Omessa notifica del pignoramento al debitore: nullità o inesistenza?

Omessa notifica del pignoramento al debitore: nullità o inesistenza?

Il mancato perfezionamento della notifica del pignoramento al debitore è causa di nullità dello stesso, e non di giuridica inesistenza

L’omessa notifica del pignoramento presso terzi al debitore esecutato (conseguente al mancato perfezionamento della stessa per irreperibilità del destinatario), che comporta l’omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. che l’Ufficiale Giudiziario deve rivolgere al debitore, non è causa di inesistenza del pignoramento, bensì determina semplicemente la nullità dello stesso.

Da ciò consegue che, potendosi sempre procedere alla rinnovazione della notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato, in tale eventualità si avrà la sanatoria del vizio di nullità per raggiungimento dello scopo, al pari dell’eventualità in cui il debitore dovesse costituirsi nella procedura esecutiva ovvero proporre opposizione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese – Sezione Esecuzioni, con ordinanza del 25.06.2022.

 

Sommario: 1. La vicenda – 2. Eccezione di nullità/inesistenza del pignoramento quale motivo di opposizione agli atti esecutivi – 3. Omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., i diversi orientamenti in Giurisprudenza – 4. L’orientamento adottato dal Tribunale di Termini Imerese

 

1. La vicenda

Una società, dopo essersi munita di apposito decreto ingiuntivo, agiva esecutivamente nei confronti di un imprenditore individuale al quale aveva fornito della merce (mai pagata da quest’ultimo), provvedendo a notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La notifica del pignoramento si perfezionava nei confronti di tutti gli Istituti di Credito terzi pignorati, mentre non andava a buon fine nei confronti del debitore esecutato, stante l’irreperibilità dello stesso presso l’indirizzo indicato all’interno dell’atto di pignoramento.

Essendo venuto a conoscenza aliunde della notifica del pignoramento (in conseguenza del “blocco” dei conti correnti da parte degli Istituti di Credito), il debitore esecutato provvedeva dapprima a presentare istanza di visibilità nel fascicolo dell’esecuzione, e, successivamente, a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Segnatamente, con ricorso in opposizione all’esecuzione, il debitore esecutato eccepiva l’inesistenza giuridica dell’atto di pignoramento presso terzi conseguente al mancato perfezionamento della notifica nei confronti dello stesso (risultato irreperibile). Infatti, secondo quanto sostenuto dal debitore opponente, dall’omessa notifica del pignoramento nei confronti dello stesso discendeva come ulteriore conseguenza la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge con riferimento all’atto di pignoramento presso terzi, ovvero dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., che l’Ufficiale Giudiziario deve rivolgere nei confronti del debitore esecutato. Da qui l’inesistenza giuridica dell’atto di pignoramento da considerarsi tamquam non esset, con conseguente improcedibilità dell’opposizione.

In ragione di ciò, con l’opposizione all’esecuzione il debitore chiedeva, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., nonché, nel merito, la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione, stante l’inesistenza del pignoramento presso terzi conseguente alla mancata notifica dello stesso al debitore.

Ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il creditore pignorante prima della data fissata per la comparizione delle parti provvedeva a depositare una memoria difensiva con la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore (erroneamente qualificata dallo stesso come opposizione all’esecuzione), stante la tardività della stessa per essere stata proposta fuori termine, e, nel merito, comunque l’infondatezza dell’opposizione, atteso che il pignoramento presso terzi privo dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., o non notificato al debitore, deve considerarsi nullo e non inesistente, e come tale suscettibile di rinnovazione e dunque di sanatoria.

All’udienza di comparizione delle parti il Giudice dell’Esecuzione, ascoltate le argomentazioni difensive di entrambi i procuratori, poneva la causa in riserva.

2. Eccezione di nullità/inesistenza del pignoramento quale motivo di opposizione agli atti esecutivi

L’eccezione di nullità o di inesistenza del pignoramento costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

In Giurisprudenza, infatti, è pacifico che l’opposizione all’esecuzione è finalizzata a contestare l’an (il “se”) dell’esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

La contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, conseguente a vizi formali degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo (e di quelli preliminari, come il titolo esecutivo ed il precetto), o alla notifica degli stessi, invece, deve avvenire mediante la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Segnatamente, il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. mira ad accertare la legittimità dell’azione esecutiva che è stata esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo. Con tale mezzo di opposizione, pertanto, può essere contestato: 1) il diritto del creditore di agire in executivis (merito vero e proprio); 2) l’esistenza (ab origine) o la persistenza (in ipotesi di sopravvenuta nullità) del titolo esecutivo; 3) l’idoneità soggettiva del titolo esecutivo a fondare l’esecuzione medesima contro un determinato soggetto; 4) l’ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, invece, si contesta unicamente il modo con cui viene esercitata l’azione esecutiva; in particolare oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. possono essere: 1) la regolarità formale del titolo e del precetto; 2) i vizi di notifica degli atti preliminari all’azione esecutiva (titolo esecutivo e precetto); 3) la regolarità formale dei singoli atti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, siano essi compiuti dall’ufficiale giudiziario, dalle parti o dal giudice dell’esecuzione.

Conseguentemente in siffatto contesto, alla luce anche di quanto chiarito dalla Giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Civ. 27/11/2001, n. 15036) “costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza – nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell’azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di venti giorni, decorrenti da quando l’interessato ha avuto conoscenza legale dell’atto nell’ambito del processo esecutivo”.

Ulteriormente, ai fini della valutazione della tempestività o meno dell’opposizione agli atti esecutivi, è bene rammentare che è pacifico in Giurisprudenza che è il soggetto che propone l’opposizione che è gravato dall’onere di indicare e provare il momento in cui ha acquisito la conoscenza (legale o di fatto) dell’atto esecutivo che ritiene essere viziato; e ciò in quanto risulta altrimenti impossibile verificare il rispetto da parte dello stesso del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione medesima.

Fatte queste doverose premesse, si rileva che nel caso di specie, non essendosi perfezionata la notifica del pignoramento nei confronti del debitore, quest’ultimo non poteva certamente aver acquisito la legale conoscenza dell’atto in conseguenza della notificazione dello stesso.

Peraltro, nonostante fosse gravato dal relativo onere alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il debitore nel proprio atto di opposizione non aveva indicato il momento in cui aveva acquisto la legale conoscenza dell’atto di pignoramento. Tuttavia, il Giudice dell’esecuzione rilevava che la legale conoscenza dell’atto doveva certamente ritenersi acquisita al momento del deposito da parte del debitore dell’istanza di visibilità all’interno del fascicolo telematico, avvenuta in data 19 Aprile.

Il ricorso in opposizione all’esecuzione (rectius agli atti esecutivi), invece, veniva depositato solamente in data 31 Maggio, e dunque ben oltre il decorso del termine dei venti giorni previsti dall’art. 617 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, che risultava pertanto tardiva.

Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione, accogliendo l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi formulata dal creditore procedente (che aveva appunto evidenziato che le doglianze sollevate dal debitore esecutato non costituivano motivo di opposizione all’esecuzione, bensì di opposizione ex art. 617 c.p.c.), dichiarava inammissibile ed improcedibile l’opposizione proposta dal debitore esecutato, in quanto tardiva.

3. Omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., i diversi orientamenti in Giurisprudenza

L’art. 492 c.p.c. individua gli elementi di carattere contenutistico che l’atto di pignoramento deve necessariamente contenere, pena l’invalidità dell’atto medesimo.

Tra di essi vi è anche l’ingiunzione rivolta al debitore esecutato di astenersi dal compiere qualunque atto che possa sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni che si assoggettano ad espropriazione.

Orbene, la problematica concernente le conseguenze giuridiche (nullità o inesistenza) dell’omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. all’interno dell’atto di pignoramento presso terzi, conseguente a mera dimenticanza o al mancato perfezionamento della notifica dell’atto medesimo, costituisce una vexata quaestio che ha determinato l’insorgenza di diversi orientamenti all’interno della Giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento (Cass. Civ. Sez. III – 30.01.2009, n. 2473), dal momento che sia l’ingiunzione al debitore esecutato di cui all’art. 492 c.p.c., sia l’intimazione rivolta ai terzi ex art. 543 c.p.c. di non disporre senza ordine del giudice delle somme a loro dovute dal debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell’atto di pignoramento, la mancanza anche di uno solo di essi comporta la giuridica inesistenza dell’atto medesimo, non essendo ammessi equipollenti.

Parimenti, sempre secondo questo orientamento (fatto proprio di recente anche dal Tribunale di Tivoli con la sentenza del 05.12.2018), analoga conseguenza, ovvero la radicale inesistenza del pignoramento, si verifica anche nell’ipotesi in cui l’atto in sé è perfetto (in quanto contiene l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.), ma non viene regolarmente notificato al debitore.

