L’azione di ingiustificato arricchimento nelle convivenze more uxorio

L’azione di ingiustificato arricchimento nelle convivenze more uxorio

Il rimedio ex art. 2041 c.c.: profili generali

La norma di cui all’art. 2041 c.c. impone, a carico del soggetto che si sia arricchito in danno dell’altro, senza giusta causa, un obbligo indennitario ovvero restitutorio, qualora il vantaggio abbia ad oggetto una cosa mobile determinata e sussistente in natura al momento della domanda giudiziale.

L’istituto si colloca, pertanto, tra le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1173 c.c., che utilizza la locuzione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle”. Costituisce, analogamente alla ripetizione dell’indebito, un’applicazione del principio generale in ragione del quale vengono preclusi gli spostamenti patrimoniali tra soggetti in carenza di una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza.

Si tratta, tuttavia, di un rimedio a carattere sussidiario, posto che, come evidenziato dall’art. 2042 c.c., l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento è subordinata all’impossibilità di esercitare altra azione diretta ad indennizzare il pregiudizio.
Peraltro, l’azione in questione può presentarsi in via subordinata all’azione contrattuale tipica, esperita in via principale, purchè quest’ultima abbia avuto esito negativo per difetto ab origine del titolo costitutivo dedotto in giudizio ovvero non sia stata proseguita.

Dalla lettura della norma ex art. 2041 c.c., si evince, quindi, come i presupposti dell’azione de qua siano riconducibili all’arricchimento e contestuale diminuzione patrimoniale, alla mancanza di una giusta causa nel trasferimento patrimoniale, nella correlazione tra locupletazione e depauperamento, intesa in termini di accertamento del nesso causale e, appunto, nell’ammissibilità in via sussidiaria del rimedio.

In termini semplicistici, può, dunque, asserirsi che l’azione generale di ingiustificato arricchimento presuppone che l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico dell’altro siano provocati da un unico fatto costitutivo, carente di una causa giustificatrice meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Con riguardo al dato obiettivo dell’arricchimento, verificabile per iniziativa di entrambe le parti, è pacifico come lo stesso si atteggi in termini attivi e passivi, intendendosi, rispettivamente, quale profitto economico e risparmio di spesa; in realtà, può consistere anche in una mera attribuzione patrimoniale o nella liberazione da un debito ovvero nella conservazione dell’altrui ricchezza.

Il minimo comun denominatore è rappresentato dalla necessità che l’attribuzione sia effettiva e patrimonialmente valutabile, escludendosi, di conseguenza, l’indennizzabilità di un vantaggio morale, insuscettibile di una valutazione economica.

In proposito, si è discusso sulla riconducibilità alla nozione di arricchimento, rilevante ex art. 2041 c.c., anche del mancato guadagno: una prima tesi, a carattere restrittivo, lo esclude, sul presupposto per cui l’azione in oggetto è finalizzata alla conservazione delle posizioni patrimoniali e non ad una generica restitutio in integrum.

Una tesi più elastica, in applicazione del principio sotteso agli artt. 936 e 940 c.c., in tema di opere eseguite da un terzo sul fondo altrui, riconosce l’eventualità che il pregiudizio sofferto possa sostanziarsi anche in un mancato guadagno, quantomeno con riferimento al giusto prezzo di godimento del servizio.

Il contrasto è stato definitivamente risolto con l’intervento nel 2008 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha aderito all’impostazione restrittiva sulla computabilità del solo danno emergente, giustificando la conclusione sempre con riferimento alla funzione dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.: in particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, inserendo nell’indennizzo anche il mancato guadagno, si determinerebbe una inconcepibile equiparazione dell’ingiustificata diminuzione patrimoniale con il concetto di danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., stante la profonda differenza tra gli istituti, ispirati, rispettivamente, a motivi ad esigenze di natura riequilibratoria ed al principio generale del neminem laedere, che rende l’azione di cui all’art. 2043 c.c. un rimedio tipicamente risarcitorio.

Da ultimo, è opportuno segnalare che, laddove l’arricchimento derivi da un’iniziativa dell’impoverito, assume particolare rilevanza il cd. arricchimento imposto, in cui la prestazione, nonostante non sia stata preventivamente richiesta o accettata dalla controparte, abbia comunque modificato il patrimonio dell’arricchito, con conseguente obbligo restitutorio.

