Tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante (Corte costituzionale, comunicato del 24 febbraio 2022)

Tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante (Corte costituzionale, comunicato del 24 febbraio 2022)

La Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di rapporti civili tra il bambino adottato ed i parenti dell’adottante. Tali disposizioni, in particolare l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983 in combinato disposto con l’articolo 300, secondo comma, del Codice civile, in pratica, stabiliscono che un bambino adottato con stepchild adoption è sì figlio di chi lo accoglie nel suo nucleo familiare, ma non ha legami di parentela giuridica nei confronti di altri fratelli, di nonni e di altre persone imparentate con il genitore.

La Consulta, quindi, ricordando che tale tipo di adozione riguarda i bambini orfani, anche con disabilità, bambini che vivono già con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili, ha spiegato che “il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato ‘in casi particolari’ rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Restando in attesa del deposito della sentenza, possiamo per ora sicuramente affermare che quello riportato nel comunicato della Corte è un principio di fondamentale importanza, necessario affinché anche i bambini adottati tramite adozione in casi particolari possano avere gli stessi diritti dei bambini adottati con adozione piena. Si tratta di una conquista di uguaglianza, che darà piena attuazione all’art. 315 del Codice Civile, a tutela della vita familiare e dell’identità del bambino adottato.


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