Sull’usura: le spese di assicurazione rientrano nel calcolo del Taeg

Sull’usura: le spese di assicurazione rientrano nel calcolo del Taeg

Quando si richiede un mutuo, sovente accade che l’istituto di credito chieda al futuro mutuatario di fornire una garanzia aggiuntiva, a protezione del prestatore di denaro da quegli imprevisti che potrebbero compromettere la capacità di rimborso del cliente.

Un problema che ha costantemente creato ampi contrasti giurisprudenziali risulta essere quello se debba o meno rientrare il costo della polizza assicurativa nel calcolo del tasso di interesse applicato sul contratto di mutuo, onde stabilire se possa qualificarsi usurario. La risposta a tale quesito non può che essere positiva, e per capire ciò è necessario partire dal centrale dettato normativo dell’art. 1 L. n. 108/1996, il quale, modificando l’art. 644 c.p., considera rilevanti tutte le voci che comportano un costo connesso all’erogazione del credito. Infatti, secondo il disposto dell’art. 644, comma 5, c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Il dettato è estremamente nitido, e la medesima chiarezza caratterizza anche la Circolare della Banca d’Italia del 2001 che fornisce istruzioni circa la metodologia di calcolo del Teg, le quali tuttavia sono da sempre state oggetto di deformate interpretazioni da parte degli istituti di credito a loro favore, nonché di taluni organi giudicanti. Inoltre, al fine di sgomberare il campo da ulteriori dubbi, nel 2009 la Banca d’Italia ha emanato una ulteriore Circolare, nella quale si legge che rientrano, ai fini del superamento del tasso soglia, “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore… se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

Tuttavia, in molteplici occasioni la Corte di Cassazione è intervenuta sul presente tema, tracciando le linee guida in merito e riportando l’attenzione sul reale significato dei testi normativi.

Da ultimo, con la sentenza del 5 aprile 2017, n. 8806, la Suprema Corte ha ammonito la Corte d’Appello di Napoli, per interpretazione della sopradetta Circolare del 2001 in senso non conforme al disposto formulato dall’art. 644 c.p. In particolare, il Giudice di legittimità ha chiarito quella che è la prassi di tutte le Banche, ovvero predisporre contratti di credito, “scomponibili in vari segmenti” (spese di assicurazione e garanzia ricomprese), “di solito proposti secondo un blocco unitario” alla platea dei clienti.

La prospettiva in tema di usura bancaria adottata dalla Corte prende avvio dalla centralità sistematica dell’art. 644 c.p., come modificato dalla legge 108/1996, e dalla rilevanza onnicomprensiva delle voci economiche, con il “limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito”, per quanto riguarda la rilevanza penale e civile del fenomeno usurario. Le considerazioni espresse nella sentenza poggiano sul seguente principio di diritto: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione”, aggiungendo che “la contestualità tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell’art. 644 c.p. – si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato  che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero “a pacchetto”)…”.

La Corte napoletana ha quindi errato nell’interpretare la sopradetta Circolare, ritenendo escluse dal novero dei costi rilevanti ai fini del calcolo usurario quelle spese “facoltative”, tra le quali le spese per l’assicurazione.

Il Giudice di legittimità coglie appieno, dunque, quella che sembra ormai essere una consueta prassi bancaria, ovvero quella di proporre il finanziamento e contestualmente la polizza assicurativa, secondo contratti “a pacchetto”.

Ma vi è molto di più. Infatti la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, chiarisce i termini dell’annosa questione, che per troppo tempo ha dato impulso ad interpretazioni scorrette della normativa vigente a discapito del mutuatario, e del tenore letterale delle stesse disposizioni, chiarendo che le spese di assicurazione, se imposte al cliente contestualmente all’accensione del finanziamento (come in genere accade), sono presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia.

Avv. Francesca Castelli

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