La riforma Cartabia: dal giudice di pace al giudizio di appello

La riforma Cartabia: dal giudice di pace al giudizio di appello

I tempi dell’entrata in vigore

Dal 1° gennaio 2023, l’udienza cartolare può essere disposta sempre dal Magistrato, ad esclusione di quella che prevede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e parti. Ed infatti nei processi davanti al Giudice di Pace, Tribunale o Corte d’Appello, per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio si provvederà con una dichiarazione sottoscritta con firma digitale il cui termine di deposito viene stabilito dal giudice, non rendendo più necessaria un’udienza apposita.

Dal 1 marzo 2023 è entrata in vigore la nuova fase introduttiva in merito alle udienze che si tengono davanti al Giudice di Pace e Tribunale, la notificazione via posta elettronica certificata, l’ordine di esibizione, le ordinanze anticipatorie, Appello e sospensiva.

Infine, dal 30 giugno 2023 è entrata in vigore il processo telematico anche dinanzi al Giudice di Pace e la negoziazione assistita/mediazione.

Il giudizio innanzi al Giudice di Pace

La riforma Cartabia, apporta una nuova modifica al Codice di procedura civile, ed in particolare, in merito all’art. 7. Ed invero, il predetto articolo ha elevato la competenza del Giudice di Pace passando dai 5.000€ ai 10.000 € con riguardo alle liti relative ai beni mobili, e ha innalzato da 20.000€ a 25.000€ il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e dei natanti. Tuttavia, si tratta di una modifica temporanea in quanto il 31 ottobre 2025 si avrà un’ulteriore incremento fino a 30.000€ per le liti su beni mobili e fino a 50.000€ per i danni da circolazione.

Ulteriore e fondamentale novità risiede nel fatto che per tale giudizio la domanda non sarà più proposta con atto di citazione ma esclusivamente con ricorso. In tal modo, l’udienza di prima comparizione non viene più stabilita dalla parte proponente ma dal Giudice con decreto, evitando rinvii d’ufficio come accadeva pre-riforma per le date indicate dagli attori nei propri atti introduttivi. Il ricorrente a questo punto dovrà notificare al resistente (ex convenuto) il ricordo e il decreto di fissazione dell’udienza con almeno 40 giorni liberi dalla data dell’udienza, tale limite viene elevato a 60 giorni se la notifica avviene all’estero.

La costituzione del convenuto  avverrà, entro il termine fissato dal Giudice, comunque, non oltre 10 giorni prima dell’udienza. La costituzione tempestiva impone al convenuto una proposizione delle due difese in modo chiaro  e dettagliato a fondamento delle sue difese, dovrà indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza, inoltre, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

In caso di richiesta di parte, il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 20 giorni  per precisare o modificare le domande, le eccezioni, i mezzi di prova e produrre ulteriore documentazione. Per le memorie di replica il termine non sarà superiore ai 10 giorni.

Il giudizio di appello e la sospensione dell’esecuzione

L’art. 283 c.pc. al primo comma recita cosi: “Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.

Come sopra riportato, appare evidente che con la nuova formulazione dell’art 283 c.p.c. il legislatore ha ampliato la portata della norma limitando interpretazioni restrittive circa l’applicabilità dell’istituto, ed ha quindi esteso le tempistiche ed i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado.

Ed invero, al mutare delle circostanze sottese all’appello stesso, l’istanza di sospensiva può essere più volte promossa nel corso del giudizio.

Continuando l’analisi della seconda parte del comma 1 dell’articolo su menzionato, si prevede che l’accoglimento è subordinato non solo ai casi in cui sussistono gravi e fondati motivi, ma anche a quelli ove l’impugnazione appare manifestamente fondata.

La fase esecutiva

La riforma Cartabia del processo civile, prevede che i titoli per l’esecuzione forzata (come ad esempio le sentenze e altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria) possono essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformità all’originale.

Tale novella rappresenta una importante novità, portando ad una abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di altre fonti normative che prescrivono l’apposizione della formula esecutiva sui provvedimenti giudiziali prima di poter intraprendere il procedimento di esecuzione forzata.

Tale importante modifica permetterà al creditore, ai fini dell’esecuzione forzata e concluso il processo civile, di procedere immediatamente alla notificazione del precetto.


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