L’actio finium regundorum

L’actio finium regundorum

Sommario: 1. Connotati e presupposti dell’azione: incertezza soggettiva e oggettiva – 2. Accertamento dei confini tra fondo privato e proprietà pubblica: riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice tributario – 3. Prova del confine – 4. Regolamento di confini e rivendica: elementi distintivi e conseguenze processuali e sostanziali in materia di compravendita

 

 

1. Connotati e presupposti dell’azione: incertezza soggettiva e oggettiva

L’art. 950 c.c. stabilisce: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.

Il giudizio di regolamento di confini verte sull’accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante (Cass. civ., sez. II, 7944 del 20 aprile 2020), comportando, per l’ipotesi di sconfinamento in uno dei due fondi,  l’obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto, senza tener conto dell’intenzionalità dell’accertata occupazione abusiva1; al contempo, ha natura ricognitiva valendo ad adattare la situazione di fatto a quella di diritto. Esso presuppone che il confine tra due fondi sia obiettivamente ed oggettivamente incerto ed è volto ad individuarne la demarcazione per rimuovere la relativa incertezza, nell’irrilevanza di chi l’abbia cagionata; ambito di dubbio e di accertamento dev’essere unicamente il confine fra i fondi e non il diritto di proprietà degli stessi: si pensi all’eventualità in cui l’attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino.

Tuttavia, la controversia sui confini può essere determinata non solo dalla mancanza di un confine materiale (la predetta incertezza c.d. “oggettiva”), ma anche dalla circostanza in cui, pur esistendo un confine materiale vi sia incertezza soggettiva -da parte di uno dei due confinanti, o di entrambi- sull’esattezza di esso (Tribunale Teramo, 08 gennaio 2019, n. 8)2.

2. Accertamento dei confini tra fondo privato e proprietà pubblica: riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice tributario

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, l’accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica della sussistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (anche se, nell’ambito di tali controversie, le risultanze ed in particolare le mappe catastali possono essere utilizzate a fini probatori); qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi. Infatti, l’articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, conferisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione della rendita catastale: invero, tale previsione si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e che si pongano come presupposto necessario al fine della imposizione di tributi o della determinazione dell’entità degli stessi; qualora all’opposto la contestazione involga in radice la titolarità del diritto dominicale, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. sez. V, ord. n. 5007 del 25 febbraio 2020).3

3. Prova del confine

Nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova atto all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, assolutamente affrancato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario secondo la disposizione dell’art. 950, c. 3, c.c.4. Quindi, l’attore e il convenuto si trovano, dal punto di vista probatorio, in posizioni sostanzialmente eguali e il giudice ha ampie facoltà: scegliere gli elementi stimati cruciali o avvalersi di più elementi congruenti -non essendo fissata alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi- (Tribunale Piacenza, 15 marzo 2018, n. 216)5 e valutare i mezzi probatori acquisiti al processo, laddove è possibile far riferimento alle indicazioni delle mappe catastali solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine (Corte appello Napoli sez. II, 09 maggio 2019, n. 2513) ovvero quando questi -per la loro debolezza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità- risultino omessi o comunque inidonei alla determinazione certa del confine6. Oltre a ciò, la sola produzione dei certificati catastali è inidonea a fornire la prova della proprietà dei beni immobili (Tribunale Ravenna, 27 agosto 2019, n. 886).

Viceversa, il punto di partenza dell’indagine che deve compiere il giudice di merito è costituito dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, che costituiscono la prova di maggiore rilievo e la base primaria dell’indagine volta all’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi (Cass. sez. II, ord. n. 8393 del 26 marzo 2019). Prioritari e da valutare in via preliminare si considerano altresì le planimetrie e i frazionamenti allegati ai titoli di acquisto o agli atti di divisione, fermo restando il necessario ricorso ad ogni altro mezzo di prova qualora i predetti elementi non risultino risolutivi ai fini della determinazione del confine: il frazionamento, nello specifico, consente di ricostruire la volontà negoziale espressa dalle parti con riguardo alla delimitazione dei terreni confinanti (Cass. civ., sez. II, n. 24377 del 30 settembre 2019), ed è valutabile anche se indicato dalle parti nel contratto preliminare (Cassazione civile sez. II, 07 aprile 2016, n. 6740).

