La tutela del minore straniero non accompagnato: assistenza umanitaria e assistenza legale

La tutela del minore straniero non accompagnato: assistenza umanitaria e assistenza legale

A maggio 2017 è entrata in vigore la Legge 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

L’emanazione di un testo – primo in Europa – che raccogliesse le sollecitazioni al ripensamento degli strumenti di tutela in tale campo e riordinasse la materia appariva non più rinviabile, in considerazione della forte attualità e delle molteplici criticità che la stessa presenta.

Nel corso degli ultimi anni la configurazione dei flussi migratori è andata modificandosi e la presenza di minori stranieri ha finito con il rappresentare uno specifico fenomeno all’interno del processo migratorio, così come si evince dall’ultimo rapporto Unicef, tale da richiedere particolari e speciali interventi normativi che andassero oltre le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo ratificata dall’Italia con la Legge 176/1991 e dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 1996.

Occorre ricordare che il minore, in generale, sia esso italiano o straniero, qualora manchino figure idonee che promuovano o garantiscano i suoi diritti, è fatto oggetto di protezione da parte dello Stato, il cui intervento può prendere la forma di un’azione amministrativa o giudiziaria, di concerto con gli Enti Locali preposti.

La definizione di “minore straniero non accompagnato” è di derivazione comunitaria e si riferisce ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio degli Stati UE senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile e ai minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio europeo.

A livello nazionale, tuttavia, il legislatore aveva già fornito una accurata definizione del minore straniero non accompagnato attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicando come tale il minore non avente cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Tale definizione lascia intuire la difficoltà di identificazione del minore e della sua età anagrafica, e l’urgenza di una assistenza e di una tutela per le condizioni di estrema vulnerabilità che contraddistingue lo stato di abbandono.

È stata, perciò, ripresa quasi integralmente dal nuovo testo di legge in modo da delineare e giustificare il particolare ambito di applicazione in relazione alla maggiore vulnerabilità dei destinatari.

Con la modifica degli articoli 19 e 31 del Testo Unico sull’Immigrazione è sancito l’assoluto divieto assoluto di respingimento del minore non accompagnato alla frontiera e la possibilità di disporre l’espulsione dello stesso da parte del Tribunale per i Minorenni su richiesta del Questore, solo a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore.

Il sistema delle strutture di prima accoglienza dedicato esclusivamente ai minori, ove gli stessi possono risiedere non più di 30 giorni, dovrà essere integrato con il sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati, e particolare attenzione deve essere prestata al primo approccio che il minore ha con le strutture di prima accoglienza dove, in presenza di personale adeguato e di un mediatore culturale, verrà curato il primo colloquio volto ad approfondire la storia personale e familiare del minore.

All’esito di tale primo colloquio il personale della struttura compila la c.d. “cartella sociale” evidenziando gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo che meglio corrisponda al superiore interesse del minore, trasmettendola altresì ai servizi sociali territorialmente competenti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente.

Al fine di garantire il diritto all’identità, particolare attenzione viene dedicata all’accertamento dell’età anagrafica del minore non solo perché costituisce presupposto necessario per l’applicazione della legge in esame ma anche perché in Italia rappresenta l’elemento di discrimine per l’applicazione di concetti di diritto quali l’imputabilità penale e la competenza giurisdizionale.

A livello europeo si riscontra l’utilizzo di differenti metodi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati con una netta preferenza per la perizia medica (come accade in Francia o in Spagna), anche se alcuni paesi, come la Svezia o la Gran Bretagna tengono in egual considerazione anche i racconti dei ragazzi sentiti.

In Italia, in ottemperanza alla nuova normativa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre specifici esami socio – sanitari che verranno condotti in adeguato ambiente e con il supporto di professionisti adeguatamente formati ed i cui risultati verranno comunicati al minore con modalità adeguate alla sua maturità ed al suo livello di alfabetizzazione ed anche all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accertamento.

Qualora anche all’esito dell’accertamento permangano dubbi sulla minore età, questa si presume per legge.

La nuova legge presta attenzione anche alla tutela dell’unità familiare, e pertanto viene previsto l’avvio delle indagini familiari all’esito delle quali, qualora vengano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, non verrà disposto il collocamento in comunità, preferendosi – ad esempio – la diversa ipotesi del rimpatrio volontario ed assistito.

Vengono, altresì, introdotte misure a favore della piena attuazione del diritto alla salute, con la possibilità di procedere all’iscrizione del servizio sanitario nazionale ancor prima della nomina del tutore; del diritto all’istruzione, con la promozione di specifiche convenzioni di apprendistato e la previsione del rilascio di titoli conclusivi del corso di studio intrapreso anche qualora, nelle more, venisse compiuta la maggiore età; e della effettiva integrazione sociale, con la possibilità di disporre, con decreto motivato del Tribunale per i Minorenni, il supporto prolungato con l’affidamento ai servizi sociali fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Infine, per garantire maggiore pienezza all’assistenza psicologica e alla tutela legale del minore, viene sancito il “Diritto all’ascolto” che troverà applicazione in ogni stato e grado del procedimento che lo riguarda, alla presenza di persone idonee indicate dal minore; nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che riguardano il minore a cui lo stesso ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale e, a tal fine, è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

In modo particolare sono apprestate misure idonee per garantire al minore straniero non accompagnato l’adeguata assistenza legale ove sia coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, e lo stesso ha diritto ad essere informato della possibilità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grade del procedimento.

Tale intervento normativo ci si auspica trovi piena applicazione nell’ordinamento giuridico nell’interesse primario della tutela del minore.

Come scriveva il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, “il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini”.


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Agostina Stano

Avvocato del Foro di Milano Volontaria presso l'associazione Avvocato di Strada Onlus di Milano

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