Responsabilità dell’emittente radio in caso di truffa

Responsabilità dell’emittente radio in caso di truffa

XYZ.it è l’ultimo sito aperto dalla società XYZ s.r.l. (già ZYX s.r.l.) e rivolge la propria offerta di prodotti alle partite IVA. Le modalità per procedere all’acquisto tramite questo portale sono le seguenti: concludere un ordine di minimo € 1.000,00 e pagare con bonifico. A queste già sospette modalità di acquisto si aggiunga che il sito è privo di molti requisiti importanti sul fronte dello sviluppo, a partire dalla comunicazione sicura https che si conviene a qualsiasi sito, soprattutto quelli che gestiscono transazioni di tipo commerciale. Ma soprattutto non è riportato alcun numero di telefono, e sul sito l’unico riferimento porta a ZYX srl, società a socio unico, sita a ad un indirizzo ove risulta esserci un Business Center, un centro di condivisone uffici che affitta spazi ma anche solo servizio centralino e caselle postali per uffici “virtuali”.

Molti utenti sono venuti a conoscenza di questo sito a seguito di una martellante pubblicità andata in onda sulla radio di diverse emittenti.

Fin qui nulla di illecito se non il fatto che molte persone che hanno acquistato prodotti di ogni sorta su XYZ.it non hanno mai ricevuto la merce ordinata né, tantomeno, il rimborso di quanto già versato.

In tale contesto, ci si chiede se possa sussistere una qualche responsabilità in capo alle emittenti che hanno pubblicizzato il sito truffaldino.

Vi è da premettere che, nella maggior parte dei casi, i contratti di vendita di spazi pubblicitari non intercorrono direttamente tra l’inserzionista e l’impresa di comunicazione, ma tra l’inserzionista e la concessionaria. In tal caso l’impresa di mezzi è un soggetto terzo rispetto al contratto; è il concessionario di pubblicità che promette una prestazione a favore dell’inserzionista.

Il caso in esame rientra nella fattispecie sopra delineata, che non è altro se non la disciplina prevista dal contratto a favore di terzo, in cui il concessionario e l’inserzionista stipulano un contratto a favore della radio, terza rispetto al contratto stesso. La persona che acquista un prodotto dell’inserzionista è altro e al di fuori dei rapporti intercorrenti tra coloro che stipulano il contratto a favore di terzo e, pertanto, non ha alcuna legittimità a chiedere un risarcimento alla radio che ha pubblicizzato il sito di cui sopra. Dal punto di vista civilistico, dunque, l’acquirente non può rilevare alcuna responsabilità in capo alla radio.

L’altra via potenzialmente percorribile per ottenere un provvedimento nei confronti della radio deve fare riferimento all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria e al Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

L’art. 1 di tale codice così recita: “La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla”, che viene completato dall’art. 2: “La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento”.

A livello procedurale l’art. 36 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria permette a chiunque ritenga di subire un pregiudizio da attività di comunicazione commerciale, può presentare istanza al Giurì dell’Istituto. Nel caso in cui il Giurì ritenesse che la comunicazione commerciale oggetto del contendere non sia conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, dispone che le parti desistano dalla stessa. Anche con tale procedimento non è possibile ascrivere alcuna responsabilità in capo alla radio, la quale potrebbe essere destinataria di un provvedimento che ordini la cessazione di tale pubblicità.

Così descritta, anche questa opzione extragiudiziale non pare conveniente all’utente che ha acquistato un bene dal sito – che non ha mai provveduto a consegnare la merce ordinata, né rimborsato la cifra versata – al quale si è fatto affidamento in seguito a pubblicità radiofonica.

A completamento di quanto sin ora evidenziato e solo a scanso di equivoci, non è possibile nemmeno fare riferimento alla pubblicità ingannevole, disciplinata dal Codice del Consumo, il quale non è applicabile nel caso oggetto del parere, poiché rivolto solo ai consumatori, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.


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