Prodotti ‘bio’ al market: no all’obbligo di vendita

Prodotti ‘bio’ al market: no all’obbligo di vendita

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, Pres. Guadagno – Rel. Palliggiano, 28 maggio 2015, n. 2950

a cura di Salvatore Piro

La lettura costituzionalmente orientata dell’ordinamento vigente non consente di porre limitazioni, a livello merceologico, alle imprese commerciali. In questo senso la normativa regionale, per porsi in coerenza con i principi comunitari, non può introdurre l’imposizione di obblighi di vendita ai fini autorizzatori, né da sola obbligare un imprenditore a porre in vendita una quota, ancorché minima, di prodotti alimentari biologici, certificati come tali dalla Regione stessa.  Diversamente, la normativa va disapplicata non solo dal giudice ma anche dalla PA, in quanto in aperto conflitto coi principi di origine comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche.

Il fatto

La ricorrente, società operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, attraverso medie strutture commerciali, avversava con ricorso la determina con la quale, il dirigente responsabile SUAP del Comune, rigettava la propria domanda di ampliamento della superficie di vendita ritualmente presentata. Il Comune, difatti, nel riscontrare la domanda, chiedeva alla società alcune integrazioni, tra le quali l’assunzione, da parte della stessa, dell’obbligo di “impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata dalla Regione, per almeno il 5 % del totale di prodotti alimentari venduti”, in apparente coerenza con le previsioni di cui all’art. 20, comma 6, L.R. 9 gennaio 2014, n.1 e del prospetto di cui al relativo Allegato B, n. 14. La ricorrente impugnava la determinazione di diniego, notificando il ricorso sia al Comune che alla Regione.

La decisione

Costituitesi ritualmente le parti in giudizio, il T.A.R. accoglieva il ricorso, di conseguenza annullando il provvedimento di diniego avversato. Tra le diverse doglianze mosse (la ricorrente lamentava, inoltre, sia la violazione dell’art. 41 cost., in materia di libertà di iniziativa economica privata, che la violazione degli artt. 2, 81, 82 e 86 e dei principi del tr. Ce sulla libertà di impresa e di garanzia della concorrenza), appariva assorbente per il tribunale adito la valutazione del secondo articolato motivo di ricorso, concernente l’errata interpretazione della L.R. 9 gennaio 2014, n.1, contenente la “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”, normativa posta dal SUAP comunale, nel caso di specie, alla base del rigetto della domanda di ampliamento della superficie di vendita nei locali della società. In particolare, l’art. 20, comma 6, della predetta legge regionale, considera quale  fattore di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni per una grande struttura di vendita «l’impegno da parte del titolare al commercio di prodotti alimentari di origine regionale, provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti». Clausola che, per i Giudici, è illegittima qualora ne venga distorto il corretto significato, interpretandola invece come un condizionamento all’originario rilascio della licenza commerciale. Così letta, infatti, la previsione in parola contrasta con l’ampio processo prima europeo, poi nazionale, volto alla liberalizzazione delle attività commerciali ai fini di una più ampia libertà di concorrenza nel mercato. “Disegno” globale che scaturisce anche da recenti interventi del legislatore, con le previsioni contenute nei d.l. 138/2011 n. 201/2011 e n. 1/2012 che, recependo in ambito nazionale quanto già affermato a livello CE dalla dir. 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, impongono due principi fondamentali: la libertà di apertura e di ampliamento degli esercizi commerciali, la quale non può subire restrizioni se non per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (così, del resto, Corte cost., sentenza n. 200 del 20 luglio 2012) il divieto di contingenti, limiti territoriali o di vincoli di qualsiasi altra natura relativi allo svolgimento delle attività economiche, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell’ambiente, incluso quello urbano. Non sussistendo, nel caso di specie, alcun interesse pubblico di carattere primario, costituzionalmente rilevante (a differenza di quanto al contrario affermato sempre da Corte cost., sentenza n. 220/2014, in riferimento al regime di apertura di esercizi di gioco e/o di scommesse) non è quindi possibile imporre aliquote sia pur minime di prodotti in vendita, potendo al massimo scorgere nella sola previsione della legge regionale un eventuale requisito premiale. Diversamente, la normativa opererebbe in aperto contrasto con i principi comunitari in materia di libertà di concorrenza e nel mercato dovendo, in ossequio all’ormai consolidato sistema dei rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno (cfr., tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1054/2009; Corte giust, Grande Sez., sentenza n. 119/2007), essere dunque disapplicata anche d’ufficio sia dai giudici, che dagli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento delle loro attività di diritto pubblico.


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