Se gli animali sono cose, quale tutela per i “difetti di conformità”?

Se gli animali sono cose, quale tutela per i “difetti di conformità”?

Se ho acquistato un cucciolo di razza, munito di pedigree, affetto però da “difetti di conformità”, quale tutela offre l’ordinamento?

Orbene, la risposta a tale lecita domanda è che la fattispecie de qua inerisce alla disciplina di cui al D.Lgs 206/2005, ovvero l’ambito delle violazioni alla tutela del consumatore.

Il cane, infatti, ad oggi, è considerato quale res, come chiaramente risulta anche alla luce della lettura dell’art. 812 c.c. che, riferendosi alla categoria dei beni in modo onnicomprensivo, indirettamente riconduce la categoria “animali” nell’alveo dei beni mobili. In particolare, l’animale di razza, sebbene inserito nel nucleo familiare al pari di un membro della famiglia, certamente nell’ottica dell’allevatore è considerato un bene economico dal cui allevamento trarre profitto tramite la vendita.

Peraltro a fugare ogni dubbio sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 22728/2018 ha espressamente esteso all’ipotesi di compravendita di animali l’applicazione del Codice del Consumo, rilevando come “la compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale (…), è regolamentata dalle norme del codice del consumo”. 

Se, dunque, l’allevatore provvede a rassicurare sulle condizioni di salute del cucciolo compravenduto pur sapendo di non riferire il vero, infrange quel basilare principio di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto, che permea l’ordinamento giuridico. E, a maggior ragione, trattandosi di animali d’affezione sarebbe opportuno adoperare maggior cautela.

Una recente sentenza della Suprema Corte, in proposito afferma che “è da escludere che l’onere di diligenza del compratore debba spingersi al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio” (Cass. Civ. n. 2981/2012).

Pertanto, risultando impossibile, nelle situazioni relative al caso esaminato, poter valutare l’ipotesi di riparazione o sostituzione dell’animale, avuto riguardo soprattutto al rapporto affettivo e in applicazione al contenuto del D.Lgs 206/2005 relativo alla vendita di beni di consumo, l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’animale affetto da “difetti di conformità” ed il risarcimento del danno patito a seguito di quanto occorso all’animale stesso.


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Marta Pignatiello

Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Romano, ha intrapreso poi la pratica forense nell'ambito del diritto civile, certa da subito del percorso scelto. Trasferitasi a Torino, ha proseguito il proprio percorso, iscrivendosi presso il Consiglio dell'Ordine dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Torino. Da sempre appassionata di diritto internazionale e tutela dei diritti umani. Di lingua madre italiana, conosce la lingua inglese e i fondamenti di quella francese.

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