Le Sezioni Unite sui beni oggetto di confisca disposta verso gli eredi del proposto

Le Sezioni Unite sui beni oggetto di confisca disposta verso gli eredi del proposto

Con sentenza n. n. 12621 depositata il 16 marzo 2017 (ud. 22/12/2016), le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto:

“Se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, la confisca possa avere ad oggetto solo i beni a questi pervenuti per successione ereditaria ovvero riguardi anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità di fatto del de cuius ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o meno necessaria, rispetto alla confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione, prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011″.

L’oggetto della questione si articola, dunque, in due distinti quesiti, riguardanti:

  1. la possibilità di estendere l’oggetto dell’azione di prevenzione patrimoniale, esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, ai beni fittiziamente trasferiti o intestati in vita dal de cuius e, quindi, nella disponibilità indiretta di quest’ultimo fino al momento del decesso;

  2. e la necessità o meno che la confisca del bene del terzo sia accompagnata dalla declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione negoziale.

Ebbene, il ragionamento condotto dai Giudici della Suprema Corte prende le mosse dall’analisi della finalità ispiratrice del regime normativo introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il quale consente l’adozione di misure patrimoniali sia quando il soggetto destinatario della loro applicazione muoia nel corso del procedimento di prevenzione, sia nell’ipotesi in cui ciò avvenga prima della sua instaurazione. Nel prima caso, il procedimento già avviato nei confronti del proposto prosegue, alla sua morte, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (art. 18, comma 2); nell’altro invece, la proposta di confisca può essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso (comma 3), al fine di evitare che i successori del de cuius, che potrebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino esposti sine die alla possibilità dell’aggressione dei beni così acquisiti. Lo scopo così perseguito dal legislatore viene individuato nell’intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. Un., n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604).

Premesso brevemente che le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare, di cui all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile, la Corte prosegue con l’affermazione secondo cui le finalità dell’azione di prevenzione patrimoniale – indirizzata dal legislatore verso il recupero di beni la cui illecita disponibilità da parte del de cuius prosegue a qualsiasi titolo, dunque anche nei termini di una “signoria di fatto” nei successori a titolo universale o particolare, ovvero nei terzi interessati ex art. 23 d.lgs. cit. – non presuppongono, ai fini della materiale apprensione, il preventivo transito temporaneo dei beni all’interno del patrimonio ereditario, né possono subire limitazioni di ordine soggettivo sul piano della instaurazione del contraddittorio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i destinatari formali dell’azione (i successori del soggetto indiziato di pericolosità) e i titolari dei diritti sui beni aggredibili nel procedimento di prevenzione (da coinvolgere nel contraddittorio come parti eventuali).

Problema diverso, ma strettamente connesso a quello appena analizzato, riguarda l’ipotesi in in cui non sia formalmente individuabile un compendio ereditario, per avere la persona pericolosa già provveduto a dismettere in vita l’intero suo patrimonio in favore degli stretti congiunti ovvero di terzi intestatari. La soluzione del problema non può, tuttavia, essere quella di attribuire alle formule lessicali utilizzate nell’art. 18 un’accezione atecnica, in grado di ricomprendere fra i successori del proposto anche i soggetti subentrati in vita a quest’ultimo nella titolarità apparente di determinati beni, ma va ricercata nelle possibilità – già offerte dall’ordinamento attraverso la previsione della norma incriminatrice del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – di sanzionare quelle condotte, realizzate da persone potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione e aventi ad oggetto finanche beni di lecita provenienza, che siano finalizzate a non far figurare la loro disponibilità di beni o di altre utilità fittiziamente intestate, a prescindere dalla relativa provenienza.

Occorre allora stabilire, a questo punto, se l’apprensione dei beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi dal soggetto indiziato di pericolosità debba o meno essere preceduta, quale condizione di validità, dalla declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione negoziale.

L‘art. 26, comma 1  stabilisce, con una formulazione “aperta”, comprensiva di ogni atto che realizzi il concreto risultato di una volontaria attribuzione del bene al fine di eluderne l’apprensione statale, che «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione». Rilevano, pertanto, le Sezioni Unite la totale assenza, nella formulazione lessicale della citata disposizione, di elementi normativi cui condizionare in senso pregiudiziale la validità dell’ablazione del bene apparentemente riconducibile al terzo. La tesi della pregiudizialità – prosegue la Corte – non solo non trova alcun seguito nella giurisprudenza e nella riflessione dottrinale, ma non sembra ricevere alcun appiglio esegetico neanche alla luce di una oggettiva analisi del dato testuale, la cui formulazione, nulla aggiungendo a quanto già previsto dall’art. 24 d.lgs. cit., individua nell’accertamento giudiziale della fittizietà della intestazione o del trasferimento del bene il presupposto del provvedimento ablativo, contestualizzando la dichiarazione di nullità dei relativi atti di disposizione al momento della emissione del decreto di confisca. Non si tratta, dunque, di una condizione di validità della misura patrimoniale, ma di una conseguenza scaturente dall’adozione del provvedimento ablativo, preordinata al conseguimento di finalità di certezza pubblica e di stabilizzazione dei rapporti giuridici, facendo salva la opponibilità del provvedimento ablativo ai terzi interessati cui sia stato garantito un effettivo contraddittorio all’interno del procedimento di prevenzione.

