Osservazioni sulla procedibilità del reato di violenza sessuale
Sommario: 1. Premessa – 2. L’art. 609 septies, comma 4, n. 4 c.p. – 3. Osservazioni conclusive
1. Premessa
La violenza sessuale è, di norma, procedibile su querela della persona offesa. Come noto, la ratio è quella di demandare alla stessa la decisione sul ricorso allo strumento del processo penale a tutela della propria posizione. Si vogliono evitare, in tal modo, gli effetti della c.d. vittimizzazione secondaria, cagionata dal rapporto con le istituzioni ed implicante, ad esempio, la necessità di ripetere più volte la narrazione di quanto subìto e di essere soggetti a valutazioni sulla propria credibilità ed attendibilità. Si aggiungano, poi, i disagi derivanti dallo strepitus fori, i giudizi dell’opinione pubblica laddove il caso di specie divenga di pubblico dominio. In tal senso, prevalgono i diritti all’autodeterminazione e alla riservatezza della vittima, nelle decisioni riguardanti un diritto tanto personale quale è quello della libertà sessuale, rispetto alle istanze punitive dello Stato.
Il 19 luglio 2019, con l’entrata in vigore del Codice Rosso (legge n. 69/2019), il termine per la proposizione della querela è stato allungato a dodici mesi (dai sei della normativa previgente), al fine di permettere alla persona offesa una valutazione più ponderata.
2. L’art. 609 septies, comma 4, n. 4 c.p.
Si procede, tuttavia, d’ufficio per il reato di violenza sessuale “se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio“.
La Cassazione ha interpretato tale nozione di connessione in maniera ampia, nei termini seguenti (Sezione III, sentenza n. 32971/2005; Sezione IV, 2371/2000; Sezione III, 2876/2006).
La prima norma di riferimento al riguardo è l’art. 12 c.p.p., che individua le ipotesi di connessione di procedimenti: trattasi del concorso, cooperazione o determinazione dell’evento, tramite condotte indipendenti, di più persone (artt. 110 e seguenti c.p.); del concorso formale (violazioni di più norme, o della stessa norma, perpetrate con una sola azione od omissione) e del reato continuato (violazioni perpetrate in attuazione di un medesimo disegno criminoso) ex art. 81 c.p.; infine, della c.d. connessione teleologica, laddove, dei reati per cui si procede, taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
Tuttavia, la suddetta disposizione non esaurisce le ipotesi di connessione rilevanti ai fini dell’art. 609 septies c.p. Difatti, questa include anche la c.d. connessione investigativa ex art. 371 comma 2 c.p.p., anche detta “materiale”, che disciplina i casi in cui le indagini condotte da diverse Procure della Repubblica sono collegate: oltre all’art. 12 c.p.p., la norma contempla i casi di “reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza” e “se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte“.
Un altro criterio di cui si è avvalsa la Suprema Corte (Sezione III, sentenza n. 47247/2005) è la connessione idonea a far venir meno le esigenze di riservatezza collegate al reato di violenza sessuale. Nel caso di specie, la Corte ha affermato la connessione tra il reato di violenza e quello di atti osceni in luogo pubblico in quanto il fatto era stato commesso in un centro di igiene mentale ove la vittima era ricoverata.
Un secondo profilo di interesse riguarda l’elisione di tale nesso. Gli Ermellini, infatti, in diverse occasioni hanno statuito che, per far venir meno la connessione suddetta, e dunque rendere nuovamente necessaria la querela per procedere per il reato di violenza sessuale, non sia sufficiente una qualsiasi formula assolutoria dal reato procedibile d’ufficio. Anche in questo caso prevale un’interpretazione che guarda al fatto storico: occorre verificare se esso, sotto il profilo materiale, presenti, o meno, comunque i profili dell’illiceità penale, con la conseguenza, rispettivamente, di essere, o al contrario di non essere, in grado di rimuovere l’ostacolo (mancanza di querela) all’esercizio dell’azione penale in ordine al reato sessuale (Sezione III, sentenza n. 45283/2005). Si tratta di un approccio risalente.
