Previdenza ed assistenza obbligatoria, negazione del diritto e possibili rimedi

Previdenza ed assistenza obbligatoria, negazione del diritto e possibili rimedi

Il cittadino che ritenga di avere diritto ad una prestazione previdenziale deve presentare domanda amministrativa e sottoporsi al giudizio della Commissione medica dell’INPS. Tuttavia, può capitare che, a seguito della visita medica e della valutazione della documentazione allegata, la Commissione non ritenga sussistere i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto. Lo strumento giuridico da utilizzare per far valere i propri diritti è il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Prima della proposizione della domanda sarà necessario verificare l’esistenza delle condizioni di procedibilità individuate dall’ art. 443 c.p.c.: il previo esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o il decorrere dei termini fissati per il compimento dei procedimenti stessi o comunque il decorrere di 180 gg. dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Poniamo l’esempio di un soggetto ultrasessantacinquenne non più valutabile sotto il profilo lavorativo, l’indennità di accompagnamento sarà riconosciuta se invalido al 100% e qualora si trovi nell’ incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. I due requisiti sono alternativi. Inoltre, devono ricorrere tutti gli altri requisiti previsti per legge ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento: essere cittadino italiano, risiedere nel territorio nazionale, non essere ricoverato presso alcun istituto e non essere titolare di analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, lavoro o servizio. Fondamentale sarà l’allegazione della documentazione medica che dimostri il diritto alla prestazione previdenziale, ossia l’incapacità di deambulare o l’incapacità di provvedere in autonomia agli atti quotidiani della vita. Maggiori probabilità di vittoria sussistono se si allega anche una relazione di un consulente tecnico di parte, ossia un dottore esperto in medicina del lavoro che attesti l’ingiustizia della negazione del diritto da parte della Commissione medica.

Attenzione ad attivarsi in tempo, la domanda deve essere promossa entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emesso a conclusione dell’iter amministrativo.

Il procedimento che segue è semplificato, in genere una causa di previdenza non dura più di un anno, relativamente poco considerando i tempi della giustizia italiana. Fulcro del procedimento è la nomina del Consulente Tecnico di Ufficio il quale, a seguito delle operazioni peritali, dovrà rispondere al quesito del giudice, ed accertare l’esistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale. Il giudizio, incardinato contro l’Inps, prevede l’assistenza per le parti di consulente tecnici di parte, che assisteranno alle operazioni peritali. Una volta predisposta la relazione finale dal Ctu, in assenza di contestazioni, il giudice provvederà ad omologare l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico. Occorre precisare che il provvedimento di omologa non è né impugnabile né modificabile, ed una volta notificato agli enti competenti, successivamente ad una previa verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti prescritti della normativa vigente, provvederanno al pagamento dell’indennità di accompagnamento, entro 120 giorni.


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