Non si può espellere lo straniero che convive con un’italiana e con figli minori

Non si può espellere lo straniero che convive con un’italiana e con figli minori

Cass. civ., sez. I, ord. 29 marzo 2019, n. 8889

La vicenda. Un cittadino serbo proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di pace di Napoli di rigetto del suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto territorialmente competente.

Con ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26121 la Suprema Corte cassava il provvedimento impugnato e rinviava, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato.

In particolare, la Suprema Corte riteneva che dovesse essere accolta la censura del ricorrente laddove lamentava <<l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 2, t. u. imm., per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni>>.

La menzionata ordinanza, inoltre, cassava la decisione di merito anche in ragione della mancata considerazione del rilievo di taluni vizi formali del decreto di espulsione.

Riassunto il giudizio, il Giudice di pace di Napoli respingeva nuovamente l’opposizione al decreto di espulsione, osservando, per quanto rileva, con riguardo alla <<eccezione di inespellibilità per essere lo straniero coniugato e convivente con cittadina italiana>>, che lo stesso <<dichiara di non essere affatto coniugato ma solo convivente more uxorio e di aver avuto figli, attualmente minori, da tale convivenza… Si è lungamente discusso se le disposizioni in parola possono essere applicabili anche a chi pur non legalmente coniugato, viva more uxorio con cittadino/a italiano/a. La Cassazione ha risposto negando tale possibilità, affermando che, in tema di espulsione dello straniero, la norma in parola non è applicabile in via analogica in quanto, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale… detta norma risponde alla esigenza di tutelare l’unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che, invece, è assente nella convivenza more uxorio>>.

Il cittadino straniero, così, agiva di nuovo dinanzi alla Suprema Corte per la riforma dell’ordinanza. Secondo il ricorrente <<l’esistenza di una duratura convivenza more uxorio ed i due figli minorenni, deve incidere sul giudizio relativo alla possibilità di espellere>> trovandosi egli <<in una delle ipotesi ostative all’espulsione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2>>. A detta del ricorrente, infatti, il rapporto more uxorio sarebbe equiparato, per i fini che interessano, al rapporto di coniugio.

La decisione della Corte di Cassazione. Preliminarmente, la Suprema Corte ha ritenuto la statuizione del giudice di merito conforme al consolidato orientamento secondo cui: <<La convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13, D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; né, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio>> (Cass. 23 luglio 2004, n. 13810).

Tuttavia, nel caso in esame la Corte di cassazione aveva già posto in evidenza nell’ordinanza precedentemente citata <<l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente… per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni>>.

La verifica dell’inespellibilità affidata al giudice di merito, cioè, è stata posta in correlazione non soltanto con la sussistenza di una situazione di coniugio riconducibile alla previsione normativa, situazione che il giudice di pace ha escluso, ma anche con la sussistenza della convivenza del ricorrente con i figli minorenni avuti dalla convivente more uxorio.

È difatti superfluo rammentare che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, fa discendere l’inespellibilità, tra l’altro, dalla situazione di convivenza <<con parenti entro il secondo grado>>, quali i figli, <<o con il coniuge, di nazionalità italiana>>.

Pertanto, ritenuto che la convivenza del ricorrente con le figlie minori era già sta appurata la Suprema Corte ha ritenuto superflui ulteriori accertamenti di merito ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha cassato l’ordinanza impugnata annullando il decreto di espulsione.


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