai lavori che il termine “demandata” costituisce un obbligo inderogabile in capo al professionista mediatore incaricato, alle parti, ai difensori, agli organismi di mediazione  di tentare con ogni mezzo lecito il raggiungimento di un accordo stragiudiziale ai fini della composizione amichevole della controversia , ma soprattutto con tale termine  il magistrato giudicante ordina ai soggetti sopra richiamati di svolgere la mediazione , ovvero non limitarsi allo svolgimento dell’incontro informativo programmatico ( per i motivi esposti nei capi precedenti della presente trattazione), ma di iniziare e concludere anche mediante un unico incontro il procedimento di mediazione  effettivo , e per farlo le parti devono entrare in mediazione .Per quanto sin qui dedotto e dimostrato , si auspica un sussulto di responsabilità professionale in capo agli addetti ai ( lavori  e soprattutto un ravvedimento del legislatore finalizzato ad una reale modifica in termini sostanziali ed effettivi dell’istituto, al fine di renderlo realmente efficace sulla base della sua naturale e congenita funzione.


[1] Sul punto si legga giurisprudenza di merito del Tribunale di Firenze dal 2014 ad oggi, che è diventata caposaldo del diritto vivente in tema di mediazione obbligatoria demandata.
[2] Per mediazione effettiva si intende il procedimento di mediazione vero e proprio che non riguarda il primo incontro informativo programmatico( il quale può essere utile in sede di mediazione volontaria al fine di informare le parti sul procedimento che intendono iniziare, meno efficace tale incontro risulta essere per la mediazione obbligatoria e/o demandata in quanto le parti sono già state informate della natura e della funzione della mediazione dai loro difensori in occasione della sottoscrizione della procura alle liti)

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