L’evento disastro quale elemento costitutivo o elemento circostanziante

L’evento disastro quale elemento costitutivo o elemento circostanziante

Secondo la cd. Teoria quadripartita del reato, ormai dotata di maggiore credito nella dottrina italiana, il reato si compone degli elementi della condotta, nesso causale ed evento, di sicura natura oggettiva, oltre che dell’elemento, tipicamente invece soggettivo, del nesso psichico.

L’evento può, dunque, presentarsi come elemento condizionante la stessa esistenza del fatto criminoso, nella previsione astratta fatta dalla norma incriminatrice, e porsi, quindi, quale elemento costitutivo del reato, necessariamente avvinto, poi, tramite il nesso causale, ai sensi dell’articolo 40 c.p., alla condotta, in termini di azione od omissione, del soggetto agente.

In tal senso, l’evento si pone in termini integrativi della medesima fattispecie delittuosa, essendo, il suo realizzarsi, necessario ai fini del perfezionamento stesso del reato de quo.

Quanto detto appare, poi, anche a fondamento della tradizionale distinzione tra reati di evento e reati di pura condotta, ponendosi, l’evento, invero, quale elemento imprescindibile solamente dei primi.

Al contrario, nei reati di pura condotta, l’assenza dell’evento sarà del tutto irrilevante, rilevando, invece, l’eventuale verificarsi dell’evento, per essi, unicamente in termini di elemento aggravatore.

In relazione, poi, all’atteggiarsi dell’elemento psicologico in ordine all’evento, si determina il titolo, in termini di doloso, colposo o preterintenzionale, del reato.

Difatti, l’evento, quando appunto elemento costitutivo del reato, non risulta avulso dal giudizio di colpevolezza.

Può, tuttavia, verificarsi una discordanza tra l’evento concretamente realizzatosi e l’evento voluto, invece, dall’agente.

In tali ipotesi, il colpevole, ai sensi dell’articolo 83 c.p., risponderà comunque dell’evento non voluto, a titolo di colpa, purché ovviamente il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo; qualora, poi, in tale ipotesi, il colpevole abbia cagionato anche l’evento da lui realmente voluto, si avrà il fenomeno del concorso di reati.

Ad ogni modo, è da considerarsi che varie sono le possibili forme di manifestazione di un reato.

Tra queste, il reato circostanziato, laddove la fattispecie del reato semplice risulta peculiarmente connotata dalla presenza di alcuni ulteriori elementi, appunto, circostanzianti.

Le circostanze sono elementi accidentali ed accessori del reato.

La loro presenza è del tutto eventuale, cosicché non rientrano affatto tra gli elementi costitutivi del reato.

Si pongono, piuttosto, in termini di fattori incidenti sulla determinazione del quantum della pena.

E, vale la pena precisare, che trattasi, comunque, qui, di determinazione astratta della pena, che poi sarà concretamente fissata dal giudice in considerazione, altresì, nei limiti senza dubbio posti dal contemperamento tra il principio del “ne bis in idem” sostanziale ed il criterio di integrale valutazione giuridica, dei parametri ex articolo 133 c.p.

Le circostanze, invero, apportano una variazione, in termini quantitativi o qualitativi, alla pena edittale.

Tale variazione potrà essere in aumento ed, allora, si avrà la presenza di una circostanza aggravante; laddove, le circostanze aggravanti, parlandosi ovviamente di quelle comuni, previste cioè per la generalità dei reati, ai sensi dell’articolo 61 c.p., sono fattori che, appunto, aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi.

Appare, pertanto, fondamentale, nonché in alcuni casi di particolare complessità e per nulla agevole, la distinzione tra elemento costitutivo ed elemento circostanziante, al fine di stabilire, nei casi dubbi, quando la loro presenza determini il configurarsi un reato del tutto autonomo o, invece, solamente una fattispecie aggravata.

La suddetta ricostruzione deve svolgersi sulla base di una verifica del rapporto che lega il fattore dubbio al resto della fattispecie.

Invero, qualora risulti porsi un rapporto di cd. specialità unilaterale, ed in termini di coincidenza tra sottofattispecie ed un elemento costitutivo della fattispecie base, è da ritenersi la sussistenza di una circostanza.

