Sanzione disciplinare illegittima se disposta da un comandante che si trova in conflitto di interessi

Sanzione disciplinare illegittima se disposta da un comandante che si trova in conflitto di interessi

In virtù del principio di imparzialità previsto dall’art.97 della Costituzione, il Comandante di Reparto che riceve un’offesa da parte di un suo sottoposto non è competente a disporre una sanzione disciplinare nei confronti di quest’ultimo, trovandosi in una posizione di conflitto di interessi.

E’ questo il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato che, con recente sentenza, ha rigettato l’appello presentato dal Ministero della Difesa e dall’Arma dei Carabinieri avverso una sentenza pronunciata dal T.A.R. della Lombardia, con la quale era stata riconosciuta l’illegittimità di una sanzione di corpo irrogata nei confronti di un Carabiniere (Sentenza n.1654/2020 depositata il 9/03/2020, Presidente Dott. Fabio TAORMINA).

Nel caso in questione, un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri aveva inviato una missiva alla Direzione Generale per il Personale Militare con la quale esprimeva una serie di giudizi negativi nei confronti del proprio Comandante di Reparto, ledendo la figura di quest’ultimo.

A seguito di ciò, lo stesso Comandante di Reparto disponeva, nei confronti del sottoposto, la sanzione disciplinare della consegna di due giorni.

Dopo aver infruttuosamente proposto ricorso gerarchico, l’Appuntato Scelto impugnava la predetta sanzione dinanzi al T.A.R. della Lombardia, evidenziando come la stessa fosse stata disposta proprio dal Comandante che era stato destinatario delle offese oggetto del provvedimento disciplinare.

Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso presentato dal Carabiniere.

Per tale motivo, quindi, il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo come non vi fosse alcuna norma che obbligasse il Comandante di Reparto ad astenersi dall’irrogare la sanzione.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto infondato tale motivo di impugnazione, affermando che “la competenza attribuita al comandante di reparto non può ritenersi…effettivamente conservata anche nei casi in cui sia egli stesso la persona offesa dai comportamenti del militare astrattamente rientranti nella fattispecie sanzionatoria, pena la violazione del principio generale dell’imparzialità direttamente derivante dall’art.97 della Costituzione…Ritiene, dunque, il Collegio che debba farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Consiglio per cui va ravvisata la violazione dell’art.97, primo comma, della Costituzione, quando l’Autorità che abbia irrogato la sanzione disciplinare coincida con il soggetto che sia stato leso dal comportamento del dipendente ed abbia contestato gli addebiti. In tal caso, non si può ritenere rispettato il principio di terzietà ed obiettività dell’azione amministrativa; l’espressa attribuzione della competenza al superiore non impedisce che la sanzione venga irrogata da altro soggetto appartenente al medesimo ufficio dell’Autorità superiore”.

Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che un Comandante di Reparto o di Corpo non può irrogare una sanzione disciplinare nei confronti di un proprio dipendente quando i fatti posti in essere da quest’ultimo lo riguardano personalmente.


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