Sulla rilevanza probatoria della posta elettronica ordinaria nel diritto italiano

Sulla rilevanza probatoria della posta elettronica ordinaria nel diritto italiano

di Michele Di Salvo

Una recente pronuncia giudiziaria, emanata dal Tribunale di Grosseto in data 25 novembre 2025 (sentenza n. 878), fornisce lo spunto per una riflessione sistematica su un tema classico nell’ambito del diritto delle nuove tecnologie: l’efficacia giuridica e la forza probatoria della comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (c.d. PEO) in sede processuale.

La vicenda giudiziale esaminata dal tribunale toscano si sviluppava nell’alveo di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ove veniva contestata sia l’esistenza del rapporto contrattuale sottostante, sia l’idoneità delle fatture prodotte a provare il credito. Sul primo versante, la sentenza ha ribadito un principio ormai consolidato, ossia che la fattura – quale documento unilaterale –, pur essendo utile per l’emissione del provvedimento ingiuntivo, non costituisce di per sé prova probante dell’avvenuta esecuzione della prestazione in un successivo giudizio di opposizione, nel quale grava invece sul creditore l’onere di dimostrare la sussistenza e i termini del rapporto.

La rilevanza della sentenza risiede, tuttavia, nell’affrontare una specifica eccezione sollevata dalla parte opponente, volta a negare valore probatorio a un preventivo contrattuale trasmesso tramite posta elettronica ordinaria. Tale eccezione ha permesso al giudice di riesaminare e riaffermare i fondamenti giuridici del documento informatico generico.

Il Tribunale di Grosseto, nel respingere l’eccezione, ha fatto esplicito riferimento a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la comunicazione e-mail, ancorché sprovvista di firma digitale, integra a tutti gli effetti la nozione di “documento informatico” ex art. 2712 del codice civile. In tale veste, essa fa piena prova dei fatti e delle dichiarazioni in essa rappresentati, fino a quando non venga sottoposta a un formale e specifico disconoscimento da parte del destinatario. Un diniego generico e non suffragato da elementi contestuali circostanziati risulta, dunque, giuridicamente inefficace.

Questo ragionamento rievoca le prime, significative pronunce sul tema, risalenti ai primi anni del secolo, quando i giudici furono chiamati a equiparare la posta elettronica al documento cartaceo tradizionale. Un precedente pionieristico è riconducibile al Tribunale di Cuneo (sentenza 15 dicembre 2003), il quale, in un procedimento monitorio, riconobbe all’e-mail il valore di scrittura privata. Tale riconoscimento fu basato sull’interpretazione del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale il giudice ravvisò nella coppia username/password – necessaria per l’accesso al servizio di posta – una forma di “firma elettronica leggera”, idonea a soddisfare il requisito della sottoscrizione.

Sebbene tale lettura sia stata talvolta criticata da autorevoli voci dottrinali, le quali hanno osservato come le credenziali di accesso non siano trasmesse al destinatario e quindi manchino di una diretta funzione dichiarativa nei suoi confronti, l’impostazione di fondo che riconosce piena dignità probatoria al documento e-mail ha trovato ampio e autorevole accoglimento nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con ripetute pronunce (ad es., Cass. civ. nn. 19155/2019, 11606/2018, 5141/2019), ha stabilito con chiarezza che e-mail e SMS costituiscono documenti elettronici ai sensi dell’art. 2712 c.c., formando piena prova fino a disconoscimento, il quale deve essere sorretto da elementi specifici, chiari e circostanziati che dimostrino l’inesattezza del contenuto.

L’orientamento del Tribunale di Grosseto si inserisce dunque in questo solco giurisprudenziale ormai maggioritario, seguito anche da numerosi altri tribunali di merito (come quelli di Terni, Firenze e Bergamo in pronunce recenti). La sentenza distingue, inoltre, le esigenze probatorie tra la fase del procedimento monitorio e quella del giudizio di opposizione. Nella prima è necessaria una documentazione il più possibile univoca e completa (contratti, preventivi accettati, documenti di trasporto, corrispondenza). Nella seconda fase, il contraddittorio processuale, la contestazione della documentazione informatica prodotta (come le e-mail) deve essere tempestiva, formale e dettagliata.

Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che l’invio del preventivo da una casella e-mail riconducibile alla società opponente, unitamente ad altri elementi probatori acquisiti, integrasse una confessione stragiudiziale sull’esistenza del rapporto per una parte delle forniture contestate. Per altre fatture, invece, tale prova integrativa è risultata carente o contraddittoria, dimostrando come la mera emissione della fattura, senza una traccia documentale elettronica o testimoniale adeguata a comprovare l’accordo e l’esecuzione, sia insufficiente a sostenere la domanda.

È da notare che la sentenza commentata non fa espresso riferimento al quadro normativo codificato in materia di documento informatico, che trova la sua principale sistemazione nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, o C.A.D.) e nel Regolamento europeo eIDAS (n. 910/2014). Il C.A.D., all’articolo 20, tratta della forma scritta dei documenti informatici, mentre l’articolo 21 rimanda alla libera valutazione del giudice per i documenti con firma elettronica semplice. Il regolamento eIDAS, dal canto suo, sancisce il principio di non discriminazione degli strumenti elettronici rispetto a quelli cartacei e distingue la rilevanza giuridica in base al tipo di firma elettronica associata (semplice, avanzata o qualificata). Quest’ultimo quadro normativo aveva già offerto supporto a precedenti decisioni, come una sentenza del Tribunale di Milano del 2016, che aveva riconosciuto valore probatorio a un’e-mail proprio in virtù dei principi contenuti nel regolamento.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Grosseto conferma, in linea con la giurisprudenza consolidata, che la posta elettronica ordinaria possiede un pieno valore giuridico-probatorio quale documento informatico. La sua efficacia può essere superata solo da un disconoscimento motivato e circostanziato, mentre la sua produzione in giudizio, specie se associata ad altri elementi di corredo, può risultare decisiva per la ricostruzione del rapporto contrattuale e per la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni.


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