In merito all’unicità del fatto costitutivo del depauperamento, un ruolo essenziale è assunto dalla correlazione tra arricchimento e diminuzione patrimoniale, derivante dalla sussistenza di un nesso di causalità diretto; motivo per il quale la giurisprudenza ha escluso la proponibilità dell’azione nelle ipotesi di arricchimento cd. indiretto, in cui ad avvantaggiarsi risulta essere un soggetto diverso dal destinatario della prestazione eseguita dall’impoverito.

L’applicabilità della disciplina alle convivenze more uxorio.

Il rimedio di cui all’art. 2041 c.c. è esperibile anche nelle ipotesi delle convivenze more uxorio.

Preliminarmente, giova evidenziare come la Legge n. 76/2016, in tema di unioni civili tra soggetti dello stesso sesso, sia intervenuta anche sui cd. rapporti di convivenza, intercorrenti tra due persone maggiorenni, stabilmente legate da vincoli affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell’art. 1, comma 36 della suddetta legge, dedicando particolare riguardo alla facoltà dei conviventi di sottoscrivere il cd. contratto di convivenza ex art. 1, comma 50, attraverso il quale le parti convengono sulla disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ne consegue che, laddove gli interessati scegliessero tale meccanismo convenzionale, il profilo dei rapporti patrimoniali sarà interamente regolato dal contratto stesso.

In caso contrario, e dunque nel caso in cui difetti la stipulazione del contratto di convivenza, è pacifico come lo svolgimento delle attività compiute in esecuzione dei doveri sociali e morali, tipiche dei rapporti di convivenza, possa qualificarsi come un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. inerente lo sviluppo della relazione di fatto, come tale irripetibile per legge e, contestualmente, incompatibile con il rimedio di cui all’art. 2041 c.c..

Ne è conferma la posizione giurisprudenziale maggioritaria, che ha stabilito come l’adempimento degli obblighi attinenti al rapporto di convivenza configuri una prestazione ispirata a logiche di proporzionalità e di adeguatezza, che giustificano il regime di cui all’art. 2034 c.c.; tuttavia, è frequente nella prassi che tali limiti vengano superati: in questi casi, l’obbligazione naturale si trasforma in una mera operazione economico-patrimoniale, che determina l’eventualità di arricchimento di un convivente a danno dell’altro.

Ebbene è intuibile come, quando ciò accade, lo spostamento patrimoniale, privo di una ragione giustificatrice, è idoneo ad integrare un ingiustificato arricchimento, che legittima il convivente impoverito ad agire in giudizio ex art. 2041 c.c., al fine di ripristinare l’equilibrio patrimoniale.

In proposito, particolarmente significativa è la posizione della Suprema Corte in ordine all’acquisto di beni funzionali al rapporto di convivenza, che, al termine della relazione, permangono nella disponibilità dell’altro convivente: sul punto, la Corte ha, più volte, evidenziato la titolarità del partener-acquirente ad agire in giudizio ex art. 2041 c.c., giustificando l’assunto proprio sulla base del superamento dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza, che esula dall’adempimento della mera obbligazione naturale nascente dalla convivenza e dalla possibilità di richiedere la restituzione dei beni contesi.

In riferimento a quest’ultimo profilo, si evidenzia, a titolo esemplificativo, una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 25554/2011), intervenuta ad accertare l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 2041 c.c., da parte di una ex convivente nei confronti del compagno, in ragione di alcuni acquisti destinati all’abitazione comune. Più specificamente, la ricorrente lamentava come l’ex partner avesse mantenuto il possesso di determinati beni mobili, acquistati dalla medesima in funzione di un’imminente convivenza, mai intrapresa, e, contestualmente, richiedeva la restituzione delle somme versate per l’acquisto dei beni stessi.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento, negando, parallelamente, la titolarità della ricorrente all’esercizio dell’azione di restituzione, sulla base della circostanza per la quale la ex convivente avesse comunque mantenuto la proprietà dei beni. Peraltro, la Suprema Corte ha precisato come l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 2041 c.c. non risultasse preclusa dall’eventuale istaurazione di un giudizio restitutorio, posto che la proponibilità dell’azione sussidiaria di restituzione non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio.

In ossequio al panorama giurisprudenziale appena delineato è, dunque, pacifico come il regime ex art. 2041 c.c. sia invocabile, laddove ricorrano i presupposti,  nei rapporti di convivenza, così come disciplinati dalla novella legislativa del 2016.


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