Tentativo e circostanze

Tentativo e circostanze

Sulla compatibilità tra circostanze e tentativo si è a lungo dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Al riguardo, si è soliti distinguere tra due figure: il delitto tentato circostanziato, che si configura quando il delitto non si è perfezionato ma la circostanza si è concretamente realizzata, e il delitto circostanziato tentato, che sussiste nel caso in cui né il delitto né la circostanza si sono perfezionati; ciò malgrado, la circostanza rientra comunque nel proposito criminoso dell’agente e gli atti compiuti sono idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, appunto, circostanziato.

La prima delle due figure, cioè il delitto tentato circostanziato, è unanimemente riconosciuta, in quanto viene fatta rientrare nella disciplina complessiva dell’art. 56 c.p., che si combina anche con la fattispecie del delitto circostanziato; si tratta di quei casi in cui la realizzazione delle circostanze non presuppone che il delitto abbia raggiunto la perfezione, come avviene ad esempio per le circostanze che attengono alle qualifiche del soggetto attivo.

Ben diverso è il caso del delitto circostanziato tentato, in cui la circostanza non si è compiutamente realizzata ma è anch’essa meramente tentata. A tal proposito non si è mai sopito il dibattito tra chi ritiene che la figura in questione si ponga in palese contrasto con il principio di legalità, prevedendo la legge solo un tentativo di delitto e non un tentativo di circostanza, e chi, invece, ne ammette la configurabilità sulla base di molteplici convincenti argomenti, quali quello secondo cui non sarebbe violato il principio di legalità poiché il termine “delitto” ex art. 56 deve essere inteso sia come delitto semplice che come delitto circostanziato.

Inoltre, è pacifico, è ben più grave la situazione di chi tenta di commettere un delitto circostanziato rispetto a chi tenta di commettere il medesimo reato nella forma semplice. Infine, anche le circostanze non realizzate contribuiscono a ingenerare e caratterizzare il proposito criminoso dell’agente e, conseguentemente, sarà necessario tenerne conto in sede di commisurazione della pena.

A tal proposito, la Giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che si tratta di una questione da risolvere caso per caso: l’estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un mero problema di compatibilità logico-giuridica, da verificare in concreto; in alcuni casi è necessaria la realizzazione dell’evento o la perfezione di quella parte della condotta tenuta dall’agente.


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