Riforma forense: la nuova legge professionale

Riforma forense: la nuova legge professionale

La Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha ridefinito la pratica forense.

Vi è stato anche il parere favorevole di Senato e Camera sul decreto ministeriale concernente l’attività di tirocinio necessaria per l’accesso della professione.

Innanzitutto vi sono obblighi maggiori a carico del dominus che prende in carico un nuovo “praticante”:

  • il tirocinio deve essere svolto dignitosamente ed in modo proficuo, poiché è un’attività volta all’acquisizione della conoscenza di una professione;

  • l’avvocato formatore non potrà avere più di tre praticanti contemporaneamente, salvo casi particolari ed espressamente autorizzati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza;

  • pur non sussistendo alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, occorre corrispondere un rimborso spese al praticante; inoltre decorso il primo semestre, vi è la possibilità di stipulare un apposito contratto con il quale venga riconosciuto un compenso al praticante per l’attività svolta per conto dello studio presso il quale lavora;

  • l’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita e deve adoperarsi affinché sia rispettata la massima riservatezza ed il segreto professionale in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.

I doveri del praticante a seguito della legge 247/2012:

  • frequenza continuativa presso lo studio dell’avvocato formatore;

  • svolgimento del tirocinio con assiduità, riservatezza e diligenza, dunque rispettando sin da subito le norme di deontologia professionale.


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