E-Government e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

E-Government e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Ma cosa si intende per e-government? Parte della dottrina indica in essa locuzione la digitalizzazione della P.A. incidente sull’organizzazione dell’attività amministrativa e sulla disciplina delle procedure.

Secondo quanto affermato dalla comunicazione del 26.9.2003 della Commissione Europea in merito alle tecnologie e al progresso delle Informazioni e Comunicazioni Tecnologia ICT è un settore nel quale i cambiamenti sono repentini e rapidi secondo ai criteri di “elasticità, mobilità, flessibilità”.

E sempre quanto statuito dalla Commissione Europea nella comunicazione del 19.4.2016 i principi basi dell’e-gov per il periodo 2016-2020 devono tendere al raggiungimento a valori di trasparenza, efficienza e inclusione e la erogazione di servizi pubblici ispirati come punto di arrivo di un percorso ad un obiettivo di un traguardo non soltanto di una etica giuridica o aquiliana ma anche di accountability.

In poche parole il farsi da sé alle ITC tende al punto di riferimento di maggiore efficienza della attività sia per ciò che riguarda il cosiddetto back office o attività interna della P.A. che il front office o relazione con l’esterno o pubblico.

Il modello di riferimento internazionale è di origine statunitense diffuso in una iniziativa multilaterale e denominata Open Government Partnership diffusa in oltre 65 stati con l’obiettivo di modelli di amministrazione propri dell’e-gov fatto proprio dal governo italiano con uno specifico Action Plan del 2012 e poi aggiornato nell’edizione del 2016 ecc. fino al Terzo Piano di Azione del 2017.

E ciò è stato adottato in sede di OCSE nel luglio del 2014 con un tracciato importante circa l’utilizzo delle ICT e riaffermata nell’ azione ammnistrativa e nei rapporti con l’utenza dei servizi pubblici.

In Italia il Codice dell’amministrazione digitale è il d.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni che regola la trasformazione digitale della P.A. e i rapporti digitali con cittadini e imprese, stabilendo diritti quali l’identità digitale, il domicilio digitale e l’uso di strumenti come il documento informatico, la firma digitale, PEC e PagoPA ecc. che rendono i servizi più efficienti, accessibili e trasparenti con in fine la vera e propria cittadinanza digitale. Molte sono state le leggi che si sono susseguite al CAD del 2005 e questo è testimonianza di una materia in continuo mutamento e adattamento fino ad arrivare a quasi una decina di provvedimenti in argomento.

E l’apertura della P.A. ai portatori di interesse variegati o stakeholder sono un punto di riferimento esterni quali individui, gruppi o organizzazioni che hanno influenza sia che siano interni alla P.A., quali dipendenti o managers, sia esterni clienti, fornitori, fornitori, azionisti , comunità locali, sindacati ecc. media, organizzazioni delle società, sia economiche che non economiche .Rispetto ai quali l’apertura della P.A. è ampia e totale in termini di disponibilità di dati in forma disaggregata e accesso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione in formato aperto.

Ed in effetti la riforma della P.A. statuita con legge 7.8.2015 n. 214 o legge   delega Madia con l’aggiornamento della Carta della cittadinanza digitale o CAD cerca di affermare a favore delle imprese e i soggetti esterni in senso ampio il pieno diritto di accesso di tutti i dati e documenti in modalità digitale con la deframmentazione dei rapporti con l’utenza digitalizzata. E a questo punto va citata l’importante sentenza n. 251 del 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarata la parziale illegittimità della legge delega Madia nella parte in cui si fa riferimento al semplice parere degli enti locali mentre è fondamentale la Conferenza Stato – Regioni in base al quale il rapporto fra gli stessi si coniuga come essenziale rapporto di fiducia e non meramente consultivo. La sentenza della Consulta non ha voluto dichiarare lo stallo istituzionale ma ha permesso al Governo Renzi di rinnovare come indicato dalla suprema Corte i decreti delegati secondo per l’appunto i criteri di fiducia reciproca istituzionale. E questo riguarda il T.U. sulle società partecipate – d.lgs. 175/2016-, i Servizi pubblici locali, il pubblico impiego e performance con d.lgs. 74/2017 e 75/2017.L’unico empasse ha riguardato la riforma della dirigenza pubblica statale e regionale che in pratica è decaduto. E in tale contesto si inserisce il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17.1.2017 che oltre ad indicare la via di sanatoria dei decreti attuativi tranne per ciò che concerne per parecchi vizi quella riguardante la dirigenza, – sintanto che la delega principe non sia scaduta o si opti ad una nuova legge delega o ad un disegno di legge governativo che abbia il contenuto del decreto delegato da sostituire, e non si completi quanto indicato in primis dalla Consulta. Il governo Gentiloni succeduto a quello Renzi -in sostanziale loro continuità- portò a termine quanto indicato nel parere del Consiglio di Stato del 17.1.2017 n. 83.

Ed infine si giunge nel 2025 ai provvedimenti quali il d.l. 25/2025 e legge 69/2025 di legislazione e a questo riguardo in una e certa sostanziale continuità con la legge Madia. In essa si focalizza la digitalizzazione e il rafforzamento delle PP.AA: con l’introduzione di misure urgenti del reclutamento, funzionalità, organizzazione interna, gestione dei rischi informatici e miglioramento dei rapporti con gli utenti cittadini ed obiettivo centrale di modernizzazione delle PP.AA. sempre più efficienti e aperte e comunicanti con gli utenti. In poche e sintetiche parole la legge 69/2025 ha come obiettivo l’affermarsi di una P.A. più giovane, più trasparente e meno frammentata cercando di superare lo storico dilemma della precarietà e della lentezza iperburocratica. Un accenno alla questione della dirigenza: vengono introdotti meccanismi per l’accesso alla dirigenza tramite per esempio corso-concorso ai fini di un miglioramento delle performance della stessa con misure che rafforzino l’organizzazione e le competenze dei dirigenti ed anche a latere l’assunzione con procedure concorsuali tramite accesso alle graduatorie che permettano di superare la carenza cronica di carenza di personale qualificato. Il tutto è ispirata da una tendenza di politicizzazione negli incarichi di vertice della burocrazia in antitesi alla meritocrazia che ha ispirata la riforma Madia.

 

 

 

 

F. Martines, la digitalizzazione della pubblica amministrazione
E. Brugiotti, E-government e tutela dei dati personali: un quadro d’insieme
A. Maggipinto, Internet e pubbliche amministrazioni: quale democrazia elettronica
M. Iaselli, codice dell’amministrazione digitale: l’ennesima riforma in Gazzetta, decreto legislativo 13.12.2017 n.217
E. Bassoli, E-government e privacy
AA.VV., L’e-government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive

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