Le garanzie del credito: focus sulla garanzia personale della fideiussione

Le garanzie del credito: focus sulla garanzia personale della fideiussione

Sommario: 1. Breve analisi della responsabilità patrimoniale – 2. Le possibili azioni esercitabili dal creditore – 3. Le garanzie del credito – 4. Le caratteristiche della garanzia personale della fideiussione – 5. La fideiussione omnibus

 

1. Breve analisi della responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale è una situazione nella quale viene a ritrovarsi il debitore nell’ipotesi di inadempimento nei confronti del creditore, qualora non provveda a soddisfare il credito che quest’ultimo vanta nei suoi confronti.

Ciò permette al creditore di trovare soddisfacimento direttamente nei confronti del patrimonio del debitore, che risponde per le obbligazioni con il proprio patrimonio, come sancito dall’art. 2740 c.c., secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.

Il creditore vanta un diritto potestativo espropriativo nei confronti del debitore, che non presenta, almeno in teoria, limiti di natura temporale, ma può incontrare delle limitazioni per quel che concerne i beni su cui il creditore può rifarsi.

Infatti ci sono beni e crediti che la legge ritiene assolutamente impignorabili, come i crediti di lavoro (art. 545 c.p.c.), i mezzi di lavoro, le cose di valore prettamente personale (art. 514 c.p.c.); inoltre non possono nemmeno essere oggetto di pignoramento i beni pubblici demaniali o beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni, come anche i beni destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Un’altra categoria di limiti alla responsabilità patrimoniale riguarda l’erede, il legatario e il donatario, che hanno la possibilità di vedere limitato il proprio debito sul sorgere della vicenda successoria che li vede coinvolti; in particolare, si ritrova in questa posizione l’erede che accetta la delazione con beneficio di escussione.

2. Le possibili azioni esercitabili dal creditore

Per soddisfare il proprio credito, il creditore ha la possibilità di esperire delle azioni e di porre in essere un giudizio di esecuzione forzata. In particolare, sussistono due tipologie di azioni: l’azione in forma generica e l’azione in forma specifica.

Per quanto riguarda l’esecuzione in forma generica, il creditore non ha la pretesa di ottenere quello specifico bene, ma intende ottenere per equivalenza il quantum corrispondente al bene dato al debitore (riguarda i beni fungibili); l’esecuzione in forma specifica, invece, è esperita al fine di ottenere quello specifico bene o credito che il creditore vanta nei confronti del debitore (riguarda i beni fungibili).

Qualora non sia possibile conseguire l’ottenimento del bene specifico, per causa imputabile al debitore, il creditore può sempre agire per il risarcimento del danno.

3. Le garanzie del credito

Le garanzie del credito sono tese ad assicurare, in senso rafforzativo, il soddisfacimento dello stesso, nell’ipotesi di inadempimento del debitore.

Esistono due macro categorie di garanzie: le reali, come il pegno, l’ipoteca e il privilegio, e  le personali, come la fideiussione.

Per quanto riguarda le garanzie reali, si pone un vero e proprio vincolo sul bene o sui beni del debitore, così da instaurare una prelazione opponibile anche ai terzi, e anche in caso di alienazione a terzi, il creditore può esercitare il diritto  di sequela, al fine di recuperare il credito, in caso di inadempimento del debitore.

Per quel che concerne le garanzie personali, esse permettono al creditore di rivalersi sul patrimonio di un soggetto terzo, in caso di inadempimento del debitore.

4. Le caratteristiche della garanzia personale della fideiussione

La fideiussione è una delle principali tipologie di garanzie personali, disciplinata dall’art. 1936 c.c., secondo cui “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

In primo luogo, bisogna soffermarsi sulla natura dell’istituto in esame, tenendo conto della collocazione nel codice civile della fideiussione. Infatti, essa è disciplinata nel Titolo III del Libro IV “Dei singoli contratti”, per cui è opportuno ritenere che la fideiussione sia un contratto, anche se non risulta necessario il raggiungimento di un accordo tra debitore e fideiussore, dal momento che la garanzia si costituisce anche soltanto con la volontà del soggetto terzo, che si offre come garante.

A tal punto, si crea un vincolo di solidarietà passiva tra il fideiussore e il debitore, a favore del creditore, che gli consente di rifarsi indistintamente sia sul patrimonio del debitore sia del garante, a meno che non sia stato deciso il beneficio excussionis, ai sensi dell’art. 1944, comma 2, c.c., in base al quale il creditore può rivalersi sul patrimonio del garante solo dopo aver escusso quello del debitore, senza alcun risultato.

La garanzia della fideiussione investe tutto il patrimonio del garante e sussiste solo nell’ipotesi in cui ci sono beni presenti: qualora i beni siano alienati a soggetti terzi, la garanzia in questione viene meno, per cui il creditore non vanta alcuna pretesa nei confronti dei soggetti terzi, dal momento che non sussiste per il creditore il diritto di sequela.

Ulteriore carattere della fideiussione è l’accessorietà rispetto all’obbligazione principale del debitore: l’obbligazione del garante esiste e sussiste poiché l’obbligazione del debitore è in esistenza, e l’aspetto accessorio riguarda tre aspetti, vale a dire la validità, il comparto delle eccezioni opponibili e i limiti.

Riguardo la validità, l’obbligazione del garante è valida solo se valida l’obbligazione principale; inoltre, il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni opponibile da parte del debitore; in ultimo la fideiussione non può eccedere i limiti della obbligazione principale.

A prescindere dall’accessorietà, l’obbligazione del fideiussore e quella del debitore rimangono autonome e indipendenti, come sostenuto dalla Cassazione civile: “Nonostante l’obbligazione fideiussoria sia accessoria rispetto alla principale, sul piano processuale non si configura un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore, a meno che il giudice non ordini l’intervento in causa del fideiussore ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c.p.c nel qual caso si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di tipo processuale, che produce i medesimi effetti di quello sostanziale ( n. 10400/2002)”.

5. La fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus costituisce una fattispecie sui generis di fideiussione, dal momento che la garanzia si estende a tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore. Essa è applicata soprattutto in ambito bancario, per cui regola i rapporti sussistenti con gli istituti bancari.

Sulla validità di tale garanzia si è discusso non poco, dal momento che la costituzione di una garanzia di questo tipo, investendo ogni obbligazione del debitore, corre il rischio di dover coprire anche ogni eventuale accrescimento del debito, tanto che dottrina e giurisprudenza si sono espresse sul punto, sancendo la nullità della garanzia per difetto di determinatezza, secondo gli articoli 1346 e 1418 c.c..

A risolvere la problematica è stato il legislatore, con la legge n. 154/1992, articolo 10, prevedendo che la fideiussione è valida se è specificato l’importo massimo garantito, oltre il quale il fideiussore non risponde. In questo modo, nel rispetto della limitazione di importo e del principio di buona fede, è possibile la sussistenza di una fideiussione per obbligazione futura, sempre che sussista il vincolo giuridico e la possibilità di determinare quello che è l’oggetto della garanzia, da cui potranno scaturire ulteriori obbligazioni.

In ultima analisi è prevista la liberazione del fideiussore, ai sensi dell’art. 1956 c.c., il cui primo comma afferma che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

In mancanza di autorizzazione si procede con la nullità della clausola che impedisce al fideiussore di liberarsi, come nell’ipotesi in cui la banca sostenuta da fideiussione continua ad erogare credito a favore del terzo, pur conoscendo il grave stato patrimoniale in cui versa.


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