Reato complesso, permanente e abituale: un po’ di chiarezza

Reato complesso, permanente e abituale: un po’ di chiarezza

Si parla di reato complesso in senso stretto quando la legge prevede come elementi costitutivi della fattispecie o come sue circostanze aggravanti, fatti che di per sé costituirebbero reato. La rapina, per esempio, è una fattispecie penale composta da furto e violenza privata. Viene generalmente inquadrato nella figura del concorso apparente di norme. Nel reato complesso speciale le singole figure di reati vi rientrano come elementi costitutivi e il nomen juris muta. Nel reato complesso aggravato o circostanziato un reato vi rientra quale elemento essenziale e l’altro quale circostanza aggravante e rimane inalterato il nomen juris. È interessante notare che, nel caso di reato complesso circostanziato, se per un reato che lo compone è prevista la procedibilità d’ufficio, lo stesso si prevede per l’ipotesi del reato complesso.

Il reato complesso in senso lato si ha, invece, quando un reato contiene in sé un reato meno grave. Perché sussista non servono due o più reati, ne basta uno con l’aggiunta di un ulteriore elemento. La violenza sessuale, per esempio, è composta da un reato che è la violenza privata e da un elemento ulteriore come la congiunzione sessuale che di per sé non costituirebbe un reato. Il reato minore della violenza privata rimane assorbito nel maggiore. La norma più grave è speciale rispetto all’ipotesi del reato di minore gravità e, pertanto, trova applicazione l’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Questo rapporto di continenza può essere esplicito come nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, o implicito come nella violenza sessuale.

Il reato progressivo si presenta quando per la commissione di un reato se ne deve necessariamente e preliminarmente compiere un altro minore. Per esempio, la riduzione in schiavitù presuppone di necessità il sequestro di persona. Diversa è la progressione criminosa che prevede un passaggio da un reato minore ad uno maggiore per effetto di una risoluzione criminosa successiva. Nel reato progressivo vi è una sola norma violata, un unico dolo e una sola pena applicabile. Nella progressione criminosa si hanno più norme violate e la pena applicata è una sola quando vengono lesi beni giuridici omogenei, in caso contrario si applica l’art. 81 c.p. sul concorso di reati.

Una piccola parentesi circa l’antefatto e il postfatto non punibili che si hanno quando un reato meno grave è necessario presupposto di uno più grave ma il suo disvalore rimane assorbito in quello maggiore, oppure quando un reato meno grave costituisce il normale sbocco del primo.

Infine, il reato permanente ricorre quando non vi è soluzione di continuità temporale circa l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. È un reato unico si perfezione nel momento in cui si realizza quel minimum di mantenimento; dapprima si potrà configurare solo il tentativo. Si ha sequestro di persona se la vittima è privata della libertà personale per un tempo apprezzabile. A differenza del reato continuato vi è un’unica condotta che si protrae nel tempo. A differenza di quello abituale si svolge senza soluzione di continuità. E diversamente dal reato istantaneo con effetti permanenti, il perfezionamento non si verifica subito ma quando vi è un minimo di durata.

Da ultimo, il reato abituale si delinea ogniqualvolta si reiterino nel tempo più condotte identiche ed omogenee. Si distingue in reato abituale proprio: quando è la reiterazione a delineare l’illecito penale non le singole condotte che isolate sarebbero lecite (maltrattamenti in famiglia); e reato abituale improprio ove già la singola condotta costituisce reato (relazione incestuosa). Perché si parli di consumazione è richiesto un numero minimo di fatti che integri un sistema di comportamenti, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Da non confondere con l’abitualità nel reato che attiene non al reato ma al soggetto attivo.


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Silvia Mallamaci

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