La tutela del corpo elettronico in ambito sanitario

La tutela del corpo elettronico in ambito sanitario

La tutela del corpo elettronico in ambito sanitario è un tema abbastanza delicato e complesso perciò è necessario partire dall’origine storica del diritto alla salute, un diritto fondamentale dell’uomo che si è affermato negli ultimi decenni, infatti intorno agli anni ‘70 si negava autonomia e importanza a questo diritto, il quale ha subìto un’evoluzione perché soltanto con il tempo è stato collegato l’art. 32 Cost. ad un diritto fondamentale e inviolabile declinando sempre di più il concetto di diritto alla salute come diritto sociale e garantendogli una piena autonomia come diritto inviolabile all’interno della società, considerandolo sotto l’aspetto non solo valoriale ma anche attuativo che viene tradotto nel compito di garantire prestazioni sanitarie anche ai non abbienti, perché si tratta di un diritto da tutelare e mai da comprimere.

Il diritto alla salute è strettamente connesso con la privacy e la tutela della riservatezza di alcuni dati ritenuti talmente rilevanti da doverli tutelare in modo adeguato.

Si discorre quindi della protezione dei dati personali, un diritto fondamentale della persona disciplinato dal considerando numero 1 del Gdpr e, a tal proposito, si delinea una nuova lettura del concetto privacy che ricomprende oltre al diritto alla protezione dei dati anche il diritto al rispetto della propria sfera personale e il diritto all’identità personale in quanto si tratta di diritti volti a valorizzare la dignità della persona umana.

A questo tema si ricollega il principio di accountability disciplinato dall’art. 5 Gdpr secondo cui con questo termine si intende la responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati personali che è competente a garantirne il rispetto, tuttavia nel caso in cui ci sia una lesione dei diritti fondamentali della personalità è prevista una tutela risarcitoria da parte di uno o più titolari del trattamento ed in quest’ultimo caso parliamo di responsabilità solidale.

L’obbligo di trasparenza dei dati in ordine alle prestazioni sanitarie si collega al diritto di accesso alla documentazione richiesta dal soggetto interessato, il quale ha diritto di prenderne visione ed estrarne copia fornendo alla Pubblica Amministrazione un’adeguata motivazione, la quale se in trenta giorni non fornisce risposta si configura un diniego, un rifiuto contro cui la parte può presentare ricorso giurisdizionale al difensore civico.

Tuttavia, le richieste di accesso, soprattutto alle cartelle cliniche, richiedono specifiche modalità di registrazione e conservazione vista l’importanza del loro contenuto.

Ai sensi dell’art. 60 del Codice Privacy i documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di accesso se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.

Inoltre, un grande successo della modernità utilizzato per questioni di celerità e comodità è il Fascicolo Sanitario Elettronico per ogni cittadino che nasce grazie al Progetto Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale, tra i primi documenti illustrativi con tale terminologia si presentano le “Linee guida in tema di Fascicolo e di Dossier sanitario”, inoltre è stato oggetto di attenzione da parte del Garante della Privacy, il quale si è posto come obiettivo quello di trovare un giusto equilibrio tra il trattamento dei dati sanitari del soggetto a cui tali dati afferiscono e che sono inseriti nel Fascicolo, sia di tutti i dati inseriti nel Dossier sanitario.

Entrambi i documenti hanno importanza perché contengono informazioni sensibili relativi allo stato di salute e ai percorsi clinici effettuati per il paziente.

La differenza che intercorre tra Fascicolo e Dossier sta nell’ambito di operatività: il Fascicolo è formato da dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento (es. laboratori clinici privati) mentre il Dossier sanitario è costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es. ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico viene disciplinato dalla L. 221/2012 che all’art. 12 comma 1 lo definisce come: “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”, l’inserimento di tali dati nel circuito informativo ha reso possibile un’agevole consultazione da parte dei professionisti sanitari.

Gli obiettivi del Fascicolo sono: la prevenzione, diagnosi e cura, riabilitazione e ricerca scientifica in campo medico mentre con riferimento alle modalità di accesso, sono esplicate all’interessato tramite consenso informato, che viene reso a seguito della visione della relativa informativa, inoltre sono poi tutelati tutti i dati che ineriscono all’anonimato che riguardano lo stato di salute del soggetto (es. vittime di pedofilia).

Il Fascicolo richiede una adeguata informativa che possa illustrare al soggetto il tipo di trattamento, le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati, per cui è stato predisposto un modello informativo che viene reso disponibile da ogni Regione ed eventualmente personalizzato per ogni contesto regionale.

Il consenso deve essere “libero e informato”, il cittadino ha il potere di decidere quali dati, relativi alla propria salute, si possono inserire nel Fascicolo.

Per quanto riguarda la titolarità, le finalità possono cambiare e si delineano tre diversi casi: trattamento per finalità di cura (dove la titolarità è della singola struttura sanitaria che ha in carico il paziente), il trattamento per finalità di studio e ricerca scientifica (di cui il titolare è la singola Regione o Ministero) ed infine trattamento per finalità di governo e qui vi rientrano i trattamenti effettuati per finalità di programmazione sanitaria, per verificare le qualità delle cure e fare una valutazione dell’assistenza sanitaria.

Naturalmente, il Fascicolo Sanitario è alimentato in maniera “continuativa e tempestiva” dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito.

Facendo delle riflessioni, sicuramente l’art. 32 Cost. ha una portata innovativa sotto l’aspetto interpretativo, che si coglie dal momento in cui la Giurisprudenza costituzionale inizia a considerare il diritto alla salute, non più̀ soltanto in una dimensione verticale, ossia un diritto opponibile tra i cittadini e i pubblici poteri, ma attribuendogli una portata orizzontale, quale diritto da far valere tra tutti i consociati.

Quanto al diritto della privacy, esso oltre ad intendersi quale diritto alla non intromissione nella sfera privata di ogni soggetto, è interpretato secondo un’accezione più dinamica quale diritto alla tutela dei dati personali, consentendo al soggetto il potere di controllare in maniera autonoma la diffusione dei propri dati.

Oggi, similmente ai diritti di c.d. “nuova formazione”, ha trovato la sua tutela costituzionale tramite un collegamento alla fattispecie di cui all’art. 2 della Costituzione che stabilisce che: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

E’ opportuno precisare che i trattamenti in ambito sanitario seguono regole differenti, variando i presupposti di liceità, a seconda della finalità del trattamento perseguita.

Per una completa analisi della tematica, è opportuno chiarire come la normativa antecedente al GDPR, distingueva il trattamento dei dati in materia di salute, per finalità di cura, per il quale vigeva il binomio “informativa – consenso”, e il trattamento per fini amministrativi, ammesso in presenza di una norma di legge che indicasse i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili (es: il regolamento dei dati sensibili).

Il tema è tanto attuale quanto delicato soprattutto perché entrano in gioco dei valori fondamentali che devono essere tutelati nonostante la modernità e il contesto economico-sociale che si evolve.

Ovviamente quello che si auspica è sempre un costante intervento da parte del legislatore che si deve impegnare a reagire alle novità e alle sempre più pressanti richieste che la stessa società impone.

 

 

 

 

 


Sitografia
Introduzione alla privacy del Fascicolo Sanitario Elettronico (assodpo.it)

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