Responsabilità genitoriale e social network: dovere di educazione e di vigilanza per la salvaguardia del minore e della sua identità

Responsabilità genitoriale e social network: dovere di educazione e di vigilanza per la salvaguardia del minore e della sua identità

Responsabilità genitoriale e social network: dovere di educazione dei genitori e di vigilanza per la salvaguardia del minore e della sua identità

Gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie e il diffondersi dell’utilizzo dei social network ridefiniscono il ruolo rivestito dalle figure genitoriali e i doveri attinenti alla responsabilità genitoriale[1] che, opportunamente non circoscritta dal legislatore, si evolve insieme al mutamento della società; ai molteplici rischi insiti nell’utilizzo di tali strumenti devono essere affiancate adeguate tutele per i minori che considerino le competenze digitali acquisite ma non si basino solo su queste.

La responsabilità genitoriale si arricchisce del dovere di educare i minori ad un adeguato utilizzo dei mezzi di comunicazione e del dovere di vigilanza nell’utilizzo che il minore faccia di tali strumenti; l’attribuzione di tali doveri comporta che la responsabilità di condotte lesive attribuibili al figlio o poste in essere dallo stesso, sia in capo ai genitori, in quanto espressione della responsabilità genitoriale.[2]

L’articolo 147 del Codice civile sancisce il dovere di educazione affermando come lo stesso debba <<tener conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli>>, l’educazione quindi non viene circoscritta ma necessariamente subirà l’evoluzione della società valorizzando il minore e la sua volontà; il minore se da un lato ha la capacità digitale in quanto può utilizzare i social network è comunque da considerare come vulnerabile e privo della capacità di agire che acquisterà soltanto al compimento del diciottesimo anno di età.

L’educazione è un momento imprescindibile in quanto è strumentale tanto per il minore poiché soltanto in questo modo riesce a comprendere la portata e l’incidenza delle sue azioni in rete, quanto al fine di prevenire che egli subisca condotte pregiudizievoli poste in essere da terzi che si sono avvantaggiati dall’utilizzo di tali strumenti; i genitori quindi, se dovranno impartire un’educazione adeguata per l’utilizzo di tali mezzi dovranno, in un secondo momento, verificare che i figli si attengano alle indicazioni impartite.

L’utilizzo di tali strumenti da parte del minore che arrechino un danno ad un altro soggetto o un utilizzo inusuale degli stessi, interferendo con lo sviluppo della personalità del minore, appaiono come lesivi della dignità del minore e saranno considerate come condotte sintomatiche di un inadempimento genitoriale poiché sussiste un’inadeguata educazione e vigilanza nei confronti delle attività del minore.

Il Tribunale di Caltanissetta[3] ha affermato che <<gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi>>.

La giurisprudenza di merito ha affermato che <<il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori>>[4].

Il Tribunale di Parma, con sentenza del 5 agosto 2020, ha rafforzato quanto emerso precedentemente affermando come il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli racchiude anche l’educazione digitale dei minori e infatti <<I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all’età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l’utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro>>.

Ma l’adempimento genitoriale dei doveri di educare e di vigilare il figlio non consentono un’intromissione degli stessi nella sfera privata del minore in quanto ogni intrusione dovrà trovare una giustificazione; in capo al minore, infatti, sussiste il diritto alla tutela della sua sfera personale e dei propri dati personali da ingerenze altrui, tanto se perpetrate da estranei che dai propri genitori.

Il diritto alla riservatezza dei minori inteso come rispetto della propria vita privata sussiste anche nei confronti dei genitori, essi dovranno infatti tutelarlo da intrusioni tanto da terzi che illecitamente vengano a conoscenza di dati personali del minore quanto all’interno della famiglia stessa.

Differente sarà l’intervento genitoriale e le indicazioni fornite al figlio in quanto dovranno tener conto oltre che dell’età, delle opportunità e delle implicazioni legate a tali strumenti; vietare ad un minore la possibilità di usufruire del web e dei social network potrebbe avere delle ricadute sulla sua crescita in quanto non gli sarà possibile esercitare il suo diritto all’autodeterminazione.[5]

Se da un lato i genitori devono vigilare sul minore nelle attività da lui espletate, dall’altro sussiste in capo al minore il diritto alla riservatezza; è opportuno quindi un bilanciamento tra queste due posizioni con la demarcazione da parte dell’interprete del confine della liceità dell’intrusione genitoriale nella vita del minore.

Senza dubbio l’interesse del minore è il criterio idoneo a guidare i genitori nel compimento dei propri doveri ma di fatto le situazioni concrete assumono particolari sfumature tali da richiedere interventi peculiari.

La Cassazione[6] afferma come il dovere di vigilare sulle attività poste in essere dal minore non è idoneo a giustificare le condotte tenute dai genitori qualora queste costituiscano un’intrusione nella sua sfera privata; le interferenze giustificate saranno quelle che, valutate in concreto, abbiano come finalità la tutela del minore.

Maggiore è l’età del minore e maggiore è il rispetto che i genitori devono avere nei confronti della sua sfera di riservatezza; ogniqualvolta sussistano situazioni gravi l’intervento dei genitori a violazione di tale sfera è idoneo in quanto la finalità da perseguire è la tutela del minore e del suo armonioso sviluppo: la tutela del the best interest è preminente, in questo caso, rispetto alla tutela della riservatezza.

I minori, quindi, nell’utilizzo della rete e dei social network necessitano di una guida e questa non può che individuarsi nelle figure genitoriali le quali, però, devono essere coadiuvate nell’adempimento di tale compito dall’intervento statale che, mediante la fruizione e la predisposizione di servizi idonei all’acquisizione di conoscenze, renda i genitori figure realmente consapevoli del potente strumento che è la rete e dell’incisività della stessa sulla formazione del minore.

 

 

 

 


[1] Per approfondimenti sulla responsabilità genitoriale G. VISINTINI, Fatti illeciti: fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p.242-243; F. ROMEO, Genitori e Figli nel quadro del pluralismo familiare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 128 e ss.
[2] F. ROMEO, Genitori e Figli nel quadro del pluralismo familiare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 132 e ss.
[3]Tribunale di Caltanissetta, 8 ottobre 2019; il caso ha ad oggetto la condotta posta in essere da un ragazzo che tempestava di messaggi, mediante l’utilizzo di social network una ragazza tale da provocare in lei uno stato di ansia che la indusse ad avere paura per la sua incolumità.
[4] Tribunale di Teramo,16 gennaio 2012, n. 18, in Banca dati De Jure, www.dejure.giuffre.it,  in tale sentenza si discute di danno arrecato dal minore mediante l’utilizzo di piattaforme social e della responsabilità civile dei genitori, ex art. 2048 c.c.
[5] S. STEFANELLI, Responsabilità genitoriale e affidamento, in A. SASSI, F. SCAGLIONE e S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Tratt.dir. civ. Sacco, Le persone e la famiglia, 4, Torino, 2015, pp. 509 e ss.
[6] Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2014, n. 41192, nel caso di specie registrare le conversazioni telefoniche intrattenute dai figli minorenni costituisce un illecito penale, tale attività, infatti, non può essere giustificata dall’adempimento dei doveri genitoriali.

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