Diffamazione radiofonica: cronaca, satira e limiti
avv. Eugenio Catania e avv. Flavia Cascino
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Quadro Normativo di Riferimento – 2.1 La Libertà di Manifestazione del Pensiero e i suoi Limiti – 2.2 La Disciplina Penale della Diffamazione – 2.3 La Responsabilità Civile per Diffamazione – 3. I Criteri di Legittimità del Diritto di Cronaca e Critica – 3.1 Il Criterio della Verità – 3.2 Il Criterio della Continenza – 3.3 Il Criterio della Pertinenza – 4. Le Specificità della Diffamazione Radiofonica – 4.1 Le Caratteristiche del Mezzo Radiofonico – 4.2 Il Collage Manipolatorio e i Sottintesi Sapienti – 5. Il Diritto di Satira e i suoi Limiti – 5.1 La Definizione Giuridica di Satira – 5.2 Il Requisito della Notorietà – 6. La Responsabilità Solidale nell’Informazione Radiofonica – 6.1 La Responsabilità dei Conduttori – 6.2 La Responsabilità del Direttore Responsabile – 6.3 La Responsabilità dell’Editore – 7. La Quantificazione del Danno Non Patrimoniale – 7.1 I Criteri di Liquidazione – 7.2 La Riparazione Pecuniaria ex Art. 12 L. 47/1948 – 7.3 I Parametri di Quantificazione – 8. La Competenza Territoriale nelle Controversie per Diffamazione – 8.1 Il Forum Commissi Delicti – 8.2 La Tutela del Soggetto Più Debole – 9. Le Problematiche dell’Era Digitale – 9.1 La Permanenza delle Offese negli Archivi Digitali – 9.2 La Viralità e la Riproduzione Sui Social Media – 10. Le Prospettive di Riforma – 10.1 L’Adeguamento della Normativa all’Era Digitale – 10.2 Il Rafforzamento delle Garanzie Procedimentali – 11. Conclusioni
Abstract
Il presente contributo analizza le problematiche giuridiche emergenti dalla diffamazione perpetrata attraverso programmi radiofonici e mezzi di comunicazione di massa, con particolare riferimento ai limiti del diritto di cronaca, critica e satira. L’analisi prende spunto da un caso giurisprudenziale che evidenzia le criticità nell’applicazione dei tradizionali criteri di verità, continenza e pertinenza nell’ambito dell’informazione radiofonica, nonché i profili di responsabilità solidale di conduttori, direttori ed editori. Lo studio approfondisce inoltre le specificità della quantificazione del danno non patrimoniale e della riparazione pecuniaria in caso di diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa.
1. Introduzione
La diffusione capillare dei mezzi di comunicazione di massa e l’evoluzione tecnologica hanno profondamente modificato il panorama della responsabilità civile per diffamazione, ponendo nuove sfide interpretative al tradizionale equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione. Il caso oggetto di analisi evidenzia come l’informazione radiofonica, caratterizzata da immediatezza e capacità di penetrazione sociale, possa generare forme di lesione particolarmente gravi dei diritti della personalità, specialmente quando coinvolga soggetti non dotati di notorietà nazionale.
La fattispecie esaminata presenta elementi di particolare interesse: un programma radiofonico di rilevanza nazionale che, partendo da una polemica locale, costruisce un vero e proprio “caso mediatico” attraverso l’utilizzo di tecniche comunicative sofisticate, tra cui il collage di dichiarazioni precedenti, l’uso sapiente di sottintesi e insinuazioni, e la creazione di un clima di scherno sistematico nei confronti di un amministratore locale. L’analisi di tale vicenda consente di approfondire questioni di rilevante interesse teorico e pratico, dalla qualificazione giuridica delle diverse forme di espressione mediatica alla determinazione dei criteri di responsabilità nell’era digitale.
2. Il Quadro Normativo di Riferimento
2.1 La Libertà di Manifestazione del Pensiero e i suoi Limiti
L’art. 21 della Costituzione sancisce il diritto fondamentale di manifestare liberamente il proprio pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Tale diritto, tuttavia, non è assoluto ma trova un limite nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione, tra cui il diritto all’onore, alla reputazione e all’identità personale.