Al contrario, se il rapporto è in termini, piuttosto, di cd. specialità per aggiunta, o anche reciproca, ovvero, quindi, la coincidenza è tra elementi costitutivi di una fattispecie ed elementi costitutivi di altra fattispecie più uno, il fattore de quo andrà a concretare altra autonoma fattispecie delittuosa.

Dunque, è possibile notare che, in termini sia di elemento costitutivo che di elemento circostanziante, appare presentarsi l’evento disastro.

In particolare, quale evento in senso tecnico, si pone il disastro nella fattispecie del disastro ambientale, di cui all’articolo 452 quater del Codice Penale.

Trattasi di fattispecie di nuova introduzione, risalente all’intervento legislativo del 2015, con il quale il Legislatore ha, altresì, introdotto un intero nuovo Titolo, il Titolo VI bis, nel Libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Lo scopo era quello di fornire di maggiore tutela proprio il bene giuridico ambiente, laddove maggiormente minacciato nei tempi recenti.

Trattasi di reato comune di danno che contempla l’evento del disastro quale elemento costitutivo, ma che, proprio in virtù del differente bene-interesse giuridico tutelato, si distingue dagli altri delitti contro la pubblica incolumità, contenuti nel precedente Capo, anche quando concretantesi anche essi materialmente in un evento di disastro.

Il richiamo è all’articolo 434 c.p., che pure, già nella rubrica stessa, contempla l’elemento del disastro.

Giova, in tal senso, poi, in termini anche più puntuali e decisi, la clausola espressa contenuta nell’incipit dello stesso articolo 452 quater c.p.

Ad ogni modo, l’evento specifico del “disastro ambientale”, che connota il relativo reato, appare alternativamente integrabile da uno dei fatti, puntualmente menzionati al comma secondo della norma medesima.

Circostanze aggravanti, oggettive e speciali, figurano, invece, nei fattori presi in considerazione all’ultimo comma della norma in oggetto.

L’elemento del disastro, meglio specificato in quello dell’incendio o altri disastri, è centrale, poi, anche nella fattispecie delittuosa di cui all’articolo 424 c.p., che testualmente prevede il reato di “Danneggiamento seguito da incendio”.

Tuttavia, qui, all’interno della medesima norma, il disastro riceve valenza diversa.

Elemento costitutivo, infatti, nella previsione di cui al primo comma, finisce con l’essere considerato, invece, quale mera circostanza attenuante di altro reato, quale quello di incendio ex articolo 423 c.p., al secondo comma.

Il comma primo dell’articolo 424 c.p., invero, contempla un reato comune di pericolo, a dolo specifico.

Trattasi, dunque, di reato di evento, ma si richiede, ai fini della sua sussistenza, il mero pericolo del verificarsi dell’evento stesso.

Si richiede, cioè, semplicemente che dal fatto sorga il pericolo di un incendio.

L’elemento dell’incendio, così come anche degli altri disastri, è, dunque, previsto, seppur in termini di mero pericolo, quale elemento costitutivo del reato che vale a distinguere tale fattispecie, peraltro espressamente positivizzata come autonoma, dal reato di danneggiamento ex articolo 635 c.p., proprio ponendosi in rapporto di specialità tra fattispecie rispetto ad esso.

La suddetta tipologia di specialità è, qui, data proprio dall’elemento aggiuntivo rappresentato dall’incendio.

La fattispecie ex comma 2 è, invece, strutturata in termini di reato di danno, venendo contemplato l’incendio concretamente realizzatosi, e non dando, invece, qui il Legislatore rilievo alcuno al mero pericolo del suo verificarsi.

In tal caso, però, si ha un mutamento della fattispecie delittuosa, in quanto si applicherà, per espressa previsione, l’articolo 423 c.p., risultando sussistere la fattispecie dello “Incendio”.

Tuttavia, per quest’ultima, l’incendio realizzatosi nei termini descritti dal secondo comma dell’articolo 424 c.p., fungerà da mera circostanza attenuante, peraltro speciale e ad effetto speciale, in quanto comportante una riduzione della pena da un terzo alla metà.

E, da ultimo, a mera completezza della disamina, può evidenziarsi che circostanze aggravanti speciali, di natura oggettiva, sono poi previste al successivo articolo 425 c.p., sia per l’ipotesi dell’incendio che per l’ipotesi del danneggiamento seguito da incendio.


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