Mancata previsione dei c.d. “casi di minore gravità” nella violenza sessuale di gruppo

Mancata previsione dei c.d. “casi di minore gravità” nella violenza sessuale di gruppo

Con l’espressa previsione dell’art. 609 octies c.p., inserito dall’art. 9 L. 15 febbraio 1996, n. 66, si è voluto reprimere una condotta illecita, che nelle cronache è divenuta, purtroppo, particolarmente diffusa, introducendo un apposito ed autonomo titolo di reato.

La scelta del legislatore, dunque, è stata quella di dare “visibilità” al delitto di violenza sessuale di gruppo e di prevedere una rigorosa risposta sanzionatoria.

Quella contenuta nell’art. 609 octies c.p. rappresenta indubbiamente una tra le più significative novità all’interno della disciplina dei reati sessuali.

L’intento del legislatore deve sicuramente rintracciarsi nella volontà di sanzionare più severamente una particolare ipotesi di concorso di persone nel reato di violenza sessuale.

Nello specifico, la disposizione in commento disciplina una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, che si configura nel caso in cui vi sia la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.

La ratio di questa autonoma e più grave figura criminosa si rinviene nella considerazione seconda la quale la simultanea presenza di una pluralità di persone riunite nel luogo e nel momento del delitto esercita una forza intimidatoria maggiore sulla persona offesa e sulla sua libertà di autodeterminazione.

Nella violenza sessuale di gruppo, infatti, si determina una sorta di annullamento della personalità del soggetto passivo il quale viene ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo.

Ciò che preme sottolineare è la mancata previsione dell’attenuante dei casi di minore gravità nella fattispecie in commento. L’art. 609 octies c.p. contempla due circostanze attenuanti ad effetto comune, quella dell’opera di minor importanza, vuoi nella fase di preparazione che in quella esecutiva, e quella del soggetto c.d. sottoposto, minore o affetto da deficienza psichica determinato a commettere il reato c.d. predominante. La mancata previsione, nella fattispecie in commento, dell’attenuante speciale dei “casi di minore gravità” risponde alla volontà del legislatore di sottolineare che la violenza sessuale di gruppo è, sempre e comunque, un fatto di estrema gravità.

Tuttavia, anche e soprattutto alla luce dell’eccessiva ampiezza che la nozione di atto sessuale assume nel nostro ordinamento, si comprende come, nel caso di violenza sessuale di gruppo, in assenza di un’attenuante ad effetto speciale che consenta di operare un discrimen tra i casi di minore gravità, le conseguenze pratiche che ne derivano non sono di trascurabile importanza.

Si consideri a titolo meramente esemplificativo, il caso di scuola consistente nella “pacca” sui glutei posta in essere da un diciottenne, questa volta, su incitamento di un suo coetaneo. In tale ipotesi, stante la mancata previsione della summenzionata attenuante speciale e l’ampiezza della nozione di atto sessuale, detto comportamento verrebbe ad essere sanzionato con una pena minima di anni sei di reclusione.

Dette considerazioni evidenziano come la volontà del legislatore di non contemplare tale circostanza rischi di produrre gravi conseguenze sotto il profilo della giustizia sostanziale per due ordine di motivi. In primis, la mancata previsione di una diminuente per il fatto di minore gravità come invece avviene nell’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., fa sì che la fattispecie di violenza sessuale di gruppo si esponga alla censura di incostituzionalità ex art. 3, co. 1, Cost.

Secondariamente, essa finisce per punire gli autori di tali atti in misura sproporzionata rispetto all’effettivo disvalore del fatto, con il concreto rischio di produrre effetti criminogeni, anziché un’efficace opera di generale o special prevenzione, dal momento che vengono posti sul medesimo piano del trattamento sanzionatorio i più gravi reati di violenza e le mere molestie.

In conclusione, occorre ribadire che la nozione di atto sessuale appare eccessivamente ampia, suscettibile di ricomprendere molteplici tipologie di atti realizzabili. Pertanto, il rimprovero mosso al legislatore è quello di non aver valutato interamente la potenzialità espansiva del concetto di atto sessuale in assenza di un’autonoma incriminazione delle c.d. molestie sessuali. A tale lacuna normativa si è tentato di rimediare mediante la previsione dell’attenuante ad effetto speciale “dei casi di minore gravità”.

Tuttavia, come detto sopra, detta circostanza è stata esclusivamente concepita con riguardo alla violenza sessuale c.d. semplice, ex art. 609 bis c.p.

Pertanto, il suesposto problema si è ripresentato con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 609 octies c.p. In tal caso, infatti, non essendo presente la suddetta circostanza non è possibile operare quel discrimen tra casi “bagatellari” e vere e proprie violenze di gruppo, con l’inevitabile conseguenza che comportamenti alquanto diversi sotto il profilo del disvalore penale vengono eguagliati sotto il profilo sanzionatorio. Tale contesto ha fatto sì che taluni giudici di merito, tra cui il G.U.P. di Bolzano e il Tribunale di Ravenna, sollevassero alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 609 octies c.p. nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità. Tali questioni, tuttavia, sono state ritenute non fondate. La Corte Costituzionale, in particolare, non ha ritenuto irragionevole una diversità di disciplina tra le due fattispecie, data l’effettiva differenza tra le condotte incriminate, che si estrinseca nella maggior gravità della violenza sessuale di gruppo.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo debba porsi maggiore attenzione al tipo di “atto sessuale” realizzato dai soggetti agenti, senza trascurare che nella fattispecie di cui all’art. 609 octies c.p., differentemente da quanto avviene in quella di cui all’art. 609 bis c.p., non è possibile distinguere le ipotesi connotate da minore gravità per le ragioni di cui sopra.


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