Altra prova protagonista è certamente il negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di insicurezza dello stesso: esso assume una rilevanza, nell’individuazione di tale confine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità (Cass. civ., sez, II, sent. n. 2198 del 30 gennaio 2020).

4. Regolamento di confini e rivendica: elementi distintivi e conseguenze processuali e sostanziali in materia di compravendita

Mentre l’azione di regolamento di confini presuppone un’incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l’azione di rivendica implica un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà: solo in tale ultimo caso, dunque, all’attore compete fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all’usucapione, in conformità a quanto richiesto dall’art. 948 c.c. (Cass. civile sez. II, 24 aprile 2018, n. 10066). La qualificazione dell’azione deve tenere conto dell’oggetto della rivendica, costituito dai titoli d’acquisto del diritto dominicale, sicché come tale va riconosciuta l’azione orientata alla risoluzione di un contrasto tra i titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest’ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto (Tribunale Torino, sez. II, 06 settembre 2019, n. 3967).

Qualora in primo grado sia stato chiesto, mediante la proposizione di un’azione di revindica, il rilascio di un bene posseduto dal convenuto, la richiesta, avvenuta per la prima volta in appello, del regolamento di confini costituisce domanda nuova, atteso che l’individuazione dei confini costituisce un bene giuridico diverso da quello dell’attribuzione in proprietà di un bene abusivamente posseduto dal convenuto medesimo (Cass., sez. II, ordinanza n. 21649 del 23 agosto 2019).

La sostanziale divergenza tra le due azioni comporta che, in tema di compravendita, nell’azione di rivendica potrà esser fatta valere la garanzia per evizione, mentre ciò non sarà possibile in sede di regolamento di confini: l’actio finium regundorum non comporta la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà, ma solo sulla sua estensione7 .

 

 

 


1 Cassazione civile sez. II, 28 marzo 2019, n. 8693; v. anche Cass. civ., sez. II, Sentenza n. 23268 del 18 settembre 2019.
2 Che pure l’incertezza c.d. “soggettiva” giustifichi l’azione di regolamento dei confini è pacifico altresì nella giurisprudenza di legittimità: cfr., ex multis, Cass., sez. II, ordinanza n. 11770 del 06 maggio 2019; Sez. II, ordinanza n. 11822 del 15 maggio 2018.
3 Il principio, ribadito dalla recente pronuncia n. 7944/2020, era già stato enunciato dalla Cass. civile, sez. II, 24 aprile 2018, n. 10062.
4 La questione di giurisdizione è stata risolta univocamente dalle Sezioni Unite n. 19524 del 3 luglio 2018: cfr. Cass. civ., sez. V, ord. nn. 596 e 594 del 15 gennaio 2020.
5 Tribunale Piacenza, 15 marzo 2018, n. 216; Cass. civ., sez. II, ord. n. 14020 del 6 giugno 2017.
6 Corte appello L’Aquila, 01 febbraio 2019, n. 209.
7 Cassazione civile sez. II, 19 marzo 2019, n. 7670.

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Laura Muscolino

Laura Muscolino è nata nel 1991 a Messina, dove risiede. Diplomata al Liceo Classico F. Maurolico, si laurea con lode in Giurisprudenza Magistrale all'Universitá degli Studi di Messina nel luglio 2019. Durante il corso di laurea ha partecipato al Festival del diritto di Piacenza, ed. 2014, ed effettuato il tirocinio curriculare di cui al D.M. 270/04 presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G.; attualmente svolge il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/13 presso il Tribunale di Messina, dove si occupa di diritto civile.

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