La giurisprudenza consolidata ha elaborato un sistema di bilanciamento tra questi diritti fondamentali, individuando nei criteri di verità, continenza e pertinenza i parametri per valutare la legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca e critica. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Brescia nella sentenza n. 1299/2023, “il diritto di cronaca e di critica giornalistica, quale manifestazione della libertà di espressione tutelata dall’art. 21 Cost., trova legittimo esercizio nel rispetto dei limiti della verità, continenza e pertinenza”.
2.2 La Disciplina Penale della Diffamazione
L’art. 595 del Codice Penale punisce chiunque, “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, prevedendo un aggravamento di pena quando “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Tale disposizione si applica anche ai mezzi radiofonici e televisivi, configurando una forma di responsabilità penale che si riflette inevitabilmente sul piano civile.
L’art. 57 del Codice Penale stabilisce inoltre la responsabilità del direttore responsabile che “omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati”, principio estensibile anche ai mezzi radiofonici e televisivi.
2.3 La Responsabilità Civile per Diffamazione
Sul piano civilistico, la diffamazione configura un illecito extracontrattuale ex art. 2043 del Codice Civile, che obbliga al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quest’ultimo trova fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata che ne ha esteso l’applicazione oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
3. I Criteri di Legittimità del Diritto di Cronaca e Critica
3.1 Il Criterio della Verità
Il primo requisito per la legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca è la verità dei fatti narrati. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 25/2025, “integra gli estremi dell’illecito il comportamento del giornalista che, pur essendo a conoscenza della verità dei fatti, pubblichi un articolo contenente notizie non veritiere o artatamente manipolate”.
Nel caso esaminato, la violazione del criterio di verità emerge chiaramente dall’attribuzione al soggetto diffamato di condotte non provate, come la presunta “incitazione” ai tifosi e il ruolo di “capo-ultras”, nonché dalla divulgazione di notizie false relative a presunte aggressioni fisiche. La giurisprudenza ha precisato che la verità deve riguardare il nucleo essenziale del fatto storico e non può essere compromessa dall’omissione di elementi che ne alterino il significato complessivo.
3.2 Il Criterio della Continenza
La continenza richiede non solo la correttezza formale del linguaggio ma anche l’assenza di espedienti stilistici volti a trasmettere giudizi denigratori ultronei rispetto alla narrazione dei fatti. Come evidenziato dalla Corte d’appello di Bari nella sentenza n. 849/2021, “il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto alle finalità assunte dalla cronaca”.
Nel caso di specie, la violazione della continenza si manifesta attraverso molteplici condotte: l’uso sistematico dello scherno e dell’ironia denigratoria, l’allusione continua a presunte limitate capacità intellettive, l’utilizzo di espressioni come “bambino di prima elementare” e la costruzione di un vero e proprio “linciaggio mediatico” attraverso il collage manipolatorio di dichiarazioni precedenti.
3.3 Il Criterio della Pertinenza
La pertinenza attiene all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Nel caso esaminato, la sproporzione tra l’episodio scatenante (la presenza di un amministratore locale a una partita di calcio) e l’attenzione mediatica dedicata evidenzia una chiara violazione di tale criterio. Come precisato dalla giurisprudenza, l’interesse pubblico non può essere artificiosamente creato attraverso la spettacolarizzazione di vicende prive di reale rilevanza sociale.
4. Le Specificità della Diffamazione Radiofonica
4.1 Le Caratteristiche del Mezzo Radiofonico
La diffamazione attraverso mezzi radiofonici presenta specificità che la distinguono da quella perpetrata attraverso la stampa tradizionale. La radio, infatti, si caratterizza per l’immediatezza della comunicazione, la capacità di raggiungere un pubblico vasto e diversificato, e l’utilizzo di tecniche comunicative che sfruttano elementi paralinguistici come il tono, il ritmo e le pause.
Nel caso esaminato, tali caratteristiche sono state sfruttate per amplificare l’effetto lesivo attraverso l’uso sapiente di risate di scherno, commenti sarcastici e la creazione di un clima di derisione sistematica. La trascrizione della trasmissione evidenzia come i conduttori abbiano utilizzato tecniche di comunicazione radiofonica per massimizzare l’impatto denigratorio delle loro affermazioni.
