Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: le tabelle di Roma

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: le tabelle di Roma

La tematica del risarcimento del danno da perdita parentale è stata oggetto di notevole attenzione da parte della più recente giurisprudenza, soprattutto per quel che concerne le tabelle che devono essere utilizzate dal giudice per la liquidazione del danno dovuto al soggetto danneggiato.

Per comprendere l’operatività del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, è opportuno, seppur brevemente, soffermarsi e analizzare l’istituto della cd responsabilità aquiliana definita anche responsabilità civile o responsabilità extracontrattuale, in quanto è solo dopo aver chiara quale sia la ratio dell’istituto che si può comprendere il tipo di danno che può essere risarcito a seguito del compimento di un fatto illecito, in particolare nel caso di specie  del danno da perdita del rapporto parentale.

L’art.2043 c.c. detta la disciplina della responsabilità civile, precisando che quando un soggetto (danneggiante) commette un illecito, con dolo o colpa che cagioni ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire i danni al soggetto che lo ha subito (danneggiato).

La ratio dell’istituto risiede nell’esigenza di tutelare la persona danneggiata garantendo l’adempimento degli obblighi di solidarietà sociale (art.2 Cost), infatti, la funzione che assolve questa responsabilità non è di tipo sanzionatorio ma di tipo riparatorio in quanto mira a ripristinare lo status giuridico quo ante in cui versava il danneggiato prima di subire l’illecito.  La struttura dell’illecito civile si compone di tre elementi essenziali:

1) fatto materiale: costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito e si sostanzia in tre elementi: la condotta che può consistere in un fare o in un non fare; l’evento che consiste nel verificarsi di una situazione sfavorevole per il destinatario della condotta; il nesso di causalità consistente nella relazione tra condotta e evento dannoso che sussiste quando in base alla comune esperienza era oggettivamente prevedibile che da una determinata azione derivasse l’evento dannoso;

2) l’antigiuridicità: si realizza quando vi è la difformità tra il fatto e l’ordinamento. Tradizionalmente la dottrina riteneva che il danno ingiusto fosse solo quello arrecato a un diritto assoluto, più recente, sarebbe invece la posizione della giurisprudenza secondo la quale sarebbero meritevole di risarcimento anche le lesioni di alcuni diritti relativi. Giova precisare, che l’antigiuridicità di un fatto non è punibile nel caso in cui sussista una scriminante, ossia la legittima difesa o lo stato di necessità;

3) la colpevolezza: costituisce l’elemento soggettivo per l’imputabilità del fatto, infatti presupposto della colpevolezza è l’imputabilità dell’autore del fatto intesa come capacità di intendere e volere del soggetto nel momento in cui ha commesso il fatto. La colpevolezza può assumere diversi gradi di intensità:

– il dolo sussiste quando chi ha commesso l’illecito ha agito con la coscienza e la volontà di cagionare l’evento dannoso;

– la colpa sussiste quando l’evento dannoso verificatosi a seguito del compimento dell’illecito è frutto di una violazione di un dovere di diligenza, cautela, perizia nei confronti dei terzi o di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

La responsabilità civile presenta, inoltre elementi di difformità rispetto alla cd responsabilità contrattuale, infatti:

– la responsabilità contrattuale sorge in caso di violazione di un dovere specifico derivante da un precedente rapporto obbligatorio; presuppone la capacità di agire del soggetto; il danneggiato deve solo provare l’inadempimento per ottenere il risarcimento; l’ammontare del danno risarcibile è limitato ai danni prevedibili se non dipende da dolo; il diritto al risarcimento del danno contrattuale si prescrive in dieci anni;

– la responsabilità civile sorge in caso di violazione del dovere generico di neminem laedere; presuppone la capacità di intendere e volere; il danneggiato deve provare l’esistenza del danno ingiusto; la colpa del danneggiante e il nesso causale che lega condotta e evento; l’ammontare del danno risarcibile non è soggetto a limiti e comprende pertanto anche i danni non prevedibili; il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive nel termine di cinque anni.

Fatte queste premesse generali, sull’istituto, l’attenzione deve essere rivolta alle lesioni suscettibili di risarcimento, infatti, nel nostro ordinamento agli arbori dello sviluppo dell’istituto si riteneva che i danni risarcibili a seguito della commissione di un fatto illecito fossero solo quelli patrimoniali, mentre oggi si è affermata la sussistenza che meritevoli di risarcimento sono anche i danni non patrimoniali.

