Opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio di s.n.c.

Opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio di s.n.c.

Con la sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018 la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto espresso con la sentenza n. 4959 del 27 febbraio 2017 riconoscendo al socio di società in nome collettivo la possibilità di far valere il beneficium excussionis di fronte al giudice tributario attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento senza dover attendere l’inizio del processo esecutivo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore sociale munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società in nome collettivo può utilizzare tale titolo anche nei confronti dei singoli soci. Questo perché la sola sussistenza del rapporto sociale è condizione sufficiente, ex articolo 2291 Codice Civile, a far estendere l’obbligazione anche in capo al socio dando origine ad “una situazione non diversa da quella che, secondo l’articolo 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (Cassazione Sezione Tributaria 21 novembre 2014 n. 24795; vedi anche Cassazione Civile 24 marzo 2011 n. 6734; Cassazione Civile 16 gennaio 2009 n. 1040).

Tuttavia, in forza del principio del beneficium excussionis di cui all’articolo 2304 Codice Civile, il creditore sociale, prima di rivolgersi al socio, deve escutere il patrimonio della società e solo se la sua pretesa rimane insoddisfatta può richiedere quanto ancora gli spetta direttamente al socio.

Nondimeno, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale beneficio può essere validamente opposto solo nella fase esecutiva in quanto esso costituisce una condizione all’esercizio del potere esecutivo del creditore sociale (ex multis Cassazione Civile 10 gennaio 2017 n. 279; Cassazione Civile 16 giugno 2016 n. 12494; Cassazione Civile 21 febbraio 2013 n.  4380).

Di conseguenza, nel caso in cui il creditore sociale agisca esecutivamente contro il socio senza aver rispettato tale condizione, quest’ultimo è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615 Codice di Procedura Civile.

Niente però impedisce al creditore sociale di instaurare in qualsiasi momento contro il socio un giudizio di cognizione volto ad ottenere un autonomo titolo esecutivo utilizzabile nei suoi confronti (ad esempio per poter iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili) e ciò indipendentemente dall’avere o meno preventivamente escusso la società (Cassazione Civile 3 gennaio 2014 n. 49;  Cassazione Civile 16 giugno 2016 n. 12494).

Questo perché oggetto del processo di cognizione è la pretesa creditoria dell’attore ossia l’accertamento della sussistenza del suo diritto di credito contro la società e, sul presupposto dell’esistenza del rapporto sociale, anche contro il socio.

Ai fini di tale accertamento, il rispetto o meno del principio di cui all’articolo 2304 Codice Civile è del tutto irrilevante.

Indubbiamente, il beneficium excussionis è applicabile anche ai rapporti tributari: l’iscrizione a ruolo a carico della società coinvolge anche il socio in quanto tale e permette al creditore di agire contro di lui a condizione che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale (Cassazione Civile 5 dicembre 2014 n. 25765; Cassazione Sezione Tributaria 9 maggio 2007 n. 10584).

Ed anche relativamente alle obbligazioni di natura tributaria l’operatività del beneficio dell’escussione è sempre stata riconosciuta solo nella fase esecutiva in quanto la notifica di una cartella di pagamento viene considerata come “l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art.2304 cod civ, che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.” (Cassazione Civile 3 gennaio 2014 n. 49).

Ma la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 23260/2018 (che ha confermato la precedente sentenza n. 4959/2017), ha riconosciuto che quando si tratta di riscossione mediante ruolo il socio non può attendere la fase esecutiva per eccepire il beneficio dell’escussione perché in quella fase non avrebbe lo strumento giuridico per farlo.

Infatti, secondo l’articolo 57, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel procedimento di riscossione mediante ruolo l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo se con essa si contesta la pignorabilità dei beni.

Quindi, tenuto conto della specialità della normativa che disciplina questo metodo di riscossione, si deve riconoscere al socio la possibilità di far rilevare la mancata osservanza del beneficio di cui all’articolo 2304 Codice Civile prima che sia iniziata la procedura esecutiva nei suoi confronti.

Tale momento non può che essere quello della notificazione della cartella di pagamento che costituisce l’atto conclusivo dell’iter amministrativo di imposizione e riscossione dei tributi dopo il quale inizia l’esecuzione (articolo 2 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546).

Questa anticipazione del momento in cui il beneficium excussionis può essere opposto dà al socio uno strumento con cui poter validamente tutelarsi dalla procedura esecutiva tributaria.

Come sottolineato dai giudici di legittimità, in questo particolare procedimento di riscossione il ruolo – ossia l’elenco dei nominativi dei debitori che ex articolo 49 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 costituisce titolo esecutivo – è il presupposto dell’attività di riscossione da parte dell’agente in quanto la cartella viene da questi formata sulla base dell’estratto del ruolo (Cassazione, Sezioni Unite 2 ottobre 2015 n. 19704).

Di conseguenza, l’iscrizione a ruolo del nominativo del socio senza il rispetto del beneficium excussionis, essendo illegittima per violazione della condizione di cui all’articolo 2304 Codice Civile, rende illegittimo l’intero procedimento di riscossione tributaria che su di essa si fonda.

Il socio può far rilevare questa illegittimità impugnando la cartella esattoriale che gli è stata notificata e, in questa fase, lo strumento a sua disposizione è il ricorso ex articolo 19 D.lgs 546/1992 da proporre al giudice tributario la cui giurisdizione è esclusa solo per le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (articolo 2 D.P.R. 602/1973).


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