4.2 Il Collage Manipolatorio e i Sottintesi Sapienti
Una tecnica particolarmente insidiosa emersa dal caso è quella del “collage manipolatorio”, consistente nell’assemblaggio di dichiarazioni rese in contesti diversi per creare un’impressione distorta della realtà. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 119/2021, “la verità putativa della notizia non sussiste quando i fatti sono accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti o insinuazioni idonei a creare rappresentazioni false della realtà”.
L’utilizzo di “sottintesi sapienti”, definiti dalla giurisprudenza come l’uso di espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in senso diverso dal significato letterale, rappresenta una forma particolarmente subdola di diffamazione che aggira le tradizionali forme di tutela basate sull’analisi testuale.
5. Il Diritto di Satira e i suoi Limiti
5.1 La Definizione Giuridica di Satira
La satira, secondo la definizione elaborata dalla Cassazione, è “la manifestazione del pensiero che ha, come oggetto, la trasmissione non di mere notizie, ma di opinioni, giudizi critici, sensazioni o inviti a pensare e riflettere su soggetti noti, ritagliati nella loro dimensione pubblica, e, come forma espressiva, una palese, deliberata deformazione della realtà, indirizzata a suscitare immediatamente l’ilarità oppure il biasimo dei destinatari”.
Tuttavia, la satira non costituisce un mezzo per dire ellitticamente ciò che non sia lecito dire apertamente, sicché i requisiti di liceità del messaggio trasmesso in forma satirica sono i medesimi dei messaggi trasmessi mediante le ordinarie tecniche di comunicazione sociale.
5.2 Il Requisito della Notorietà
Un elemento fondamentale per la liceità della satira è la “notorietà” del soggetto preso di mira, intesa come rilevanza pubblica. Nel caso esaminato, il soggetto diffamato era un amministratore locale di una città di provincia, privo di notorietà nazionale. Come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di notorietà va governata con accuratezza, poiché si tratta di giustificare non solo che si parli di qualcuno pubblicamente, ma che se ne parli in un certo modo.
La mancanza di adeguata notorietà nazionale rende illegittimo l’uso delle tecniche satiriche, configurando una forma di aggressione alla dignità personale non giustificata dall’interesse pubblico.
6. La Responsabilità Solidale nell’Informazione Radiofonica
6.1 La Responsabilità dei Conduttori
I conduttori del programma radiofonico rispondono direttamente per le affermazioni diffamatorie pronunciate in diretta. Nel caso esaminato, entrambi i conduttori hanno contribuito attivamente alla costruzione del clima denigratorio, rendendo entrambi responsabili dell’illecito commesso.
La responsabilità si estende anche al co-conduttore che, pur non essendo l’autore principale delle affermazioni diffamatorie, ha partecipato attivamente al “linciaggio mediatico” attraverso commenti, risate e interventi che hanno amplificato l’effetto lesivo.
6.2 La Responsabilità del Direttore Responsabile
Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Benevento n. 258/2024, “il direttore del giornale è responsabile dei danni da diffamazione in virtù della sua posizione di preminenza, che comporta non solo un obbligo di controllo preventivo mediante la scelta di giornalisti idonei, ma anche una vigilanza ex post sui contenuti e sulle modalità espositive”.
Tale principio si applica anche ai mezzi radiofonici, dove il direttore responsabile ha l’obbligo di vigilare sui contenuti trasmessi e di intervenire per impedire la commissione di reati attraverso il mezzo di comunicazione da lui diretto.
6.3 La Responsabilità dell’Editore
La responsabilità dell’editore trova fondamento nell’art. 11 della Legge 47/1948, che stabilisce una forma di responsabilità oggettiva per i reati commessi col mezzo della stampa. Tale responsabilità si estende anche ai mezzi radiofonici e televisivi, configurando un obbligo solidale di risarcimento indipendente dalla colpa dell’editore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la responsabilità dell’editore non è subordinata a quella del direttore responsabile, ma costituisce una forma autonoma di garanzia per i soggetti danneggiati dalla diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa.
