Il ruolo del RUP nella commissione giudicatrice degli appalti pubblici sopra soglia e la qualificazione del conflitto di interessi: analisi critica alla luce della Delibera ANAC n. 89/2025

Il ruolo del RUP nella commissione giudicatrice degli appalti pubblici sopra soglia e la qualificazione del conflitto di interessi: analisi critica alla luce della Delibera ANAC n. 89/2025

La Delibera ANAC n. 89 dell’11 marzo 2025, emessa a seguito di un’istanza di parere ex art. 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, affronta due profili centrali del nuovo Codice dei contratti pubblici: la possibilità per il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di assumere la presidenza della commissione giudicatrice anche negli appalti sopra soglia e la nozione sostanziale di conflitto di interessi ai fini della composizione della stessa commissione.

Con un’interpretazione sistematica e teleologica, l’ANAC conferma la legittimità della nomina del RUP a presidente della commissione in procedure sopra soglia, purché siano rispettati i requisiti di inquadramento, competenza e trasparenza. Parallelamente, l’Autorità esclude che sussista un conflitto di interessi in capo a un commissario solo per il fatto che, nella propria funzione pubblica, abbia relazioni istituzionali con l’impresa aggiudicataria.

Il presente contributo offre una riflessione giuridica approfondita sui due temi, esaminando il quadro normativo, i principi sottesi alla riforma del Codice del 2023, il ruolo dell’ANAC come interprete amministrativo e le implicazioni applicative per le stazioni appaltanti.

La Delibera ANAC n. 89/2025 rappresenta un importante chiarimento operativo e sistematico su due aspetti nodali del d.lgs. n. 36/2023: l’ammissibilità della presidenza della commissione giudicatrice da parte del RUP anche negli affidamenti sopra soglia e la configurabilità del conflitto di interessi. Il provvedimento, richiesto da un operatore economico nell’ambito di una procedura aperta del Comune di Belvedere Marittimo (CS), si presta ad una riflessione più ampia in merito alla portata delle riforme introdotte dal nuovo Codice e al ruolo di ANAC come guida per l’interpretazione amministrativa della disciplina degli appalti pubblici.

Il RUP presidente della Commissione: compatibilità con il Codice 2023. La prima questione esaminata riguarda la nomina del RUP a presidente della commissione giudicatrice, nella cornice di una gara sopra soglia. L’art. 93, comma 3, del nuovo Codice afferma che “della commissione giudicatrice può far parte il RUP”, ma, diversamente da quanto previsto per gli appalti sotto soglia (art. 51), non indica espressamente la possibilità per il RUP di presiederla.

L’ANAC fornisce un’interpretazione sistematica e finalistica della disposizione, ritenendo che: non esista alcuna incompatibilità testuale o implicita che impedisca al RUP di assumere la presidenza della Commissione; il legislatore del 2023 abbia abbandonato l’impostazione del Codice 2016, fondata su una rigida separazione tra progettazione e aggiudicazione, a favore di una maggiore autonomia organizzativa delle amministrazioni; l’intento della riforma sia quello di semplificare il procedimento e valorizzare le competenze disponibili all’interno dell’ente.

La decisione si fonda anche su elementi extratestuali, quali la Relazione illustrativa del Consiglio di Stato e il parere del MIT (n. 241/2024), nonché sulla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (ord. n. 4016/2024), che ha già riconosciuto la legittimità del RUP-presidente anche per appalti sopra soglia.

Il conflitto di interessi tra norme, giurisprudenza e prassi amministrativa. La seconda questione analizzata attiene alla presunta situazione di conflitto di interessi di un componente della commissione giudicatrice, responsabile del settore gestione rifiuti in un Comune in cui opera la stessa impresa risultata aggiudicataria nella procedura oggetto di contestazione.

L’ANAC ribadisce una nozione sostanziale di conflitto di interessi, che: si fonda sull’art. 93, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti e sull’art. 7 del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); richiede la presenza di un interesse personale, patrimoniale o relazionale del commissario idoneo a minare l’imparzialità della sua funzione; esclude le situazioni derivanti da mere relazioni di servizio o conoscenza istituzionale, ritenute fisiologiche nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici.

Secondo l’ANAC (in linea con la propria delibera n. 282/2023 e con giurisprudenza costante, tra cui Cons. Stato, sez. III, n. 30/2025), non è sufficiente una “frequentazione istituzionale” o una generica conoscenza professionale per configurare un conflitto di interessi rilevante. È invece necessaria la prova di una relazione qualificata e sistematica, o di un interesse personale, diretto o indiretto, in conflitto con quello pubblico.

Verso una nuova fisionomia della Commissione giudicatrice: autonomia e responsabilità. La Delibera n. 89/2025 assume particolare rilievo nel delineare un nuovo equilibrio tra esigenze di imparzialità e funzionalità dell’azione amministrativa. La riforma del 2023 consente alle stazioni appaltanti maggiore libertà nella composizione delle commissioni, purché rispettino i principi generali di trasparenza, competenza e rotazione. La possibilità di nominare il RUP anche come presidente, pur in appalti sopra soglia, testimonia una fiducia nel merito e nella responsabilità delle amministrazioni, coerente con l’approccio semplificatorio del nuovo Codice. In parallelo, la rigorosa definizione sostanziale del conflitto di interessi impedisce interpretazioni formalistiche e strumentali, salvaguardando la correttezza dell’azione amministrativa senza ostacolarne l’efficienza.

Conclusioni. La Delibera ANAC n. 89/2025, pur riferita a un caso concreto, offre chiarimenti fondamentali e di portata generale su due aspetti centrali della disciplina degli appalti pubblici: l’evoluzione interpretativa e normativa che legittima il RUP a presiedere la Commissione giudicatrice anche in procedure sopra soglia; la qualificazione stringente e concreta del conflitto di interessi, che non si fonda su mere relazioni di servizio, ma su interessi privati incompatibili con la funzione pubblica.

La delibera conferma la funzione regolativa dell’ANAC come garante dell’equilibrio tra semplificazione, efficienza e legalità dell’azione amministrativa. Le amministrazioni, chiamate a esercitare un’autonomia responsabile, devono fare ricorso a criteri motivati e verificabili nella composizione delle commissioni, evitando sia formalismi paralizzanti che eccessi di discrezionalità.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Riccardo Renzi

Funzionario della Pubblica Amministrazione a Comune di Fermo
Istruttore direttivo presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Notizie Geopolitiche, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”, e Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, per quanto concerne il diritto collabora con Italia Appalti, Altalex, Jus101, Opinio Juris, Ratio Iuris, Molto Comuni, Italia Ius, Terzultima Fermata e Salvis Juribus.

Articoli inerenti

Emersione del lavoro irregolare e preclusioni penali: il principio tempus regit actum

Emersione del lavoro irregolare e preclusioni penali: il principio tempus regit actum

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 22 luglio 2025, n. 1287 «La domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare trova...

Cambiamento climatico: il diritto che si intreccia con la transizione ecologica

Cambiamento climatico: il diritto che si intreccia con la transizione ecologica

Sommario: 1. La responsabilità civile in materia ambientale – 2. La responsabilità amministrativa – 3. Nuove prospettive di responsabilità – 4...

Straordinari non dovuti ai titolari di PO: condanna della Corte dei Conti Umbria

Straordinari non dovuti ai titolari di PO: condanna della Corte dei Conti Umbria

Sommario: Premessa – 1. Il perimetro normativo: straordinario e PO – 2. Prescrizione e dolo: quando decorre il termine? – 3. L’impossibilità della...