In altri termini, alla disposizione dell’art. 26 cit. è attribuibile una valenza meramente esplicativa dell’effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, ove disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre. Ciò comporta, in definitiva, che, lì dove ai terzi sia garantito il contraddittorio, la nullità degli atti di disposizione, anche se non espressamente dichiarata dal giudice, deve comunque intendersi come un effetto tipico del provvedimento ablativo; in assenza del contraddittorio, invece, la relativa declaratoria, quand’anche sia stata formalmente pronunziata ai sensi dell’art. 26 d.lgs. cit., risulterebbe inutiliter data.

Risolta anche tale questione, le Sezioni Unite passano quindi ad affrontare la questione attinente ai limiti della confisca dei beni trasferiti dai successori del de cuius a terzi.

Ebbene, nel caso di accertata intestazione fittizia, nulla osta all’applicazione dell’art. 26, comma 1, d.lgs. cit., il cui tenore letterale non consente di escludere, in assenza di formali riferimenti al “proposto”, la figura del successore. Il combinato disposto degli artt. 18, comma 3, e 26, comma 1, d.lgs. cit., legittima, dunque, l’apprensione del bene che si accerti essere stato dai successori del de cuius fittiziamente trasferito a terzi in mala fede, perché consapevoli dell’intento elusivo perseguito dal loro dante causa. Nella diversa ipotesi in cui il successore abbia realmente alienato il bene pervenutogli dal de cuius a terzi in buona fede invece, la fuoriuscita del cespite dal compendio ereditario ne recide radicalmente il rapporto con la sua originaria provenienza illecita, escludendone l’apprensione per effetto di un provvedimento ablativo. Ciò, tuttavia, non comporta alcuna rinuncia all’obiettivo di colpire l’illecito arricchimento a suo tempo maturato dal de cuius, che ben potrebbe essere conseguito, ricorrendone i presupposti, attraverso il ricorso all’istituto della confisca per equivalente prevista dall’art. 25 d.lgs. cit., dovendo la stessa ritenersi applicabile, oltre che al proposto, anche ai suoi successori, i quali subentrano, in prosecuzione o per effetto di un’autonoma proposta, come destinatari dell’azione di prevenzione patrimoniale, nella posizione propria del soggetto già proposto, ovvero del potenziale destinatario della misura che ne costituisce l’oggetto.

Da ultimo, la Suprema Corte, riunita nel supremo consesso, passa ad esaminare la questione concernente l’ambito di applicazione delle presunzioni previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. cit., occorrendo stabilire, in particolare, se tali presunzioni siano riferibili esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità, ovvero se le stesse si estendano anche gli atti dei suoi successori.

Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite prende, ancora una volta, le mosse dalla ratio giustificatrice della previsione, che risiede essenzialmente nell’agevolazione del percorso probatorio che il giudice deve seguire nell’accertamento dell’illecito arricchimento patrimoniale del soggetto mafioso o indiziato di pericolosità, neutralizzando quei tentativi, notoriamente diffusi in particolare nei contesti di criminalità organizzata, di sottrarre i beni all’azione di prevenzione instaurata a fini ablativi, attraverso intestazioni fittizie in favore di persone che si assumono depositarie della fiducia del proposto, in ragione della loro prossimità e vicinanza nella sfera delle relazioni familiari.

Il contenuto della disposizione, circoscritto come è alla relazione che stringe i soggetti ivi indicati al proposto, riveste una portata eccezionale, come tale non suscettibile di applicazioni analogiche o estensive Ne discende che, in mancanza di inequivoche indicazioni letterali, l’estensione delle presunzioni di fittizietà nei confronti del successore della persona indiziata di pericolosità non può desumersi dalla ratio della previsione, che ha per scopo quello di impedire i trasferimenti elusivi del bene dalla persona pericolosa ad altri soggetti, sulla base di un ragionevole sospetto che ne colpisce i comportamenti proprio in virtù di questa sua peculiare condizione. Il successore, potenzialmente destinatario della misura preventiva ai sensi dell’art. 18, non può essere a sua volta sospettato di una generale intenzione elusiva, salvo non si provi la presenza di uno specifico intento fraudolento (nel qual caso potrà trovare applicazione l’altro istituto della confisca per equivalente di cui all’art. 25 d.lgs. cit.), giacché la possibilità che egli sia sottoposto alla misura ablativa dipende da una condizione oggettiva, riconducibile al fatto di essere succeduto al de cuius nella titolarità del bene di originaria provenienza illecita.

Le Sezioni Unite concludono, pertanto, enunciando i seguenti principi di diritto:

“In tema di misure di prevenzione patrimoniale, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile”.

“Nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi”.

“Nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.”.

“Le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. cit. si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori”.

Fonti:

  • http://www.cortedicassazione.it


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Valeria Citraro

Laureata nel Gennaio 2014 p/o Università degli Studi di Catania con Tesi in diritto processuale penale, dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e valutazione probatoria". Abilitata all'esercizio della Professione forense da Settembre 2016.

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