7. La Quantificazione del Danno Non Patrimoniale
7.1 I Criteri di Liquidazione
La quantificazione del danno non patrimoniale da diffamazione richiede una valutazione equitativa che tenga conto di molteplici fattori. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 10169/2021, “nella quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. rilevano, tra gli altri elementi, la residualità della notizia diffamatoria nel contesto complessivo, l’audience del programma televisivo, la riproduzione e permanenza della notizia sul web nonché la sua ripresa da parte di altri media”.
Nel caso esaminato, la gravità del danno è amplificata dalla diffusione nazionale del programma radiofonico, dalla permanenza della registrazione sui siti web dell’emittente, e dalla particolare accanimento dimostrato nei confronti del soggetto diffamato.
7.2 La Riparazione Pecuniaria ex Art. 12 L. 47/1948
Accanto al risarcimento del danno, la legge sulla stampa prevede una forma specifica di riparazione pecuniaria che costituisce una vera e propria sanzione civile. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Teramo n. 226/2020, “la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, incluso il dolo”.
Tale forma di riparazione si aggiunge al risarcimento del danno e tiene conto della gravità dell’offesa e della diffusione del mezzo utilizzato, configurando una forma di deterrenza specifica per i reati commessi attraverso mezzi di comunicazione di massa.
7.3 I Parametri di Quantificazione
La giurisprudenza ha individuato specifici parametri per la quantificazione del danno da diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa: la notorietà del diffamante e del diffamato; la diffusione e l’audience del mezzo utilizzato; la gravità e la persistenza dell’offesa; le conseguenze sulla vita professionale e personale del soggetto leso; l’eventuale risonanza mediatica dell’episodio; la permanenza della notizia diffamatoria negli archivi digitali.
Nel caso esaminato, tutti questi fattori concorrono a configurare un danno di particolare gravità, considerando la sproporzione tra la rilevanza del soggetto diffamato e l’attenzione mediatica dedicata.
8. La Competenza Territoriale nelle Controversie per Diffamazione
8.1 Il Forum Commissi Delicti
Come chiarito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 21424/2014, “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al ‘forum commissi delicti’, nel luogo del domicilio del soggetto danneggiato”.
Tale orientamento si basa sulla considerazione che il danno da diffamazione si configura come danno-conseguenza che si realizza nel luogo dove il soggetto ha il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni sociali e professionali.
8.2 La Tutela del Soggetto Più Debole
La scelta del foro del domicilio del danneggiato risponde anche all’esigenza di tutelare il soggetto più debole del rapporto, evitando che la vittima di diffamazione sia costretta ad agire in giudizio lontano dal proprio domicilio, con conseguenti maggiori difficoltà e costi processuali.
9. Le Problematiche dell’Era Digitale
9.1 La Permanenza delle Offese negli Archivi Digitali
Una problematica specifica dell’era digitale riguarda la permanenza delle trasmissioni diffamatorie negli archivi online delle emittenti radiofoniche e televisive. Tale circostanza amplifica significativamente il danno, rendendo l’offesa perpetuamente accessibile e consultabile.
La giurisprudenza ha iniziato a considerare tale elemento nella quantificazione del danno, riconoscendo che la permanenza digitale costituisce un fattore aggravante che prolunga nel tempo gli effetti lesivi della diffamazione.
9.2 La Viralità e la Riproduzione Sui Social Media
L’interconnessione tra mezzi di comunicazione tradizionali e social media crea nuove forme di amplificazione del danno diffamatorio. Nel caso esaminato, l’utilizzo della pagina Facebook della conduttrice per proseguire l’attacco diffamatorio evidenzia come la diffamazione radiofonica possa estendersi ad altri mezzi di comunicazione, moltiplicando gli effetti lesivi.
10. Le Prospettive di Riforma
10.1 L’Adeguamento della Normativa all’Era Digitale
L’evoluzione tecnologica richiede un adeguamento della normativa sulla diffamazione alle specificità dei mezzi di comunicazione digitali. In particolare, appare necessario: definire criteri specifici per la quantificazione del danno derivante dalla permanenza digitale delle offese; stabilire obblighi di rimozione o aggiornamento degli archivi digitali in caso di condanna per diffamazione; prevedere forme di tutela preventiva per evitare la viralizzazione di contenuti diffamatori.
