Responsabilità colposa in ambito sanitario: problemi di diritto intertemporale del nuovo art. 590 sexies c.p.

Responsabilità colposa in ambito sanitario: problemi di diritto intertemporale del nuovo art. 590 sexies c.p.

Il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose è stato oggetto di intervento normativo, con l’art. 6 della Legge n. 24/2017, che ha introdotto l’art. 590 sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

L’art. 590 sexies c.p., stabilisce: “Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590, sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal comma 2. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

L’art. 6, comma 2, citato, dispone l’abrogazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

La riforma rifonda la disciplina penale della responsabilità in ordine ai reati di omicidio e lesioni colpose in ambito sanitario.

La Corte di Cassazione, con le prime sentenze emanate dopo l’entrata in vigore della legge, ha evidenziato come la lettura della nuova norma susciti dubbi interpretativi e incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo. Anche la ratio stessa della novella appare dubbia.

Si legge nella sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 28187 che l’enunciato secondo cui non è punibile l’agente che rispetta le linee guida accreditate nel caso in cui esse risultino adeguate alle specificità del caso concreto, attinge la sfera dell’ovvietà: non si comprende come potrebbe essere chiamato a rispondere di un evento lesivo l’autore che, avendo rispettato le raccomandazioni espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed avendole in concreto attualizzate in un modo che “risulti adeguato” in rapporto alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da colpa.

La disciplina, definita di “disarticolante contraddittorietà” e “drammatica incompatibilità logica”, trova applicazione “quando l’evento si è verificato a causa di imperizia” quindi, sempre nell’opinione della Suprema Corte, si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo pertinente ed appropriato  all’esito di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie.

La riforma implica notevoli problemi di diritto intertemporale atteso che occorre tener conto dell’abrogazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che aveva operato la nota distinzione tra colpa lieve e colpa grave.

La Suprema Corte aveva interpretato tale riforma nel senso più ampiamente aderente al principio di colpevolezza ritenendo che, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, si fosse verificata la decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve, aveva dunque ravvisato che residuasse la responsabilità colpevole solo per colpa grave.

L’abrogazione della legge del 2012 implicherebbe dunque la reviviscenza, sotto tale riguardo, della previgente, più severa normativa che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa.

Specifica la Cassazione che, naturalmente, ai sensi dell’art. 2 c.p., il nuovo regime potrà applicarsi solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma.

Mentre per i fatti accaduti anteriori all’entrata in vigore della legge (1.4.2017), sempre in applicazione dell’art. 2 c.p., potrà trovare applicazione, quando pertinente, la normativa del 2012, che appare più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.


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