I danni patrimoniali consistono in un pregiudizio diretto o indiretto al patrimonio. Essi si distinguono in:

– danno emergente: che ha ad oggetto la diminuzione patrimoniale;

– lucro cessante: che ha ad oggetto il mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

I danni non patrimoniali invece consistono in una lesione di interessi non economici, per cui sarebbero risarcibili solo i danni derivanti da reato; i danni che ledono un interesse previsto e tutelato dalla Costituzione, fonte sovraordinata rispetto alla legge.

Il danno non patrimoniale quindi, nella sua veste descrittiva costituisce una categoria onnicomprensiva all’interno della quale è possibile distinguere tre sottocategorie di danni, anche se come ribadito dalla giurisprudenza è sempre unico il risarcimento del danno. Le tre sottocategorie di danno non patrimoniale ricomprendono:

– il danno morale soggettivo: consistente nella sofferenza psichica patita dal danneggiato in conseguenza dell’illecito o, in caso di decesso della vittima della sofferenza dei suoi congiunti, risarcibile ex art 2059 c.c. e 185 c.p.;

– il danno biologico: consistente nella lesione all’integrità psicofisica medicalmente accertabile e sarebbe risarcibile ex art.2043 c.c. e art 32 Cost.;

– il danno esistenziale: consistente nella compromissione della possibilità del soggetto di realizzarsi personalmente con conseguente peggioramento delle sue condizioni di vita.

Premesse le su indicate riflessioni sulle diverse tipologie di danni non patrimoniali  risarcibili, per comprendere in cosa consiste il danno da perdita del rapporto parentale e i criteri utilizzati per determinarne la risarcibilità, bisogna precisare che il danno da perdita del rapporto parentale è quel danno che determina uno svantaggio giuridicamente rilevante non solo per il soggetto che è direttamente offeso dalla condotta antigiuridica, ma anche per i soggetti con cui il danneggiato aveva un vincolo di parentela, i quali a seguito dell’evento lesivo potrebbero  sviluppare profonde sofferenze psicofisiche e alterazioni delle proprie abitudini quotidiane, infatti  la Cassazione ha precisato nella sentenza Nr. 7748/2020 che: <<in tema di lesioni conseguenti a un sinistro stradale il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute>>, ecco perché generandosi nei confronti di questi soggetti un danno riflesso, la dottrina e la giurisprudenza sono state concordi nel ritenere che questi soggetti possono chiedere al danneggiante il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Tuttavia al fine di ottenere il risarcimento non basta la sussistenza del solo rapporto di parentela, in quanto di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ritenuto opportuno estendere il diritto alla riparazione del pregiudizio in questione anche ad altri soggetti (si pensi, ad esempio, al convivente more uxorio), è invece necessario che il prossimo congiunto, per ottenere il risarcimento del danno, dimostri l’effettiva esistenza dell’attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto nonché la qualità ed intensità della lesione derivante in occasione del fatto illecito, in quanto per la Cass. N.21060/2016 <<un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare>>.

Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è rimesso ad una valutazione equitativa, infatti,  per lungo tempo le tabelle di Milano hanno assunto una valenza “para-normativa” per la quantificazione del danno non patrimoniale prevedendo le stesse un tetto minimo e massimo per il risarcimento dovuto, tuttavia recentemente la Corte di Cassazione con sentenza 33005/2021 ha stabilito che per calcolare il quantum dovuto ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale bisogna utilizzare le tabelle di Roma che ai fini del risarcimento tengono conto anche di altri fattori quali:

– l’età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite;

– l’età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all’età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

– la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;

– presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell’assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un’altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

Quindi si può concludere affermando che, la preferenza esordita dalla Cassazione avverso le tabelle di Roma per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale rappresenta un lume costituendo la possibilità per il giudice di poter tener conto ai fini della liquidazione, di tutte quelle circostanze che uniscono il danneggiato-indiretto al danneggiato diretto al fine di offrirgli un più giusto  risarcimento del danno non patrimoniale che lo tuteli per quanto sofferto alla luce del venir meno del rapporto parentale.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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