10.2 Il Rafforzamento delle Garanzie Procedimentali
Appare inoltre necessario rafforzare le garanzie procedimentali nei rapporti tra mezzi di comunicazione di massa e soggetti privi di notorietà nazionale, prevedendo: obblighi di verifica rafforzati per le notizie riguardanti soggetti non pubblici; diritti di replica immediata e adeguata; meccanismi di controllo preventivo per evitare forme di “linciaggio mediatico”.
11. Conclusioni
L’analisi del caso esaminato evidenzia come la diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa presenti specificità che richiedono un approccio interpretativo aggiornato alle nuove realtà tecnologiche e comunicative. La tradizionale tripartizione tra diritto di cronaca, critica e satira, pur mantenendo la sua validità teorica, deve essere applicata tenendo conto delle peculiarità dei diversi mezzi di comunicazione e delle loro capacità di amplificazione del danno.
Dal punto di vista sostanziale, il caso dimostra come l’applicazione dei criteri di verità, continenza e pertinenza debba essere particolarmente rigorosa quando si tratti di soggetti privi di notorietà nazionale, per i quali l’interesse pubblico all’informazione è necessariamente più limitato. L’utilizzo di tecniche comunicative sofisticate, come il collage manipolatorio e i sottintesi sapienti, non può essere giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca o critica quando risulti finalizzato alla creazione di un “linciaggio mediatico”.
La responsabilità solidale di conduttori, direttori ed editori trova piena giustificazione nella necessità di garantire una tutela effettiva ai soggetti danneggiati, considerando la sproporzione di forze tra il singolo cittadino e i grandi mezzi di comunicazione di massa. L’applicazione dell’art. 11 della Legge 47/1948 anche ai mezzi radiofonici e televisivi costituisce un presidio fondamentale per la tutela dei diritti della personalità.
La quantificazione del danno non patrimoniale richiede un approccio che tenga conto delle specificità dell’era digitale, in particolare della permanenza delle offese negli archivi online e della loro potenziale viralizzazione attraverso i social media. I criteri tradizionali di liquidazione devono essere integrati con nuovi parametri che considerino l’amplificazione del danno derivante dalle caratteristiche dei mezzi di comunicazione digitali.
Dal punto di vista processuale, la competenza territoriale del foro del domicilio del danneggiato rappresenta una scelta equilibrata che favorisce l’accesso alla giustizia per i soggetti più deboli, evitando che la vittima di diffamazione sia ulteriormente penalizzata dalla necessità di agire in giudizio lontano dal proprio domicilio.
Le prospettive di riforma devono necessariamente considerare l’evoluzione tecnologica e l’emergere di nuove forme di comunicazione che amplificano i rischi di lesione dei diritti della personalità. L’adeguamento della normativa alle specificità dell’era digitale e il rafforzamento delle garanzie procedimentali rappresentano obiettivi prioritari per garantire un giusto equilibrio tra libertà di espressione e tutela della dignità personale.
La giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalle pronunce citate, fornisce già oggi orientamenti chiari sui principali profili sostanziali della responsabilità per diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. Tuttavia, l’evoluzione del panorama mediatico richiede un costante aggiornamento degli strumenti di tutela, al fine di garantire una protezione effettiva dei diritti fondamentali della persona nell’era della comunicazione digitale.
Il caso analizzato conferma inoltre l’importanza di un approccio rigoroso nell’applicazione dei criteri di legittimità del diritto di cronaca e critica, specialmente quando si tratti di soggetti che, pur rivestendo ruoli pubblici a livello locale, non possiedono la notorietà nazionale che giustifica forme più incisive di controllo mediatico. La sproporzione tra l’episodio scatenante e l’attenzione mediatica dedicata evidenzia come il confine tra informazione legittima e “spettacolarizzazione” della notizia sia spesso sottile e richieda una valutazione attenta delle concrete modalità di esercizio del diritto di informazione.
In definitiva, la tutela dei diritti della personalità nell’era dei mezzi di comunicazione di massa richiede un approccio equilibrato che, pur garantendo la libertà di espressione e informazione, non consenta forme di aggressione gratuita alla dignità umana mascherate da esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Solo attraverso un’applicazione rigorosa dei principi consolidati, adeguata alle nuove realtà tecnologiche, sarà possibile garantire una convivenza civile che rispetti tanto la libertà di espressione quanto la dignità della persona umana.
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