
Alla ricerca della radice giuridica dell’emancipazione femminile
Abstract. La proposta di questo articolo si basa sulla necessità di fornire una lettura critica della condizione femminile nel mondo romano, attraverso l’analisi di alcuni istituti di diritto privato che hanno subito profonde trasformazioni. L’obiettivo è quello di esaminare le possibilità di azione delle donne all’epoca, considerando i loro molteplici ruoli, per comprendere meglio le sfumature e le complessità della loro esperienza.
This article is based on the proposal to provide a critical reading of the condition of women in the Roman world, through the analysis of some institutions of private law that underwent profound transformations. The aim is to examine what women could do in the roman society, considering their multiple roles, in order to better understand the nuances and complexities of their experience.
1. Le possibilità di azione delle donne
L’espressione ‘domus servavit, lanam filavit’ rinvenibile nelle iscrizioni funebri di epoca romana pare emblematica di una concezione della figura femminile estremamente distante da quella odierna. Nel periodo arcaico le donne, se sui iuris, potevano essere titolari di diritti e doveri ma non avrebbero mai potuto disporre di una potestas al pari del paterfamilias. [1]La cittadina romana adulta sui iuris inizialmente era soggetta alla tutela muliebre per essere assistita negli atti di disposizione patrimoniale. Il tutore, che fosse legittimo, testamentario o dativo, agiva con il meccanismo della interpositio auctoritatis ed era normalmente il suo parente in linea maschile più prossimo. L’esigenza di questo istituto è la levitas animi che comportava limitazioni della capacità giuridica ed era una presunzione quasi naturale ed ovvio in una società patriarcale come quella in esame. La convinzione che le donne avessero una natura psichica volubile e fragile, però, ha costituito per secoli uno scoglio che ha impedito la partecipazione politica e il diritto di voto.Tale presunzione però non aveva rilevanza nel settore penale laddove dove la donna aveva dovere di rispondere senza limitazioni per le obbligazioni ex delicto. Nel periodo repubblicano si aprì la possibilità di scegliere il proprio tutore, il cosiddetto tutor optivus..L’avvento del periodo imperiale determina una vera e inversione di tendenza: tra il terzo e il quarto secolo la lex Claudia comportò l’abolizione della tutela legittima sulla donna salvo quella concernente la liberta. Augusto si fece in questo campo portatore di una ulteriore innovazione: introdusse il ius liberorum privilegio che garantiva alla donna nata libera con tre figli o nata schiava e poi liberata con quattro figli la piena capacità di agire e l’esonero dalla tutela. [2]Trattasi di un istituto che non costituisce un unicum, perche ricordato anche da Tacito nella sua opera più nota, la Germania, del primo secolo d.C. Il potere tutorio verso le donne venne mantenuto anche presso i Longobardi, come ricordato dall’Editto di Rotari e confermato dai successivi Editti di Liutprando.
Nonostante l’abbondante documentazione storica, l’analisi della condizione femminile nell’antica Roma è spesso ostacolata da un approccio androcentrico delle fonti, che limita la comprensione del ruolo e della vita delle donne .Questo bias nelle fonti storiche, prevalentemente redatte da uomini e per un pubblico maschile, impone la necessità di un’analisi critica che vada oltre la narrativa idealizzata, come evidenziato da studi recenti .Questa rinnovata prospettiva ha permesso di riconoscere che le donne romane non erano semplici figure marginali, ma che partecipavano attivamente alla vita pubblica e privata, anche attraverso movimenti sociali di rivendicazione, come dimostrano episodi di protesta e mobilitazione .Un esempio emblematico di tale attivismo è la protesta delle matrone romane per l’abrogazione della Lex Oppia nel 195 a.C.,che limitava l’ostentazione della ricchezza e del lusso perché donne benestanti.
2. Sfumature e complessità dell’esperienza giuridica femminile
Risulta evidente nella civiltà romana un notevole cambiamento dall’ età arcaica a quella classica connotato dall’attenuarsi della disparità di trattamento tra i due sessi.C’è però un altro campo dove questa disparità resta a lungo sovrana: quello penale. L’infedeltà coniugale era rilevante solo se imputabile alla donna, mentre l’adulterio del marito, inteso come unione carnale extraconiugale era ignorato dal diritto. Dapprima il reato era previsto per le sole donne unite in matrimonio secondo iustae nuptiae per poi svilupparsi una interpretazione estensiva ad opera dei giuconsti. L’adulterio era considerato un crimen gravissimo lesivo della fides maritale e al contempo del pudore femminile nonché della dignità maritale .
L’altro istituto che è passò sotto la scure dell’evoluzione dei costumi fu il matrimonio. In epoca più risalente le nozze erano spesso accompagnate dalla convento in manus il che comportava per la sposa l’ingresso nella sfera potestativa è nella famiglia proprio iure dicta del marito. Gli sviluppi della riflessione tecnico-giuridica favorirono poi il matrimonio sinema attraverso il quale la donna poteva mantenere i vincoli agnatizi con la famiglia d’origine senza incorrere in una capitis deminutio minima. Dal momento che le donne non potevano fare testamento e vi era la necessità di trasmettere il patrimonio familiare e conservarlo intatto, nacque l’usufrutto, con cui la moglie , in caso di morte del marito, avrebbe goduto dei beni mentre la nuda proprietà sarebbe stata trasmessa al figli. Il settore del diritto di famiglia fu revisionato in epoca post classica: già con Diocleziano le donne furono ammesse all’ adrogatio, mentre con Giustiniano si videro aperte le porte dell’ adoptio.[3] Questa breve rassegna di istituti che videro per protagonisse proprio la figura femminile ci permette di comprendere come, con l’avvento di una maggiore complessità sociale e il mutamento dei valori, la stessa sia stata plasmata dal trascorrere del tempo. Sebbene l’odierno raggiungimento di una effettiva parità tra i sessi sia discutibile suscettibile di innumerevoli interpretazioni, non pare dubbio che il seme dell’emancipazione femminile abbia iniziato a radicare proprio a Roma.
Fonti bibliografiche:
Mantello, A. (2004). Lezioni di Diritto romano 2. Persone. In Lezioni di Diritto Romano: Persone (pp. 1-109). Giappichelli.
Lovato, A., Puliatti, S., & Maruotti, L. S. (2014). Diritto privato romano. G Giappichelli Editore.
Talamanca, M. (2013). Elementi di diritto privato romano. Giuffrè Editore.
[1] Mantello, A. (2004). Lezioni di Diritto romano 2. Persone. In Lezioni di Diritto Romano: Persone (pp. 1-109). Giappichelli.
[2] Lovato, A., Puliatti, S., & Maruotti, L. S. (2014). Diritto privato romano. G Giappichelli Editore.
[3] Talamanca, M. (2013). Elementi di diritto privato romano. Giuffrè Editore.
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Claudia Pucci
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