Vizi della cosa e riparto dell’onere probatorio: differenze tra compravendita e appalto

Vizi della cosa e riparto dell’onere probatorio: differenze tra compravendita e appalto

La linea di demarcazione tra compravendita e appalto è molto sottile e non sempre è agevole la distinzione tra le due fattispecie. Tuttavia, un’analisi accurata delle singole clausole contrattuali, delle obbligazioni reciproche assunte, della volontà delle parti e delle norme codicistiche in materia di inadempimento o in tema di garanzia permette di capire che, in realtà, le due fattispecie sono differenti tra di loro, avendo ognuna sue caratteristiche peculiari. La principale differenza che intercorre tra compravendita e appalto si riscontra in tema di vizi della cosa e rispetto al riparto del relativo onere probatorio.

In relazione al contratto di compravendita, l’art. 1490 c.c. stabilisce che: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

La peculiarità di tali azioni di garanzia (cd. azioni edilizie) e della responsabilità che deriva dal loro inadempimento è stato oggetto di svariate pronunce delle Sezioni Unite, riguardo al riparto dell’onere probatorio tra venditore e compratore in ordine alla sussistenza dei vizi.

Fino al 2013 era condiviso nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinate dagli artt. 1490 e ss. c.c., l’onere della prova dei difetti riscontrati, nonché delle conseguenze dannose derivanti e del nesso causale tra questi, gravasse sul compratore, incombendo sul venditore solo l’onere della prova liberatoria della mancanza di colpa, solo in caso di preventiva dimostrazione da parte del compratore dell’inadempimento. In altri termini, il compratore che esperiva l’azione di garanzia aveva l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto oggetto della domanda.

Tuttavia, a partire dal 2013 alcune decisioni si sono discostate da quanto appena esposto. In particolare, muovendo dall’assunto che la consegna di cosa viziata debba essere considerata quale inesatto adempimento, sarebbe sufficiente per il compratore allegare l’inesatto adempimento o la denuncia dei vizi, restando, invece, a carico del venditore l’onere di dimostrare di aver consegnato la cosa esente da qualsiasi difetto, alla stregua del principio della vicinanza della prova.

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11748/2019, in cui è stato condiviso l’orientamento tradizionale, che affermava la peculiarità della responsabilità del venditore e, di conseguenza, la sottrazione della garanzia per vizi dalle regole generali in materia di prova dell’inadempimento.

Ad avviso della Corte, la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di ‘obbligazione’ (dovere di prestazione), ma di ‘soggezione’, per cui lo schema concettuale a cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell’inadempimento di un’obbligazione.so della

La consegna della cosa viziata costituisce un’imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso per la presenza nella cosa venduta di vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Di conseguenza, la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come responsabilità contrattuale speciale, che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda solo sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi. Ciò posto, dunque, il venditore si libera dall’obbligazione con la consegna della res, ma rimane soggetto ai rimedi di cui alle garanzie edilizie in presenza di vizi della stessa; mentre l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei predetti rimedi spetterà a colui che li vuole far valore, cioè al compratore. (1)

Anche nel contratto di appalto l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per la difformità e i vizi dell’opera, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. E come la Cassazione con la sentenza n. 11748/2019 ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi sul riparto dell’onere probatorio tra venditore e compratore per provare l’esistenza dei vizi della cosa venduta, analogo interrogativo è stato posto in materia di appalto.

Al riguardo, alcune sentenze affermano che l’onere probatorio sia in capo al committente; altre affermano il contrario.

Sul rilevato contrasto giurisprudenziale si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 19146/2013, la quale, ripercorrendo il quadro normativo di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c., in tema di accettazione dell’opera, ha individuato proprio tale momento come spartiacque ai fini della distribuzione dell’onere probatorio tra le parti.

In questo modo la Suprema Corte ha affermato che fino a quando l’opera non sia stata, espressamente o tacitamente, accettata al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte. Se, invece, l’opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

Dato che le garanzie per i vizi, nella compravendita e nell’appalto, presentano delle analogie, la giurisprudenza si è chiesta se la citata sentenza della Cassazione n. 11748/2019, in materia di onere probatorio dei vizi nella compravendita, possa trovare applicazione anche in materia di appalto.

Sul punto, deve evidenziarsi che uno dei principi su cui si fonda la suindicata decisione delle Sezioni Unite è quello della vicinanza della prova, il quale, in materia di vendita, sottolinea come il compratore, avendo la disponibilità materiale della cosa, è la parte che meglio può accertare un eventuale vizio. Il medesimo ragionamento può farsi rispetto al committente che, avendo accettato l’opera, ha la disponibilità materiale e giuridica della stessa.

Tuttavia, le Sezioni Unite sostengono che la consegna di cosa viziata, pur essendo una violazione del contratto, non configura un inadempimento di obbligazioni, ma dà vita ad una responsabilità contrattuale speciale disciplinata dalle norme sulla garanzia per i vizi e determina, per il venditore, non un obbligo, ma una situazione di soggezione alle azioni edilizie che l’acquirente può esperire.

Questo punto è meno spendibile in materia di appalto, poiché deve negarsi che l’appaltatore ha l’obbligo di costruire un’opera esente da vizi, avendo solo l’obbligo di costruire l’opera.

Pertanto, l’orientamento che appare più convincente è quello di cui alla sentenza n. 19146/2013, secondo cui ogni volta che il committente abbia accettato l’opera, anche in maniera tacita, ha l’onere di provare l’esistenza dei vizi.

In conclusione, anche se il contratto di compravendita e quello di appalto possono sembrare simili rispetto alla garanzia per i vizi della cosa, in quanto, rispettivamente, il venditore e l’appaltatore devono garantire il compratore e il committente  in caso di  vizi della cosa venduta o dell’opera realizzata, sul piano dell’onere probatorio si colgono delle differenze tra le due fattispecie.

Il contratto di compravendita pone in capo al venditore l’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, per cui anche se si libera con la mera consegna della res al compratore, essendo un’obbligazione di ‘dare’, comunque rimane soggetto ai rimedi legati alle garanzie edilizie, mentre il compratore avrà l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per attivare tali rimedi.

Al contrario, nel contratto di appalto non è previsto in capo all’appaltatore un vero e proprio obbligo di garantire che l’opera realizzata sia esente da vizi, ma esso gli pone una semplice obbligazione di ‘fare’, che consiste nell’esclusiva realizzazione di un’opera o di un servizio, così come gli è stato incaricato dal committente; per cui sarà il committente, che ha accettato l’opera, anche tacitamente, ad essere onerato a provare l’esistenza dei vizi.

 

 


(1) Cfr. F. CARINGELLA – L. BUFFONI, Manuale di diritto civile, Roma, 2019, p. 1158 e ss.

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