T.A.R. Calabria: bocciata l’ordinanza-Santelli, i passaggi-chiave

T.A.R. Calabria: bocciata l’ordinanza-Santelli, i passaggi-chiave

Si avvia alla conclusione il braccio di ferro tra Stato e Regione Calabria, in relazione alla contestata Ordinanza della Regione Calabria emanata dal Presidente Jole Santelli.

Il T.A.R. Calabria, con la sentenza n. 841/2020 accogliendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020 n. 37, nella parte in cui , al suo punto 6), dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria è consentita la ripresa delle attività di bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”.

L’ordinanza oggetto di contestazione si legge nel provvedimento “violerebbe gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1 d.l.25 marzo 2020,n. 19, e sarebbe stata emanata in carenza di potere per incompetenza assoluta. Infatti, l’art. 2, comma 1 dell’atto normativo citato attribuisce la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e le ulteriori misure di gestione dell’emergenza al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con propri decreti previo adempimento degli oneri di consultazione (vedasi il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che, con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio2020, dispone la sospensione delle ridette attività di ristorazione).

Ma l’intervento integrativo regionale non sarebbe consentito dalla normativa applicabile, che prevede che le Regioni possano adottare misure di efficacia locale tenuto conto di tre condizioni: 1) che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M.; 2) che si tratti di interventi giustificati da situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»proprie della Regione interessata; 3) che si tratti di misure «ulteriormente restrittive» delle attività sociali e produttive esercitabili nella regione.

L’ordinanza del resto non potrebbe trovare fondamento nell’art. 32, comma 3l. n. 833del 1978 sia perché derogato dalla disciplina dettata dal d.l. n. 19 del 2020, sia perché l’emergenza sanitaria ha carattere nazionale, e dunque impone l’intervento da parte del Governo centrale.

Non emergerebbero condizioni peculiari che giustifichino, nel solo territorio della Regione Calabria, l’abbandono del principio di precauzione: l’ordinanza calabrese, infatti, fa esplicito riferimento al parametro R0, insufficiente a poter condurre un disallineamento con le regole nazionali più stringenti: è fatto notorio che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate. Per cui ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655).

Nel caso di specie, non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo; sul punto, occorre ricordare come la violazione del principio di leale collaborazione costituisca elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9).

La sentenza, pregevole nella forma quanto nel suo contenuto, si sofferma altresì su questioni pregiudiziali relative al difetto di giurisdizione dei giudici amministrativi.  I giudici calabresi, in funzione di  “giudici della funzione pubblica” riconoscono il proprio jus decidendi.

Invero il fatto che le ragioni di illegittimità dedotte da parte ricorrente siano inerenti anche ai confini delle attribuzioni assegnate ai diversi poteri dello Stato non è sufficiente ad attribuire alla controversia un tono costituzionale. “Il tono costituzionale del conflitto – si legge – sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, Corte cost. 14 febbraio 2020; Id. 14febbraio 2018, n. 28; Id. 15 maggio 2015, n. 87; Id. 28 marzo 2013, n. 52).

È stato, in particolare, chiarito (Corte cost. 29 ottobre 2019, n. 224) che non basta che nella materia in questione vengano in gioco competenze e attribuzioni previste dalla Costituzione, perché la controversia assuma un tono costituzionale. La natura costituzionale delle competenze, infatti, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite «nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento ,tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo»(Corte cost. 5 aprile 2012, n.81 del 2012). In questa prospettiva, l’atto è giustiziabile d’innanzi al giudice della funzione pubblica, giacché questo giudice non è chiamato a regolare il conflitto sulle attribuzioni costituzionali tra gli Enti coinvolti nella controversia, ma solo a valutare la legittimità, secondo i parametri legislativi indicati nei motivi di ricorso, dell’atto impugnato. Per ora, dunque, non resta che attendere le mosse della Regione e vedere se tali considerazioni siano oggetto di rivalutazione e portate all’attenzione del Consiglio di Stato.


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