La sentenza della Sezione III n. 2770/1965, infatti, già sancisce che nel caso di violenza carnale connessa con reato procedibile d’ufficio, il proscioglimento da quest’ultimo pronunciato con la formula “perché il fatto non costituisce reato“, come anche l’improcedibilità perché il fatto, a seguito di diversa qualificazione giuridica ovvero di esclusione di circostanza aggravante, risulta perseguibile a querela, non fa venir meno la perseguibilità del connesso reato contro la libertà sessuale, in quanto non esclude la circostanza del fatto storico che ha dato luogo alla connessione.
Analogamente, la pronuncia, della medesima Sezione, n. 458/1978 ritiene che l’effetto obiettivo attraente sopra descritto si verifica semplicemente tramite la sussistenza della connessione materiale al momento iniziale del processo. E’ dunque solo la formula assolutoria dell’insussistenza del delitto perseguibile d’ufficio che elide l’effetto attrattivo, non essendo idonea ogni altra formula di proscioglimento, come pure la diversa qualificazione giuridica del fatto, ad escludere la sopravvivenza del fatto storico.
Anche l’assoluzione con la formula “perché l’imputato non lo ha commesso” è idonea a far venire meno la procedibilità d’ufficio per la connessa violenza sessuale (Sezione III, sentenza n. 33775/2005), andando a pregiudicare la materiale riconducibilità del fatto storico all’imputato.
L’estinzione per prescrizione del reato procedibile d’ufficio, invece, mantiene l’efficacia dell’art. 609 septies c.p. (Sezione III, sentenza n. 1506/1997), trattandosi di una causa di non punibilità riguardante, come noto, l’opportunità di punire il reo, non la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto materiale.
Su questo consolidato orientamento si collocano, più di recente, le sentenze della Terza Sezione n. 11263/2008 e la n. 17846/2009.
3. Osservazioni conclusive
Il reato di violenza sessuale è dunque di regola procedibile solo su disposizione della persona offesa, salvo il caso in cui la Procura già debba procedere d’ufficio per un reato connesso, nel senso sopra descritto.
A parere di chi scrive, trattasi di un approccio contraddittorio e poco razionale, che pare voler bilanciare due, diametralmente opposte e non conciliabili, prospettive.
La prima, come già esposto in premessa, intende proteggere la riservatezza e la stabilità psicologica della vittima di fronte ai potenziali effetti negativi derivanti dall’ingerenza di soggetti esterni, istituzioni od opinione pubblica che siano. La seconda, di contro, estende ampiamente la pervasività dell’intervento dell’organo inquirente in presenza di circostanze che forniscano l’opportunità di procedere anche per la violenza sessuale, a prescindere dalla volontà della vittima.
Occorre operare una scelta di campo, e un criterio guida può essere fornito dalla realtà dei fatti: la sfiducia delle vittime per il sistema giudiziario, per le sue lunghe tempistiche (seppur, in questo senso, il Codice Rosso ha imposto dei termini di intervento più rapidi) e per i suoi esiti, ritenuti non soddisfacenti (per qualche dato relativo all’accesso alla giustizia penale da parte delle vittime di reati violenti, mi permetto di rinviare al breve scritto “Denunciare i maltrattamenti, anche ai tempi del coronavirus“, pubblicato dalla sottoscritta su questa rivista).
Ciò dovrebbe spingere gli operatori del processo penale a correggere le disfunzioni del sistema, garantendo la più completa privacy delle parti coinvolte in questo genere di processo e l’efficienza degli interventi, essendo, difatti, ancora notizie di cronaca le morti di donne per mano di uomini che le vittime avevano già provveduto a denunciare in precedenza. In questo contesto, la procedibilità a querela ha come unico effetto quello di scaricare la responsabilità della punizione dei colpevoli sulle persone offese, quando l’unica cosa di cui avrebbero bisogno è, invece, una presenza maggiore ed incondizionata dello Stato nelle loro vite.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Lara Gallarati
Avvocato presso il Foro di Milano.
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