Le impugnazioni in generale

Le impugnazioni in generale

Le impugnazioni in generale  

Le impugnazioni in generale sono disciplinate dal capo primo del titolo terzo del libro secondo del cpc (artt. 323-328) e sono gli strumenti concessi alla parte soccombente per denunciare i vizi della  sentenza, mediante instaurazione di un diverso grado di giudizio destinato al controllo dell’attività e dell’esito del grado precedente, perché la ritiene ingiusta o invalida: infatti parte soccombente è la parte che ha  perso la causa ovvero la parte che non ha visto accolte le proprie richieste così come formulate all’udienza di precisazione delle conclusioni (di regola legittimata a proporre impugnazione è la parte ovvero colui che ha partecipato al processo o comunque è stato messo in condizione di parteciparvi ma ha scelto di rimanere contumace; eccezionalmente, può impugnare la sentenza resa inter alios, il terzo ovvero colui che pur non avendo partecipato al processo che si è concluso con la sentenza ne ha subito però un pregiudizio: a costui è concesso il rimedio dell’opposizione di terzo).

Per sentenza si intende la sentenza in senso sostanziale ovvero il provvedimento del giudice avente contenuto decisorio: oggetto dei mezzi di impugnazione sono i provvedimenti decisori a prescindere dalla forma; es. regolamento di competenza è rimedio avverso le decisioni sulla competenza quale che ne sia la forma (ex art. 42 “l’ordinanza che pronunciando sulla competenza non decide il merito della causa possono essere impugnate soltanto con istanza di regolamento di competenza”; ex art. 43”il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza”); il ricorso per cassazione può avere ad oggetto i provvedimenti in forma diversa dalla sentenza (decreti o ordinanze), aventi contenuto decisorio, avverso i quali la legge non prevede uno specifico mezzo di impugnazione (in tal caso ricorso in cassazione è ammesso ai sensi dell’ art. 111,7 Costituzione: “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”); la revocazione è ammessa ex lege anche avverso il decreto ingiuntivo non opposto (art. 656cpc), la Corte Costituzionale ha esteso l’applicazione della revocazione (solo straordinaria) e dell’opposizione di terzo (sia ordinaria che revocatoria) avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità (Corte Costituzionale nn. 167/1984 e 237/1985, 558/1989; 51/1995; 192/1995).

I vizi della sentenza possono configurarsi come: errores in procedendo (vizi di attività) sono gli errori di carattere procedurale ovvero si configurano come errata osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo ossia delle norme del cpc (es. violazione della giurisdizione, inosservanza delle regole sulla competenza); errores in iudicando (vizi di giudizio) sono gli errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio ossia delle norme di diritto sostanziale (es. applicazione di una norma ad una fattispecie da essa non regolata, inesatta individuazione della norma applicabile al caso concreto).

I mezzi di impugnazione sono tassativi cioè sono soltanto quelli previsti dalla legge e in particolare sono elencati nell’art. 323cpc:“i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l’opposizione di terzo” (art. 323).

I mezzi di impugnazione si dividono in due gruppi:

1) i mezzi di impugnazione ordinari: sono il regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi ex arrt. 395, nn. 4-5 c.p.c.; sono volti a denunciare i vizi palesi della sentenza ovvero i vizi leggibili ed evincibili dal testo della sentenza (es. l’errore nell’individuazione del giudice competente, il difetto di giurisdizione, l’erronea individuazione della norma giuridica da applicare al caso di specie) e dunque il termine per proporre tali mezzi di impugnazione decorre dal momento in cui la sentenza viene ad esistenza; sono utilizzabili contro la sentenza non ancora passata in giudicato: infatti ex art. 324cpc (intitolato cosa giudicata formale) “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395”.

2) i mezzi di impugnazione straordinari: sono la revocazione per i motivi ex art. 395, nn. 1-2-3-6 c.p.c. e l’opposizione di terzo; sono diretti a rilevare vizi occulti della sentenza ovvero i vizi non evincibili dal testo della sentenza (es. l’aver giudicato in base ad una prova che dopo la sentenza è stata dichiarata falsa) e dunque il termine per proporre tali mezzi di impugnazione decorre dal momento in cui il vizio viene scoperto, diventa palese (è il caso della revocazione straordinaria; l’opposizione di terzo invece non è assoggettata ad alcun termine per impugnare); sono proponibili contro la sentenza già passata in giudicato.

Inoltre le impugnazioni possono essere di due tipologie: a critica libera e a critica vincolata.

Con le impugnazioni a critica vincolata possono essere denunciati soltanto specifici vizi espressamente previsti dal cpc (motivi di ricorso per cassazione ex art. 360; motivi di revocazione ex art. 395 e 397; motivi di opposizione di terzo ex art. 404); con le impugnazioni a critica libera viene denunciata l’ingiustizia o invalidità della sentenza impugnata, senza ricondurre il vizio entro motivi specifici e tassativamente individuati dalla legge. Unico mezzo di impugnazione a critica libera è l’appello; gli altri sono tutti a critica vincolata.


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