Successione testamentaria: istituzione di erede e legato

Successione testamentaria: istituzione di erede e legato

Sommario: Introduzione – 1.  Istituzione di erede – 2. Legato – 3. Cenni all’institutio ex re certa. Questioni interpretative

  

Introduzione

Nell’ambito della successione testamentaria, l’art. 588, primo comma, c.c., fungendo da strumento interpretativo, stabilisce che “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore” e che “Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”; ed ancora, al secondo comma, precisa che “L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio[1].

Si ha quindi, con conseguenti differenti effetti sul piano giuridico: istituzione di erede se il testatore intende rendere il designato partecipe – in tutto o in parte e nel rispetto dei limiti di legge – dell’insieme di diritti, attività e passività compresi nell’asse ereditario; legato, invece, qualora l’intenzione sia quella di attribuire soltanto singoli beni. E ciò, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dal testatore.

Seppur appaia netta e precisa la distinzione tra la qualità di erede e di legatario dal punto di vista teorico, nella pratica sorgono non poche difficoltà allorquando si tratti di definire se si ricade nell’una o nell’altra ipotesi.

Dubbi e incertezze in ordine al contenuto e alla relativa interpretazione, oltre che all’autenticità, spesso connotano il testamento. Di qui la particolare attenzione all’interpretazione delle volontà del testatore, volontà per definizione irripetibili trattandosi di atto che produce chiaramente i suoi effetti dopo la morte di chi lo ha redatto.

1. Istituzione di erede

Come indicato nell’art. 588 c.c., il soggetto cui sono rivolte le disposizioni testamentarie assume la qualità di erede, quando dal testamento possa desumersi la volontà di far subentrare il medesimo nell’universum ius defuncti (anche solo in relazione ad una quota del patrimonio)[2].

Gli eredi universali quindi divengono titolari, nella misura in cui sono stati designati, dei rapporti, anche debitori, precedentemente riferibili al de cuius, contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di legato.

Perché possa aversi questo passaggio è necessaria l’accettazione da parte del nominato erede, pura e semplice o con beneficio d’inventario; tuttavia, è anche possibile rinunciarvi[3].

Il legislatore, come anticipato, ancora all’art. 588 c.c., si preoccupa di sottolineare inoltre, che per configurare un’istituzione di erede non è necessario l’utilizzo da parte del testatore dell’espressione “erede” o “erede universale”, essendo invece sufficiente che si possa evincere dal testamento l’intenzione di riferirsi all’universalità del proprio patrimonio o ad una quota dello stesso.

2. Legato

Si qualifica legatario, ai sensi dell’art. 588, primo comma, secondo periodo, c.c., il destinatario di una disposizione testamentaria a titolo particolare, la quale costituisce appunto un legato.

Il legato – che non necessariamente implica un vantaggio economico per il legatario – può essere “di specie”, quando abbia ad oggetto un diritto su cosa determinata, ovvero “di genere” quando si tratti di cosa determinata solo nel genere[4]. Agli artt. 651 e ss. c.c. sono disciplinate varie tipologie di legato[5]. Vi è anche il caso del cosiddetto prelegato (art. 661 c.c.) che si ha quando il legato è disposto a favore di uno dei coeredi, a carico dell’eredità[6].

Inoltre, si ricordi, “tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere[7] e il legatario è tenuto ad adempierlo “entro i limiti del valore della cosa legata[8].

Quanto all’acquisto, in questo caso, a differenza di quanto avviene per l’istituzione di erede, non vi è necessità di accettazione, infatti “Il legatario di cosa di specie diviene [..] immediatamente proprietario della cosa legata (o comunque titolare del diritto attribuitogli); il legato di cose di genere dà luogo invece ad un rapporto obbligatorio: il legatario è un creditore dell’erede, che è obbligato alla prestazione che costituisce oggetto del legato (es. pagare una somma di denaro)”; e pertanto il legato di genere “è valido anche se nessuna cosa del genere considerato fa parte del patrimonio ereditario [..] l’onerato sarà tenuto ad acquistare il numero o la quantità di cose stabilita dal testatore per pagare il legato[9]. Il legatario può in ogni caso rinunciarvi[10].

Questi inoltre non risponde dei debiti del de cuius[11]. Diventerà titolare esclusivamente di quanto forma oggetto del legato, tanto che se all’apertura della successione detto bene risultasse non più esistente nel patrimonio del defunto il legato si considererebbe tacitamente revocato[12].

Anche in questa ipotesi si dovrà in certi casi prescindere dalla terminologia utilizzata, dovendo avere comunque riguardo all’intenzione del testatore desumibile dallo scritto.

