Il riconoscimento giuridico dell’identità di genere. Procedimento di rettificazione del sesso

Il riconoscimento giuridico dell’identità di genere. Procedimento di rettificazione del sesso

Coloro che siano intenzionati a procedere con la rettifica del proprio genere sono legittimati, ai sensi della legge 164/1982, a depositare presso il Tribunale competente ricorso o atto di citazione a seconda della presenza o meno di coniugi o prole.

Qualora difatti, la persona interessata alla modifica anatomica ed anagrafica della propria identità sessuale, fosse coniugata o genitrice, il deposito presso il Giudice dovrà tassativamente avvenire mediante atto di citazione, citando in giudizio dunque anche l’eventuale coniuge o prole.

In entrambi i casi, l’atto giudiziario dovrà essere rivolto nei confronti del Pubblico Ministero presso la Repubblica italiana ex art 70 c.p.c., il quale una volta verificata la sussistenza dei requisiti idonei alla modifica, fornirà parere positivo affinché il Giudice adito possa emettere il proprio provvedimento di autorizzazione.

Vediamo insieme i passaggi fondamentali per addivenire alla sentenza di autorizzazione.

L’attore dovrà dunque procedere con il deposito presso la cancelleria civile del proprio atto giudiziario.

Una volta designato il Giudice territorialmente competente, lo stesso prenderà visione della documentazione medica allegata dall’attore, attestante la disforia di genere (con questo termine si caratterizza una forte e persistente identificazione col sesso opposto associata ad ansia, depressione, irritabilità e spesso desiderio di vivere come genere diverso dal sesso assegnato alla nascita. I soggetti affetti da disforia di genere spesso credono di essere vittime di un incidente biologico e crudelmente incarcerate in un corpo incompatibile con la loro identità di genere soggettiva. La forma più estrema può essere descritta come transessualismo).

Generalmente una volta ottenuta tale anamnesi, il paziente viene sottoposto, da un citogenista, a terapia ormonale per il cambiamento dei caratteri sessuali secondari. 

Nell’ipotesi in cui parte attrice non abbia già effettuato tale percorso ed ottenuto la certificazione medica, il Giudice Istruttore potrà nominare apposito consulente affinché provveda ad attestare le condizioni psicologiche del richiedente.

Prima della pionieristica sentenza n. 15138/2015 della Suprema Corte Sez. I, per poter procedere alla rettifica a livello anagrafico, l’attore doveva sottoporsi obbligatoriamente all’intervento chirurgico, subordinando dunque il cambiamento nei registri dello stato civile all’anatomica alterazione dei tratti sessuali primari.

Fortunatamente gli Ermellini hanno provveduto con la su citata sentenza, a conformarsi alla giurisprudenza della Cedu nonché all’art. 31 del D.Lgs 150/2011 prevedendo che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei tratti sessuali anatomici primari; invero l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.

Persino la Corte Costituzionale si è pronunciata in tal senso dichiarando non fondata la questione di illegittimità dell’art. 1 della L. 164/82, asserendo che le modalità riportate dalla norma sull’adeguamento del sesso (chirurgiche od ormonali) escludano la necessità di un preventivo trattamento chirurgico, costituendo solamente una delle possibili tecniche per l’allineamento dei caratteri sessuali.

A seguire sono state numerose le pronunce dei Tribunali di merito: in tal senso, Trib. Milano sent. n. 4090/2017; Trib. Modena sent. n. 230/2016; Trib. Padova sent. n. 3114/2016; Trib. Reggio Emilia sent. n. 1503/2016; Trib. Roma sent. n. 923/2016.

Una volta accertata dunque la disforia di genere dell’attore e la inamovibile volontà di procedere, al Giudice Istruttore non resta che attendere il parere motivato da parte del PM ed emettere la sentenza di accoglimento della richiesta.

Ma come si procede a livello pratico con la rettifica presso il registro dello Stato Civile competente?

Una volta ottenuto il provvedimento di autorizzazione occorrerà attendere il passaggio in giudicato dello stesso (che avverrà in trenta giorni dalla notifica al PM e agli eventuali coniugi/prole)  affinché l’ufficio comunale possa poi trascrivere la stessa a margine dell’atto di nascita del richiedente, emettendo nuovo codice fiscale ed un nuovo documento identificativo.

Per quanto concerne invece la prassi a livello medico, parte attrice potrà recarsi presso un qualsiasi presidio ospedaliero di suo gradimento, facendo richiesta di visita specialistica pre-operatoria e mostrando al medico incaricato la sentenza autorizzativa emesse nei suoi confronti.


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Federica Angius

Ricercatrice freelance di diritto spaziale, Alumni team presso SGAC - Space Generation Advisory Council. Consulente legale in Italia dal 2018, attualmente residente in Spagna.

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