La violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

Con sentenza n. 13410/2017, la Suprema Corte ha chiarito che per la sussistenza del reato ex art. 570 c.p., che punisce il genitore che non adempie all’obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, venendo meno all’esercizio della responsabilità genitoriale, devono esserci molteplici episodi, tali da comportare la mancanza dei mezzi di sussistenza necessari per la vita del minore.

Il caso. Nel caso di specie, il padre non aveva versato l’assegno di mantenimento per il periodo natalizio, quindi per un arco di tempo limitato, nonostante ciò era stato condannato in primo e secondo grado. Il padre si giustificava, affermando che per quel determinato periodo aveva dovuto affrontare notevoli difficoltà economiche, e quindi non poteva adempiere al proprio obbligo.

Il condannato tramite i propri legali, proponeva ricorso per cassazione, con il quale eccepiva la totale impossibilità di eseguire la condotta in quanto non aveva le possibilità economiche, in quello specifico periodo, pertanto la Suprema Corte accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza, stabilendo che il reato si ritiene configurato quando vi è una perdurante mancanza dei mezzi di sussistenza per il figlio, quindi tale mancanza non può essere totale quando l’omessa corresponsione di assegni familiari è circoscritta ad un breve periodo. Pertanto, nel caso di specie, è evidente l’insussistenza del reato, in quanto il padre ha omesso il versamento degli assegni di mantenimento solo per un periodo limitato, ragion per cui è evidente che al figlio non potevano mancare i mezzi di sussistenza necessari per la propria vita.

A tal proposito, è opportuno rilevare anche la differenza che vi è tra la definizione civilistica di mantenimento e quella penale dei mezzi di sussistenza. Difatti, per quanto concerne la prima definizione ella comprende non soltanto il soddisfacimento dei bisogni essenziali del minore, ma anche quelli complementari, pertanto è un concetto più ampio che però riguarda solo l’ambito civilistico. Mentre, nell’ambito penale, la norma ex art. 570 c.p., si riferisce solo ed esclusivamente ai mezzi di sussistenza, che invece riguarda quei beni essenziali per la vita del bambino, come ad esempio le spese per i vestiti, per la scuola e per altri aspetti fondamentali della vita sociale del minore, senza comprendere gli altri campi della vita del minore che però risultano essere superflui.

La inesigibilità della condotta. In secondo luogo, è opportuno osservare anche un altro fattore della vicenda sopra citata. Difatti, il padre si ritiene innocente in quanto egli non ha la possibilità oggettiva di poter adempiere al proprio obbligo di mantenimento dei figli.

Dunque, il punto di diritto che si rileva di fondamentale importanza è l’inesigibilità della condotta.

Se l’individuo è impossibilitato nell’eseguire la prestazione così come richiesta dalla norma, per causa oggettive che non sono a lui imputabili, è evidente che non vi siano i presupposti oggettivi dell’imputabilità.

Il concetto d’inesigibilità della condotta, è di rilevante importanza, poiché rappresenta una scusante che elimina totalmente la responsabilità del soggetto, in quanto nessuno può essere punito per un illecito che è stato costretto a commettere.

Pertanto, nel caso di specie, sebbene il padre abbia l’obbligo normativo di versare gli assegni per il mantenimento del figlio, egli esibendo una documentazione probatoria ben fornita come ad esempio la propria dichiarazione dei redditi, riuscirà ad evitare una condanna di colpevolezza. Difatti, se dalla dichiarazione dei redditi risulta che il soggetto abbia un reddito troppo basso per poter provvedere anche al mantenimento del figlio, si evince che l’obbligo di mantenimento non può essere preteso, ragion per cui è da escludere ogni ipotesi di colpevolezza del padre.

In conclusione, la Suprema Corte ha chiarito quali sono i requisiti per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 570 c.p., spiegando quando la mancata assistenza economica da parte di un genitore risulta essere penalmente rilevante.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

Articoli inerenti