Responsabilità del magistrato

Responsabilità del magistrato

Sommario: 1. Responsabilità disciplinare: Cass. civ., sez. U., sent. n. 7832 del 15 aprile 2020 – 1.1. Violazione dei doveri inerenti alla funzione – 1.2. Grave violazione di legge – 2. Responsabilità civile: Cass. civ., sez. U, sent. n. 6690 del 9 marzo 2020. Giurisdizione del Giudice ordinario per l’illecito commesso nell’esercizio delle funzioni di Giudice amministrativo

 

 

1. Responsabilità disciplinare: Cass. civ., sez. U, sent. n. 7832 del 15 aprile 2020

1.1. Violazione dei doveri inerenti alla funzione

L’art. 2, d. lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150” individua gli illeciti disciplinari che possono essere perpetrati dal magistrato nell’esercizio delle funzioni e, segnatamente, alla lett. a), la violazione dei doveri -posti dall’art. 1 dello stesso decreto- di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, ove ciò determini un ingiusto danno o un indebito vantaggio per una delle parti. Il danno deve, segnatamente, consistere in un grave pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile, e, se lo stesso non assume tali connotati, non può dirsi che il fatto è di “scarsa rilevanza” (ai sensi dell’art. 3-bis, d. lgs. n. 109/06, introdotto dalla L. n. 269 del 24 ottobre 2006, art. 1, c. 3, lett. e), bensì che, radicalmente, l’addebito non sussiste: l’esimente di cui all’art. 3-bis, infatti, si fonda sull’accertamento positivo di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare cui segue la valutazione, svolta ex post, della scarsa rilevanza complessiva del fatto, incompatibile con l’ipotesi di assenza di un elemento costitutivo della fattispecie tipizzata dal legislatore.

1.2. Grave violazione di legge

Altro illecito disciplinare è la grave violazione di legge, determinata da ignoranza o, quantomeno, negligenza inescusabile (art. 2, lett. g, d. lgs. 109/06): questa rileva in relazione all’effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell’ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell’esercizio della funzione, la quale deve emergere all’esito di una valutazione complessiva dell’attività giurisdizionale al cui interno si è consumata, della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato (principio già affermato dalle sez. U, sent. n. 20819 del 02 agosto 2019). Grave violazione di legge può darsi, ad esempio, in presenza di ripetute omissioni e trascuratezze del p.m. assegnatario di un procedimento per omicidio a carico di ignoti, quali l’aver lasciato aperto il procedimento per oltre venti anni senza la richiesta al giudice competente di alcuna proroga dopo la prima concessa dal Gip, l’aver provveduto in modo carente alla gestione ed al controllo dei reperti acquisiti, il non aver dato riscontro per lungo tempo alle più volte rinnovate istanze della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, nelle quali si manifestava la necessità di rivisitare la scena del crimine. Al contrario, nel caso di specie, in cui il magistrato era accusato della violazione grave del T.U. spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002) e dell’art. 93 c.p.c., l’illecito non poteva ritenersi accertato, essendo stato tralasciato l’esame della complessiva attività giurisdizionale svolta dall’incolpato, avuto riguardo al problema oggettivo di compatibilità tra il quadro normativo speciale sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quello generale codicistico relativo alla regolazione delle spese processuali.

2. Responsabilità civile: Cass. civ., sez. U, n. 6690 del 9 marzo 2020. Giurisdizione del Giudice ordinario per l’illecito commesso nell’esercizio delle funzioni di Giudice amministrativo

L’art. 1, c. 1, L. n. 117 del 13 aprile 1988, “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” prevede: “Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni”. Vi è, dunque, un duplice presupposto a delimitare l’applicazione della citata legge n. 117: di status, vale a dire l’afferenza alla magistratura, compresa quella amministrativa; ed obiettivo, ovvero l’esercizio di attività giudiziaria -non necessariamente giurisdizionale. Nella compresenza dei predetti requisiti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l’appunto, cagionato “nell’esercizio delle funzioni giudiziarie”, come recita il titolo della legge) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 13 della stessa n. 117 del 1988, ossia da “chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni”. Per converso, è nei confronti dello Stato che deve sempre intentarsi l’azione diretta di danno.


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Laura Muscolino

Laura Muscolino è nata nel 1991 a Messina, dove risiede. Diplomata al Liceo Classico F. Maurolico, si laurea con lode in Giurisprudenza Magistrale all'Universitá degli Studi di Messina nel luglio 2019. Durante il corso di laurea ha partecipato al Festival del diritto di Piacenza, ed. 2014, ed effettuato il tirocinio curriculare di cui al D.M. 270/04 presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G.; attualmente svolge il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/13 presso il Tribunale di Messina, dove si occupa di diritto civile.

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