La notifica degli atti giudiziari

La notifica degli atti giudiziari

Quando un soggetto è destinatario di una raccomandata a/r può scegliere liberamente di rifiutarla o non ritirarla. Il suo comportamento ha degli effetti  in quanto, per il sistema di tracciamento previsto l’atto inizia a produrre affetti dal momento in cui è inviato al destinatario; quando l’atto giunge al destinatario si avvia un meccanismo che è concretizzato dalla cartolina di ricevimento, sulla quale, vengono riportati i dati del mittente, del destinatario e la data di ricevimento. Quando l’atto o il plico che lo contiene viene rifiutato o il destinatario è assente, tramite un avviso lasciato in cassetta dal postino,  il documento viene riportato all’ ufficio postale dove inizia il suo periodo di giacenza, a termine del quale se non ritirato verrà rispedito al mittente, ma a questo punto matureranno e giungeranno a compimento tutti gli effetti giuridici previsti, come se, il destinatario avesse ricevuto tutto sin dal primo giorno. L’unica salvezza sarebbe quella di provare un impedimento oggettivo, straordinario e imprevedibile che giustificherebbe il non ritiro o il rifiuto del destinatario.

Per quanto riguarda gli atti giudiziari e la famosa busta verde, con la quale, essi giungono al destinatario, la notifica è di norma, se non disposto diversamente,  effettuata dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del P.M. o del cancelliere, e resa a mani proprie del destinatario, se quest’ultimo rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario ne riporta notizia nella sua relazione e la notificazione viene considerata comunque come effettuata a mani proprie. Quando non è possibile effettuare la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate come destinatari, l’ufficiale giudiziario, su espressa indicazione del codice di procedura civile, deposita una copia dell’atto nella casa comunale del Comune dove deve essere effettuata la notificazione e ne da notizia al destinatario apponendo un avviso sulla porta della abitazione o dell’ufficio o azienda di quest’ultimo e ripetendo la notizia con un’ulteriore raccomandata informativa con avviso di ricevimento. A questo punto la notifica si considera perfezionata quando sono trascorsi 10 giorni dal deposito della copia presso la casa comunale, anche se l’atto non sia stato ritirato la notificazione può essere effettuata anche servendosi del servizio postale, in questi casi l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; quest’ultimo viene allegato all’originale.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua pertinenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, attraverso un avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata a/r che , se non è possibile dare al destinatario, perché essente, viene reso mediante comunicazione affissa alla porta d’ingresso oppure nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione , dell’ufficio o dell’azienda del destinatario. Il destinatario è invitato a provvedere al ritiro o ricevimento del piego entro un termine di 6 mesi , con la precisazione che la notificazione sarà intesa come eseguita trascorso il termine di 10 giorni dalla data del deposito  e che decorso infruttuosamente il termine di sei mesi l’atto verrà rispedito al mittente, ma avrà comunque perfezionato gli effetti giuridici a lui connessi.

Se il destinatario si presenta e ritira il plico o il documento a lui destinato entro il termine di 10 giorni dalla giacenza allora si considererà eseguita la notifica nel giorno di ritiro del plico, se invece non provvede al ritiro entro questo termine, si realizza la compiuta giacenza e la notificazione si ha per eseguita. Se non provvede al ritiro passati i sei mesi il plico è spedito di nuovo al mittente, con tutte le conseguenze in termini di effetti giuridici per il destinatario.


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Anna Ferrari

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