 3. Cenni all’institutio ex re certa. Questioni interpretative.

Per comprendere le ulteriori complessità legate agli istituti in questione, giova richiamare il secondo comma dell’art. 588 c.c. sopra citato. Si tratta della cosiddetta institutio ex re certa. Con detta disposizione normativa si fa salva la qualità di erede, al fine di non disattendere le volontà del testatore, nel caso in cui quest’ultimo, nell’attribuire singoli beni agli eredi, abbia inteso assegnare loro quote del proprio patrimonio[13]. Quando cioè il disponente abbia fatto riferimento a beni specifici al solo scopo di definire la misura in cui i soggetti determinati – per i quali non intendeva in ogni caso disporre un legato – debbano subentrare nel suo patrimonio[14].

In proposito la Suprema Corte ha di recente avuto occasione di ribadire, richiamando principi già precedentemente affermati dalla giurisprudenza, che “l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (cfr. Cass. 23393/2017; id.24163/2013; 23278/2013)[15].

Per superare le questioni interpretative in ordine alla qualificazione dei soggetti individuati quali eredi o legatari, sul presupposto che si prescinde dalla terminologia, eventualmente impropria, utilizzata nello scritto, deve pertanto farsi riferimento ad ulteriori indicatori, elementi oggettivi e soggettivi ricavabili dal contesto ed indagare le volontà del testatore.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato, riassumendo il pensiero di dottrina e giurisprudenza in merito, ricorda infatti che: “al fine di interpretare una disposizione testamentaria per ricondurla alla figura del legato ovvero a quella della istituzione di erede ex certa re non assumono valore decisivo le espressioni utilizzate dal testatore. Occorre infatti indagare sia il contenuto oggettivo della disposizione, sia la volontà del testatore al fine di capire se costui abbia voluto attribuire al beneficiario il bene in funzione di quota del patrimonio ereditario ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell’universum ius[16].

Riprendendo le parole della giurisprudenza di legittimità, l’interprete “deve accertare, in conformità ai criteri enunciati dall’art. 1362 c.c., applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento[17].

Si ritiene, in ogni caso, che il legato costituisca la regola, e l’institutio ex re certa l’eccezione, ed infatti “autorevole dottrina[18] ritiene preferibile concludere nel senso che il lascito di beni determinati debba nel dubbio qualificarsi come legato, facendosi leva sul disposto dell’art. 588 c.c., per il quale si ha attribuzione della qualità di erede soltanto se la disposizione comprende l’universalità o una quota dei beni del testatore, mentre le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.”[19].

 

 


[1] Art. 588 c.c.
[2] Pur sempre, si badi, nei limiti di quanto si ritiene possa costituire oggetto di successione secondo le disposizioni normative.
[3] Artt. 459 e ss. c.c.
[4] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore, 2011, p. 1324.
[5] Può aversi legato di cosa altrui, quando il testatore abbia coscienza dell’altruità della cosa che ne forma oggetto (art. 651 c.c.); legato di cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.); legato di cosa da prendersi da un certo luogo (art. 655 c.c.); legato avente ad oggetto un credito che il testatore aveva nei confronti di un soggetto o il legato di liberazione da un debito (art. 658 c.c.); legato a favore del creditore del testatore (art. 659 c.c.); legato di alimenti (art. 660 c.c.); legato alternativo, qualora si assegnino beni in alternativa (art. 665 c.c.).
[6] Art. 661 c.c.
[7] Art. 647 c.c.
[8] Art. 671 c.c.
[9] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., p. 1324:
[10] Art. 649 c.c.
[11] Si ricordi che ciò è previsto in via generale, in quanto: v. A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., p. 1323: “il testatore, come può imporre oneri o modi al legatario entro i limiti della cosa legata (art. 671 cod. civ.), può mettere a suo carico il pagamento di debiti particolari.” Il testatore potrebbe imporre al legatario il pagamento di debiti, pur sempre nei limiti di quanto legato.
[12] L’art. 686 c.c. difatti prevede che nel caso in cui sia stato alienato dal testatore, o lo stesso l’abbia trasformato in altra cosa, salvo prova contraria, è da considerarsi revocato il legato.
[13] Art. 588 c.c., secondo comma.
[14] G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè Editore, 2009, p. 79: “Il testatore, quindi, ha presente il proprio patrimonio nella sua totalità ed assegna singoli beni ai beneficiari, considerandoli non nella loro individualità ma quale quota del tutto. A tale circostanza il legislatore ricollega la configurazione di una vera e propria istituzione di erede [..].”.
[15]  Cass. 23 settembre 2019, n. 23563.
[16] CNN, Ufficio Studi, Quesito n. 193-2014/C.
[17] Cass. 23 settembre 2019, n. 23563.
[18] In CNN, Ufficio Studi, Quesito n. 193-2014/C, cit., nota n. 3, a tal proposito si citano: “Capozzi, Successioni e donazioni” cit. p. 81; “Gangi, La successione testamentaria, p. 381”; “Basini, “Lasciti” di beni determinati ed istituzione di erede “ex re certa”, in Fam. pers. succ., 2007, p. 245 ss.”.
[19] CNN, Ufficio Studi, Quesito n. 193-2014/C, cit.

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