L’importanza della donazione

L’importanza della donazione

Nel diritto romano la donazione non è stata definita come contratto ma come modo di acquisto della proprietà.

Nel codice civile del ’42 la donazione viene qualificata come un contratto tipico. La sua disciplina è determinata dall’art. diritto o assumere nei suoi confronti una obbligazione. Il contratto di donazione si perfeziona solo se è accettata dal donatore.

Gli elementi essenziali del contratto di donazione possono essere così classificazione: lo spirito di liberalità: consistente nell’atto posto in essere dal donante il quale compie la donazione consapevolmente senza che vi sia nessuna costrizione. Si precisa che la liberalità però sussiste soprattutto quando il donante pone in essere l’atto con generosità e munificenza ossia con disinteresse; l’animus donandi è, come si evince dalla Relazione al codice civile, l’intenzione del donante di volerire il donatario attraverso l’arricchimento del suo patrimonio e l’arricchimento di quello del donatario; la causa del contratto di donazione: rappresenta lo scopo che muove il donante a porre in essere il contratto. Essa inoltre, serve a tenere distinto il contratto di donazione dal contratto gratuito, perché è vero che in entrambi i contratti vi è l’assenza di un corrispettivo, ma è vero anche che nel contratto gratuito l’assenza di un corrispettivo serve a distinguerlo da un contratto a titolo oneroso ma non dalla donazione la quale sussiste non solo se manca un corrispettivo ma se vi è l’animus donandi; Forma: il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico altrimenti è nullo alla presenza di due testimonianze; Soggetti: un soggetto per compiere una donazione deve avere la capacità di disporre.

Non possono compiere la donazione i minori, gli interdetti e gli inabilitati. La donazione poi, essendo un atto personale non può essere fatto nemmeno dal rappresentante dell’incapace, infatti se al momento della donazione il donante è affetto da incapacità naturale si annulla il contratto per tutelarlo, è annullabile anche il contratto di donazione stipulato da persona che fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui stipulava il contratto, tuttavia l’annullabilità, essendo la donazione un atto non patrimoniale non comporta alcun sacrificio per il donatario. La donazione può essere fatta anche a favore del concepito o di un ente non riconosciuto, a favor di donatari in parti uguali e può anche nel caso di sostituzioni normali e fedecommissaria.

Il donatario deve avere la capacità di ricevere la donazione ossia la capacità di agire, mentre per ottenere l’acquisto dell’oggetto della donazione è richiesta la capacità giuridica.

Nel contratto di donazione, accanto agli elementi essenziali, vi possono anche essere gli elementi accidentali, infatti il ​​contratto di donazione può essere sottoposto a condizione a condizione, gli si può apporre un, vi può essere un onere a vantaggio del donante, del donatario o di un terzo e la donazione ha efficacia in e quindi dalla esecuzione dell’one può essere sempre pretesa. Si può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’onere; mentre se l’onere è illecito o impossibile il contratto di donazione è nullo.

Effetto del contratto di donazione

Il contratto di donazione produce come effetto principale l’arricchimento del patrimonio del donatario che si realizza per effetto dell’atto compiuto dal donante. L’arricchimento del donatore da parte del donante può realizzarsi attraverso due modi: il donante trasferire un diritto al donatario: (donazione dispositiva) la quale consentire di trasferirsi, cambiare ed estinguere un rapporto giuridico. Per aversi donazione dispositiva occorre sempre che il bene sia di proprietà del donante altrimenti il ​​contratto è nullo per di causa in quanto non è difettoso un aumento del patrimonio del donatario e un depauperamento di quello del donante; il donante si assume una obbligazione nei confronti del donatario: (donazione obbligatoria) la quale consiste in un dare ma anche in un fare o non fare e può avere ad oggetto anche beni futuri e beni altrui.

A tal proposito si distingue tra:

Donazione di cosa altrui: la donazione di cosa altrui ha ad oggetto un bene di proprietà non del donante ma di un terzo. In giurisprudenza si è molto discusso circa la sussistenza di questo tipo di donazione, infatti:

– un primo orientamento riteneva che la donazione di cosa altrui fosse nulla e ciò troverebbe fondamento nell’art.771 c.c. il quale sancendo la nullità delle donazioni future implicitamente sancirebbe anche la nullità delle donazioni di cosa altrui.

