Quando il Gip può emettere decreto penale di assoluzione, il nuovo principio di diritto della Cassazione

Quando il Gip può emettere decreto penale di assoluzione, il nuovo principio di diritto della Cassazione

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 36240/2020, depositata in Cancelleria lo scorso 17 dicembre 2020, è intervenuta sulle prerogative del Giudice per le Indagini Preliminari, organo a cosiddetta giurisdizione semipiena che interviene nel procedimento solo su istanza di parte. Nella stragrande maggioranza dei casi su iniziativa del Pubblico Ministero.

La vicenda. Gli Ermellini si sono trovati a giudicare sul ricorso portato alla loro attenzione dal Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Sciacca per l’annullamento della sentenza emessa dal Gip dello stesso tribunale. Il Gip di Sciacca aveva provveduto a emettere decreto penale di assoluzione nei confronti di un diportista italiano perché, seconda la formula di rito utilizzata, il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Contro tale decisione Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso davanti alla Corte Suprema di Cassazione in quanto sarebbero stati violati gli articoli 129 e 459 del Codice di Procedura Penale. Secondo il Pubblico Ministero, infatti, l’assoluzione è stata pronunciata per mancanza delle prove in relazione al reato da accertare. Il Pubblico Ministero ricorrente ha fatto riferimento al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittimo che un Gip, sollecitato ad emettere un decreto penale, emetta una sentenza di assoluzione per insussistenza o mancanza della prova.  Di conseguenza, questo avrebbe privato la Pubblica accusa della possibilità di integrare la prova nella sede dibattimentale ove fosse necessario.

La decisione della Cassazione. Il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso portato alla sua attenzione dal Pubblico Ministero. Gli Ermellini, infatti, hanno fatto notare come il Giudice delle Indagini preliminari può, qualora lo ritenga opportuno, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di un decreto penale di condanna. Ma chiarisce il Supremo Collegio, questo può avvenire solo nei casi, tassativamente previsti, indicati nell’articolo 129 del Codice di Procedura Penale. E tra questi non rientrano, certamente, i casi di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova elencati dall’articolo 530, 2° comma, del Codice di Procedura Penale.

Secondo la Cassazione vi è una seconda ipotesi nella quale è possibile per il Gip emettere una sentenza di assoluzione, rispettando il disposto degli articoli 129 e 459, 3°comma, del Codice di Procedura Penale. E cioè quando risulti evidente che non possono più essere acquisite prove della colpevolezza del soggetto a cui si riferisce la notizia di reato. Del pari, l’analoga sentenza di assoluzione deve ritenersi preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

Infine, gli Ermellini operano un doveroso distinguo fra l’insufficienza di prove richiesta dall’articolo 530,comma 2, del Codice di Procedura Penale e quanto disposto dall’articolo 129 dello stesso codice che non ne fa menzione. La differenza tra le due disposizioni, spiegano i giudici di legittimità, risiede nel fatto che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 530, 2° comma, è emessa dopo il dibattimento con l’acquisizione di tutte le prove richieste dalle parti e ammesse dal giudice. Mentre la sentenza emessa ai sensi degli articoli 129 e 459 del Codice di Procedura Penale, è pronunciata allo stato degli atti, con le prove che possono essere ancora acquisite nella naturale sede dibattimentale.

Di conseguenza, solo un’argomentata certezza dell’impossibilità in assoluto di nuove prove può far estendere anche in sede di richiesta di decreto penale l’eventualità di un’emissione di una sentenza ai sensi degli articoli 129 e 459 del Codice di Procedura Penale sull’insussistenza probatoria.  Nel caso di specie, l’insussistenza probatoria è stata solo asserita secondo la Cassazione, ma non dimostrata e, per di più, scollegata dai dati processuali e non evidente.

Da ciò, gli Ermellini fanno derivare il seguente nuovo principio di diritto: : “Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 cod. proc. pen., solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove (ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall’accusa) della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria“.


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