La “scritturazione a sofferenza” di una linea di credito bancaria

La “scritturazione a sofferenza” di una linea di credito bancaria

La cosiddetta “sofferenza bancaria” è quella particolare condizione che può interessare sia le persone giuridiche sia le persone fisiche qualora il soggetto in questione, indebitato, si trovi in uno stato definitivo di totale impossibilità, presente o futura, di adempiere alle proprie obbligazioni. La situazione così come descritta lungi dall’essere considerata come una semplice crisi di liquidità. Le obbligazioni di cui si fa menzione possono derivare da linee di credito diverse, per tali intendersi conto corrente, contratto di mutuo, prestito personale eccetera, nient’altro che saldi di prodotti di finanziamento della Banca e di tipologie diverse di garanzie prestate.

Invero, la sofferenza è un rapporto diverso da quello stipulato originariamente tra una Banca e un cliente. In tal senso, è da considerarsi un rapporto di credito scaduto, risolto dalla Banca o dal quale il cliente sia receduto, e, comunque, trattasi in tutti i casi di un credito della Banca non sanato dal cliente.

La segnalazione a sofferenza è preceduta dalla fase del credito “a incaglio”; una procedura, codificata dal diritto bancario, che consiste in una prima richiesta al cliente di rientro del debito, in misura integrale o parziale. I destinatari di tale avviso sono i soggetti che si trovino in una situazione di momentanea difficoltà economica. La suddetta fase, riconosciuta per la non accentuata gravità, non compromette l’esistenza di eventuali fidi e affidi, nonché di fideiussioni.

Laddove il cliente non dovesse sanare, durante la fase di incaglio, il proprio debito, l’istituto bancario avrà il dovere di scritturare a sofferenza il rapporto di credito rimasto insoluto.

Il passaggio a sofferenza delle somme di una particolare linea di credito comporta, in maniera automatica, l’apertura di un conto, chiamato giustappunto “conto a sofferenza”, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di dare/avere tra il cliente e la Banca. Le pratiche volturate a sofferenza, pertanto, poiché rimaste inadempiute, sono, incontrovertibilmente, oggetto di azioni legali per il recupero del credito, esperite dalla Banca.

All’apertura della sofferenza, tutti i fidi esistenti, sia presso l’istituto di credito interessato e sia presso altri istituti, vengono revocati e viene dato avvio al procedimento di ingiunzione e ai provvedimenti di provvisoria esecuzione.

La posizione a sofferenza viene iscritta presso la CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria), una società che gestisce il sistema di informazioni creditizie; una sorta di banca dati che contiene tutte le informazioni pervenute dalle banche o altri enti finanziatori, relative al profilo creditizio del soggetto interessato.

Vi è la possibilità che tra le parti ci siano più rapporti bancari accesi. In suddetto caso opera, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1853 c.c., la reciproca “compensazione tra i saldi attivi e passivi” di linee di credito diverse, in virtù del principio di unitarietà dei rapporti che legano la Banca ai clienti. La suprema Corte di Cassazione, in applicazione di tale norma, ha precisato che requisito essenziale, ai fini di una effettiva compensazione tra i saldi attivi e passivi, si rinviene nella necessità che i saldi in questione siano tutti liquidi ed esigibili (Cass. Civ. n. 512/2016).  Nello specifico, deve trattarsi di conti accesi precedentemente dal cliente con la stessa Banca e che risultino aperti nel momento della segnalazione a sofferenza.

I crediti liquidi ed esigibili producono interessi legali dalla data della liquidazione giudiziale, così come previsto dal codice civile agli artt. 1282 e 1284. In suddetto contesto non vengono menzionati gli interessi moratori poiché sono di naturale contrattuale e, come tale, fanno esclusivamente riferimento al rapporto per il quale sono stati pattuiti.

Alla luce di siffatte esplicazioni, giova rammentare che la cancellazione della segnalazione presso la CRIF, per coloro i quali siano sottoposti alla procedura in questione, è possibile qualora il debito venga sanato, successivamente alla prova di saldo avvenuto. In alternativa, il cliente potrà avviare, laddove ravvisi una procedura iniqua nei suoi confronti, le azioni legali avverso l’istituto di credito.


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