– un secondo orientamento prevalente delle SU ha ribaltato la visione del primo orientamento, ritenendo che per ammettere l’esistenza o meno della donazione di cosa altrui bisognerebbe far riferimento non all’art.771 c.c. ma all’art. 769 c.c. ossia alla norma che definisce il contratto di donazione e che prevede la donazione dispositiva e obbligatoria, infatti: – la donazione di cosa altrui è incompatibile con la causa della donazione dispositiva in quanto non essendo il donante titolare del bene non può donare al donatario, per cui il contratto di donazione dispositiva di cosa altrui sarebbe nullo; – la donazione di cosa altrui obbligatoria è valida e si realizzerebbe quando il donante (essendo consapevole dell’altruità del bene lo dichiari in una affermazione nell’atto pubblico) si impegna a procurare l’acquisto del bene dal terzo per farlo acquistare al donatario. Così si stipula un contratto di donazione obbligatoria che sarà nullo nell’ipotesi in cui il donante per errore ritenga che i beni siano propri.

Donazione di cose future e donazione universale: l‘art. 771 c.c. introduce un divieto espresso e di ordine pubblico in virtù del quale si prevede che la donazione non può avere ad oggetto beni futuri, tuttavia sono ammesse delle deroghe a tale divieto, infatti: – non è nulla la donazione che ha ad oggetto frutti non ancora separati dal bene; – la donazione può avere ad oggetto beni presenti ossia beni che nel momento in cui è stipulato il contratto sono di proprietà del donante, universalità di mobili di cui il donante abbia il godimento a cui si possono aggiungere altri beni entrati a far parte dell’universalità successiva alla stipulazione della donazione.

Effetti della donazione nei confronti dei terzi

La donazione produce effetto nei confronti dei terzi se: – avendo ad oggetto beni immobili o mobili registrati è avvenuta la trascrizione; – è stata fatta l’intimazione qualora la donazione abbia ad oggetto la cessione di crediti.

Responsabilità del donante

Il donante inoltre non è responsabile per l’evizione della cosa donata salvo che non l’abbia promessa e se essa non dipenda da dolo o fatto personale del donante, è responsabile solo per dolo o colpa grave in caso di inadempimento o ritardo nell’eseguire la donazione, non risponde dei vizi della cosa donata se non è in dolo.

Revocabilità della donazione

La revoca della donazione è ammessa per ingratitudine o sopravvenienza dei figli del donante. La revoca produce i suoi quando viene emanata una sentenza che la priva della sua efficacia. La donazione viene meno quando la sentenza acquista efficacia di giudicato ma gli effetti della revoca sono retroattivi. Trattasi di revoca obbligatoria per cui il donante non riacquista automaticamente il bene donato ma è il donatore che deve restituirlo in natura, e se ha alienato i beni del donante deve corrisponderne il valore.

I motivi per i quali viene fatta una donazione, possono essere molteplici, tuttavia si è soliti distinguere tra: – donazione pura: è fatta per un motivo qualsiasi ed è sottoposta a controllo legale solo per verificare la sussistenza dell’animus donandi; – donazione motivata: è fatta per un qualsiasi motivo, tuttavia essa deve sempre contenere la motivazione dell’attribuzione. Sono donazioni motivate:

– donazione rimuneratoria  è una attribuzione gratuita compiuta spontaneamente per: – riconoscenza: la donazione viene fatta dal donante al donatario per la gratitudine che il donante prova nei confronti del donatario o di un membro della sua famiglia; – meriti del donatario: il donatario che ha posto in essere atti di benemerenze nei confronti della comunità o di gruppi di persone diversi dal donante può ricevere una donazione; – speciale rimunerazione: il donante fa un’attribuzione al donatore per un servizio da egli ricevuto o atteso senza che il donatore era tenuto ad eseguirlo per legge, per adempimento di una obbligazione naturale, di un uso o di un costume sociale.

La donazione rimuneratoria non è una obbligazione naturale perché è compiuta solo per spirito di liberalità e spontaneità senza che il donante sia tenuto ad eseguirla per un obbligo morale o sociale.

– donazione obnuziale: si realizza quando gli sposi tra loro o soggetti esterni fanno una donazione a favore degli sposi, di uno di essi o dei figli nascituri in vista di un matrimonio. La donazione obnuziale si perfeziona solo quando la volontà del donante viene a conoscenza del donatario e solo a seguito della celebrazione del matrimonio i beni donati passano in proprietà del o dei donatori. Se si il matrimonio si ha nullità della donazione ma il coniuge di buona fede non deve restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

Alla luce dell’analisi economica del diritto si può concludere, quindi, affermando che il contratto di donazione è importante produrre ricchezza.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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