Tale orientamento si fonda sull’assunto che la predetta ingiunzione che l’Ufficiale Giudiziario deve rivolgere al debitore esecutato, oltre a costituire un elemento essenziale del pignoramento, abbia carattere recettizio, con la conseguenza che è indispensabile il regolare perfezionamento della notifica, non assumendo alcuna rilevanza che il debitore possa acquisire conoscenza dell’esistenza del pignoramento “aliunde”.

Secondo un diverso orientamento in Giurisprudenza (cfr. più risalente Cass. Civ. Sez. III, 23/01/1998, n.669), invece, la mancanza nell’atto di pignoramento presso terzi dell’ingiunzione al debitore esecutato di cui all’art. 492 c.p.c. non determina la giuridica inesistenza dell’atto medesimo, comportandone semplicemente una nullità formale (da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi). Ciò in quanto un atto può essere considerato inesistente solo nell’eventualità in cui non sia in grado di produrre alcun effetto giuridico, non potendosi giungere a tale conclusione nell’ipotesi in cui lo stesso sia in grado di produrre un qualche risultato.

La conseguenza (sempre secondo questo orientamento) è che un atto di pignoramento privo dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., ovvero la cui notifica al debitore non si è perfezionata, non è inesistente, ma semplicemente nullo, e come tale rinnovabile (cfr. sent. Trib. Roma del 20.06.2006).

In siffatto contesto, peraltro, atteso che lo scopo del pignoramento è quello di rendere il debitore edotto in merito al contenuto dell’atto medesimo (e dell’esistenza della procedura esecutiva), e che la costituzione in giudizio dell’esecutato, anche mediante la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi, fa acquisire allo stesso la legale conoscenza degli atti della procedura (ivi compreso del pignoramento), in tal caso non si rende necessaria la rinotifica dell’atto di pignoramento (essendosi già raggiunto lo scopo cui l’atto è preordinato).

Anzi, la Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 20/04/2017, n.9962) ha ulteriormente precisato che deve essere dichiarata improcedibile, per carenza di interesse ad agire da parte del debitore, l’opposizione agli atti esecutivi proposta unicamente per eccepire l’omessa o l’inesatta notifica del pignoramento al debitore.

Tale orientamento, di recente, è stato ribadito anche dalla Cassazione (Cass. Civ. sez. VI, 02/10/2018, n. 23903) che ha chiarito che l’atto di pignoramento in sé perfetto (in quanto contenente l’ingiunzione rivolta al debitore esecutato) ma non notificato può essere sempre rinnovato, non potendo per contro comportare l’inesistenza della procedura esecutiva.

4. L’orientamento adottato dal Tribunale di Termini Imerese

Con riferimento al caso concreto, il Tribunale Civile di Termini Imerese – Sezione Esecuzioni mobiliari, nella già richiamata ordinanza del 25.06.2022, fermo restando la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato in quanto tardiva, per essere stata proposta oltre il termine dei venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. (alla luce di quanto già sopra chiarito), è comunque entrato nel merito della questione relativa alle conseguenze dell’omessa notifica del pignoramento al debitore, sposando l’orientamento che ritiene che l’atto sia affetto da una mera nullità formale che, in quanto tale, è sempre suscettibile di sanatoria (mediante rinnovazione della notifica, ovvero in conseguenza della costituzione del debitore).

Segnatamente, il Tribunale ha chiarito che “nel caso di specie, questo Tribunale, facendo applicazione dei principi in materia di nullità, ritiene che sia sempre possibile la rinnovazione della notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato ed altresì la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione o di opposizione sollevata dal debitore.

Ed invero, deve essere parificato l’omissione nell’atto di pignoramento dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. all’omessa notifica dell’atto stesso, ritenendo che in entrambi i casi il procedimento esecutivo è validamente instaurato con il tentativo di notifica, fatto salvo l’onere, in caso di mancata costituzione del debitore, di rinotificare l’atto ad opera del creditore procedente”.

Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal debitore esecutato con la propria opposizione (riqualificata dal Giudice come opposizione agli atti esecutivi), e l’ha dichiarata inammissibile ed improcedibile per i motivi sopra indicati.


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Avv. Claudio Colombo

Avvocato operante principalmente nel settore del di diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario, procedure esecutive e recupero crediti. Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche di diritto.

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