Stalking, remissione della querela

Stalking, remissione della querela

Il temine stalking è stato adottato con la finalità di raffigurare simbolicamente l’ atteggiamento di chi, detto “stalker”, mette in atto una persecuzione a danno di un altro soggetto: indica una serie di comportamenti assillanti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatta e comunicazione, con la “vittima”, la qual risulta infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti morosi [1]. Il fenomeno dello stalking iniziò ad essere definito come tale all’inizio degli anni Ottanta negli Stati Uniti a seguito di gravi fatti di cronaca che videro come protagonisti alcuni personaggi dello spettacolo presi d’assalto da ammiratori   particolarmente ossessionati (es. il caso Rebecca Sheaffer).

Seguendo una linea di tendenza in già emersa in altri ordinamenti (Stati Uniti, Austria, Germani) a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, il legislatore italiano, mediante la L.23 aprile 2009 n.38 di conversione del D.L. 23 febbraio 2009 n.11.,ha provveduto ad introdurre una apposita disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dello stalking.  Tale disciplina è stata concepita secondo una strategia integrata di intervento, che inserisce nel tessuto del codice penali il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e inoltre, prevede un insieme di altre misure riguardanti la regolamentazione processuale dei provvedimenti cautelari e la normativa civilistica in materia di allontanamento dalla casa famiglia e i poteri di polizia  (mediante l’introduzione della nuova misura dell’allontanamento da parte del questore ) [2].

Art. 612.bis c.p.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita .La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata .Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

L’ art. 612-bis, comma 4, c.p. prevede che “il delitto è punito a querela della persona offesa“. Dunque al reato di atti persecutori  il legislatore ha applicato un principio generale per cui, nei riguardi di reati particolarmente invasivi del nucleo più intimo e personale del soggetto passivo, è rimessa a quest’ ultimo la scelta finale se azionare o meno a pretesa punitiva (3].Per quanto concerne la forma della querela, la persona offesa può scegliere tra la propria dichiarazione per inscritto o oralmente e questa produce effetti sono nel momento in cui è portata a conoscenza dei soggetti indicati dalla legge (il pubblico ministero, un ufficiale di polizia giudiziari o un agente consolare all’estero). Nel caso di dichiarazione scritta un elemento essenziale è rappresentato dalla firma del querelante o del suo procurato speciale e può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta, sarò poi l’autorità ricevente a procedere al’ attestazione della data e del luogo di presentazione, nonché all’identificazione del proponente. Nel caso di dichiarazione orale è da osservare che questa non produce effetti se il processo verbale in chi è ricevuta non è sottoscritta al querelante e dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Il termine per la proposizione della querela, in genere, è di tre mesi, tuttavia nel caso del delitto di atti persecutori il termine è  raddoppiato, ossia sei mesi. Infatti il legislatore al comma 4 dell’ art. 612-bis c.p. ha espressamente previsto che “il termine della proposizione della querela è di sei mesi”. La previsione di un termine più lungo trova la sua giustificazione in molteplici ragioni .Infatti spesso c’è un indugiare, da parte della persona offesa di stalking, nel proporre querela a causa della preoccupazione e del senso di vergogna che prova. Il termine di sei mesi nono  decorre dal momento in cui il reato di atti persecutori può ritenersi perfetto, bensì, trattandosi di un reato abituale, si considera la data in cui è stato posto in essere l’ultimo atto commissivo dello stalker.

Di regola la querela una volta proposta può essere revocata, a tale proposito l’art. 152 [4] del codice penale prevede l’istituto della remissione della querela. La remissione è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona, dopo avere proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato. La remissione, ai sensi dell’art. 152 c.p., ha l’effetto di estinguere il reato, tuttavia non produce effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente. Nonostante l’istituto della remissione della querela nel sistema penalistico italiano sono previste ipotesi in cui la querela è irrevocabile. L’articolo 609-septies c.p. al comma 3, infatti, statuisce che nel caso di delitti in materia sessuale la querela proposta è irrevocabile. Un analoga norma non fu prevista, invece, per l’ipotesi di delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. Tale scelta fu criticata sia da parte della giurisprudenza (parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul testo del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”) sia da parte della dottrina, le quali evidenziavano che non prevedendo l’irrevocabilità della querela, la vittima del reato, di cui all’art. 612-bis c.p., viene esposta all’rischio di subire ulteriori minacce o violenze finalizzate ad ottenere la revoca della querela.

In virtù delle istanze paventate dalla giurisprudenze e dalla dottrina il legislatore ha provveduto a  modificare il comma 4 dell’art. 612-bis c.p. prevedendo l’irrevocabilità della querela laddove lo stalking siverifichi mediante minacce reiterate e aggravate, ai sensi dell’articolo 612 comma 2 del codice penale. Si evidenzia che tali condizioni per l’irrevocabilità della querela, sono state introdotte dalla legge n. 119/2013 (mentre prima, sulla base del d.l. n. 93/2013, l’irrevocabilità dello stalking era incondizionata). Inoltre è anche previsto che la remissione della querela può essere solo processuale, essa cioè deve avvenire necessariamente in udienza, dinanzi al giudice, che potrà verificare la spontaneità della remissione stessa e l’assenza di eventuali condizionamenti o coartazioni sulla vittima [5].

Dunque il nodo della revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di stalking è stato sciolto fissando una soglia di rischio: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima.

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  1. Puzzo, Stalking e casi di atti persecutori, Santarcagelo di Romagna (RN), Maggioli E ditore, 2014, II edizione,1.
  2. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale parte speciali, Volume II, Tono primo, I delitti contro la persona, Bologna, Zanichelli Editore, Zanichelli,2013, Qiarta edizione,25;
  3. Sorgato, “Stalking”, Torino, Giappichelli Ediotre, 2010,67.
  4. 152 c.p. (Remissione della querela). Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
  5. Pedone, Stalking: le novità della Legge 15 ottobre 2013 n. 119, in http://www.antonellapedone.com/articoli/stalking-le-novita-della-legge-15-ottobre-2013-n-199.

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Dott. Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza (LMG/01), con esperienza biennale in campo forense acquisita grazie allo svolgimento della relativa pratica presso studi legali multidisciplinari.Il successivo conseguimento del Master di II livello “Giurista di impresa internazionale", presso l’Istituto di Studi di Management - ISTUM di Roma, mi ha permesso di accedere all’AIGI - Associazione Italiana Giuristi Di Impresa. Inoltre, attraverso la partecipazione al Master in HR Management della 24ore Business School ho implementato le mie competenze manageriali e gestionali.Attualmente, in qualità di HR Legal Specialist , quotidianamente affronto tematiche giuslavoristiche, sindacali, previdenziali e fiscali.

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