Tribunale di Firenze, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio 2016

Tribunale di Firenze, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio 2016

Tribunale di Firenze, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio 2016

Il Tribunale di Firenze – contradicendo sul punto la Suprema Corte – afferma il principio secondo il quale «nel procedimento di ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenuto sostanziale”) ha proposto opposizione e dopo che sono state messe le ordinanze ex artt. 648, 649 c.p.c., l’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto (“attore sostanziale”), a pena di improcedibilità della (sua) domanda, introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo».


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