Ritardo aereo, sì alla compensazione pecuniaria
Non accade di rado di dover restare ore in aeroporto ad aspettare un volo in ritardo. E il tempo è denaro, si sa. Ed è in questi casi che interviene la cosiddetta Compensazione pecuniaria, a prescindere dalla dimostrazione della sopportazione di uno specifico danno. Dunque, un istituto che ben si presta a garantire effettività alla cura dei passeggeri. Ma vediamo innanzitutto cos’è.
Disciplinata dal regolamento CE 261/2004, la compensazione pecuniaria interviene a favore del passeggero in tre diverse ipotesi: cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo aereo.
Per cancellazione del volo si intende la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
Essa inoltre comprende anche il caso in cui l’aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
Altro caso quello del negato imbarco, rappresentato dal rifiuto di trasportare un passeggero su un volo nonostante si sia presentato all’imbarco munito di una prenotazione confermata e nei tempi indicati dal titolo di viaggio e/o dal vettore, salvo che vi siano ragionevoli motivi per negare l’imbarco quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati.
Il negato imbarco include anche la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo neghi l’accesso a bordo a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo, incluso nella loro prenotazione, abbia subito un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo abbia erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo.
Rientra tra i casi di negato imbarco anche quello in cui ad un passeggero, non viene consentito l’accesso sull’aeromobile in seguito alla riorganizzazione dei voli effettuata dallo stesso vettore dopo la sopravvenienza di circostanze eccezionali.
Il terzo caso, infine, è quello del ritardo aereo. La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, introdotto la nozione di ritardo prolungato, ravvisandone gli estremi “ogniqualvolta esso causi ai passeggeri una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungano alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.
La giurisprudenza comunitaria ha assimilato i passeggeri vittime di ritardo prolungato a quelli che subiscano la cancellazione del proprio volo, maturando anche questi ultimi il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento.
Cosa può fare, dunque, il passeggero che venga a trovarsi in una di queste situazioni.
L’articolo 7 del citato Regolamento CE 261/2004 prevede che al passeggero venga corrisposto da parte della compagnia aerea, per il semplice fatto di partire in ritardo, un indennizzo monetario in misura stabilità in base alla lunghezza della tratta aerea.
Precisamente la compensazione pecuniaria viene così stabilita:
a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Infine, va menzionato l’articolo 3 del Regolamento CE 261/2004 in base al quale il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma c.d. Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
Dal punto di vista territoriale lo stesso articolo 3 prevede che le compensazioni per ritardo si applichino solo nei seguenti casi:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
In questi casi, dunque, al passeggero non resta che presentare richiesta alla Compagnia Aerea ed attendere la Compensazione Pecuniaria.
Nella remota ipotesi in cui la Compagnia non dovesse rispondere o fornire risposte soddisfacenti entro sei settimane, il passeggero potrà rivolgersi all’Enac, quale Organismo responsabile della corretta applicazione del Reg. CE 261/2004 per i voli originati da uno degli Stati membri dell’UE.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Avv. Teresa Rullo
Iscritta all'albo degli Avvocati da febbraio 2016. Laureata in giurisprudenza nel marzo 2012 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "La Conferenza dei Servizi", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Subito dopo la laurea, nel 2012, ha iniziato la pratica forense presso uno studio legale specializzato in diritto civile. Nel dicembre 2013 ha iniziato a collaborare con un altro studio legale multidisciplinare di medie dimensioni occupandosi, prevalentemente, del contenzioso civile.
negli anni 2015 e 2016 ha seguito il Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, conseguendo l'attestato finale.
Attualmente svolge autonomamente la professione di Avvocato e collabora saltuariamente con uno studio legale operante sia nel settore civile che penale.
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